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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 45481/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 15.1.2021; concedeva, nel contempo, al suddetto condannato la misura della detenzione domiciliare, ritenendo, conseguentemente, inammissibile quella relativa alla concessione della semilibertà.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, l'inosservanza della norma di cui all'art. 47 L. 354/1975.

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe fatto corretta applicazione dell'indicata norma, avendo contraddittoriamente ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale non fosse misura idonea a contribuire alla rieducazione del condannato perché l'attività lavorativa svolta dal predetto anche durante l'esecuzione degli arresti domiciliari (giusta provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 14.121.2020), lungi dal procacciare un reddito che consentisse a lui e alla sua famiglia di vivere onestamente, fosse in realtà un mezzo per ostentare un corretto ruolo sociale che non possedeva.

Del tutto contraddittoriamente, il Tribunale, avrebbe - sempre secondo la difesa - concesso la detenzione domiciliare, ritenendola misura idonea al reinserimento sociale del condannato, negando, però, al medesimo l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa che, in sede cautelare, aveva ottenuto di espletare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, il Tribunale di sorveglianza, stante la carenza di altri elementi provenienti dall'osservazione specializzata, considerato il regime pregresso (arresti cd. esecutivi), ha individuato gli elementi concreti che hanno impedito la prognosi favorevole in vista della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: la recentissima condotta di reato relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 2020, posta in essere proprio all'interno del locale destinato all'addotta attività lavorativa (vendita al dettaglio di apparecchiature e accessori di telefonia) e la modestia dei proventi ricavati da attività lecita concorrono a fare ritenere la persistente pericolosità preclusiva della misura alternativa invocata.2.

Ebbene, con riguardo alle ipotesi in cui la concessione delle misure alternative sono state chieste da condannato in stato di libertà o, comunque, non ristretto in carcere, occorre osservare che tradizionalmente si ritiene che "quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il Tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato l'istanza del condannato per i suoi precedenti penali, le numerose pendenze per delitti anche gravi e per la persistente irregolarità del comportamento, desunta anche dalla sua irreperibilità)" [Cass. Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Rv. 213062 - 01].

3. L'ordinanza impugnata è, a giudizio del Collegio, conforme ai canoni della logica e rispettosa dei principi di diritto in materia, mentre le doglianze difensive non sono idonee a scardinare la complessiva motivazione; nessun profilo di contraddittorietà è dato riscontrare nell'argomentare del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di potere concedere al condannato la misura più contenitiva della detenzione domiciliare, trattandosi di un giudizio di merito, insindacabile in questa sede.

4. Parimenti, nessuna incoerenza sussiste tra l'impugnata ordinanza e il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, con il quale lo Zouzou, allora sottoposto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa, trattandosi di decisioni aventi presupposti e finalità diverse.

5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 9 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G.. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 15.1.2021; concedeva, nel contempo, al suddetto condannato la misura della detenzione domiciliare, ritenendo, conseguentemente, inammissibile quella relativa alla concessione della semilibertà. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, l'inosservanza della norma di cui all'art. 47 L. 354/1975. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe fatto corretta applicazione dell'indicata norma, avendo contraddittoriamente ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale non fosse misura idonea a contribuire alla rieducazione del condannato perché l'attività lavorativa svolta dal predetto anche durante l'esecuzione degli arresti domiciliari (giusta provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 14.121.2020), lungi dal procacciare un reddito che consentisse a lui e alla sua famiglia di vivere onestamente, fosse in realtà un mezzo per ostentare un corretto ruolo sociale che non possedeva. Del tutto contraddittoriamente, il Tribunale, avrebbe - sempre secondo la difesa - concesso la detenzione domiciliare, ritenendola misura idonea al reinserimento sociale del condannato, negando, però, al medesimo l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa che, in sede cautelare, aveva ottenuto di espletare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, il Tribunale di sorveglianza, stante la carenza di altri elementi provenienti dall'osservazione specializzata, considerato il regime pregresso (arresti cd. esecutivi), ha individuato gli elementi concreti che hanno impedito la prognosi favorevole in vista della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale: la recentissima condotta di reato relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, risalente al 2020, posta in essere proprio all'interno del locale destinato all'addotta attività lavorativa (vendita al dettaglio di apparecchiature e accessori di telefonia) e la modestia dei proventi ricavati da attività lecita concorrono a fare ritenere la persistente pericolosità preclusiva della misura alternativa invocata.2. Ebbene, con riguardo alle ipotesi in cui la concessione delle misure alternative sono state chieste da condannato in stato di libertà o, comunque, non ristretto in carcere, occorre osservare che tradizionalmente si ritiene che "quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il Tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato l'istanza del condannato per i suoi precedenti penali, le numerose pendenze per delitti anche gravi e per la persistente irregolarità del comportamento, desunta anche dalla sua irreperibilità)" [Cass. Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Rv. 213062 - 01]. 3. L'ordinanza impugnata è, a giudizio del Collegio, conforme ai canoni della logica e rispettosa dei principi di diritto in materia, mentre le doglianze difensive non sono idonee a scardinare la complessiva motivazione; nessun profilo di contraddittorietà è dato riscontrare nell'argomentare del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di potere concedere al condannato la misura più contenitiva della detenzione domiciliare, trattandosi di un giudizio di merito, insindacabile in questa sede. 4. Parimenti, nessuna incoerenza sussiste tra l'impugnata ordinanza e il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, con il quale lo Zouzou, allora sottoposto agli arresti domiciliari, era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa, trattandosi di decisioni aventi presupposti e finalità diverse. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 settembre 2022
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