CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16677/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour, n. 17 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio legale Caravella, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16 –controricorrente – e Comune di Caserta, in persona del sindaco p.t. Oggetto: Ici –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de lla Campania, n. 9884/6/17depositata il 21 novembre 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 1121/2014/5776) riguardante il versamento della Tarsuper l’anno 2011, con cui il comune di Caserta, per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] 2000 a r.l. (d’ora in poi ricorrente) l’omessa presentazione della denuncia Tarsu; l’oggetto della contestazioneriguarda un’area scoperta, sita in Caserta, adibita aparcheggio a pagamento con uso esclusivo dell’ospedale civile della città e dato in concessione all’odierna ricorrente, a cui l’ente impositore aveva attribuito la categoria A 4, riferita a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi , garage s per un valore complessivo di € 24.798,00; la CTP ha accolto parzialmente il ricorso , ritenendo l’illegittimità del regolamento per la Tarsu, nella parte in cui ha effettuato l’equiparazione sopra indicata e non distinguendo, quindi, le autorimesse in area coperta da quelle in area scoperta;la sentenza di primo grado ha, quindi,annullato l’atto impugnato invitando il comune ad istituire una categoria ulteriore, la cui tariffa fosse inferiore a quella prevista; la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado e accolto l’appello dell’odiernacontroricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: • il d.lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 riconosce ai comuni una sufficiente discrezionalità nell’individuare immobili che possiedano una omogenea, e non necessariamente un’identica, potenzialità di produzione di rifiuti; • l’art. 68 del d.lgs. richiamato prevede la possibilità di graduare l’imposizione fiscale con apposita riduzione delle tariffe, al ricorrere di particolari condizioni di uso; la riduzione, tuttavia, non opera in modo automatico, essendo necessaria una previa deduzione, nonché prova dei relativi presupposti; • l’equiparazione tra aree di parcheggio coperte e aree di parcheggio scoperte appare plausibile, tenuto conto dell’incidenza dei rifiutilasciati dai clienti, dai residui delle autovetture, dagli olii dei motori, dallo smog prodotto etc. • il regolamento in questione è stato pubblicato secondo le cadenze ordinarie e l’inclusione delle aree in questione in una determinata categoria avrebbe potuto essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo ove ritenuta direttamentein violazione di norme primarie. laricorrente propone ricorso fondato su due motivi , la controricorrente si costituisce con controricorsoe deposita memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazionedegli artt. 65 e 68 del d.lgs . 15 novembre 1993, n. 507.Ad avviso della ricorrente, sulla base delle disposizioni ora richiamate nonché del principio di diritto comunitario per cui «chi inquina paga», il regolamento comunale in questione avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico,essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti. Secondo l’impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d’uso, non essendo possibile equiparare iparcheggi al chiuso con le aree scoperte adibite a parcheggio.La mancanza di tale previsione avrebbe comportato la violazione delle norme sopra richiamate. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 del d.lgs. 31 dicembre del 1992, n. 546, con riferimento all’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui il regolamento comunale avrebbe potuto essere impugnato innanzi al giudice amministrativo. 3. Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente ad oggetto il pagamento da parte dell’odierna ricorrente dell’imposta sui rifiuti, in particolare, Cass.16686/2019 TARSU per l'anno 2008, Cass. n. 14385/2020 TARSU per l'anno 2015, Cass. n. 25244/20 TARI per l'anno 2016, Cass. n. 5744/2023 TARI per l’anno 2017. Il punto controverso è quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte adibite a parcheggio, quale quella in oggetto, con la medesima tariffa applicabile a «depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage». 3.1. I precedenti richiamati hanno affermato che: - la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti;- una tale valutazione, tuttavia, non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratiodel tributo, consistente nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato; - l'area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli,con rapporto di species a genusnon può essere totalmente equiparata all'area coperta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario il rinvio della trattazione della presente controversia in pubblica udienza, ritenendo opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica: «a) se, in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, trovi applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, d. lgs. 15 novembre1993, n. 507; b) se il concetto di omogeneità delle attività e destinazioni d’area incluse nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti debba essere verificato in astratto o in concreto. P.Q.M.