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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08541/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini generici, le conclusioni dei Giudici di merito in considerazione dell'utilizzo della medesima base fattuale per negare le attenuanti generiche e per riconoscere la recidiva contestata (e ciò "in violazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sez.

U n. 20803 del 15 maggio 2019"); Rilevato in via preliminare che la sentenza indicata nel ricorso non ha affermato il principio ivi riportato, ma quello, ben diverso, secondo cui in tema di recidiva la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica ex se il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 - 01), di tal che ben il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); in ogni caso, la Corte di appello (pag. 2) ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non solo in ragione dei precedenti penali a carico del Fuselli ma anche per "la intrinseca gravità della condotta - tenuto conto dell'artificio posto in essere al fine di giustificare l'evasione dagli arresti domiciliari" e ha confermato la ritenuta recidiva in quanto dai plurimi precedenti a carico "è emerso che Fuselli ha riportato nel corso degli anni numerose condanne per furto, resistenza a P.U., ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che certamente manifestano un'indole dell'imputato proclive al crimine e al disprezzo delle leggi"; motivazione, sotto entrambi i profili, certamente non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini generici, le conclusioni dei Giudici di merito in considerazione dell'utilizzo della medesima base fattuale per negare le attenuanti generiche e per riconoscere la recidiva contestata (e ciò "in violazione dei principi sanciti dalla sentenza delle Sez. U n. 20803 del 15 maggio 2019"); Rilevato in via preliminare che la sentenza indicata nel ricorso non ha affermato il principio ivi riportato, ma quello, ben diverso, secondo cui in tema di recidiva la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica ex se il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 - dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319 - 01), di tal che ben il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); in ogni caso, la Corte di appello (pag. 2) ha confermato la statuizione del Tribunale in ordine al rigetto delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non solo in ragione dei precedenti penali a carico del Fuselli ma anche per "la intrinseca gravità della condotta - tenuto conto dell'artificio posto in essere al fine di giustificare l'evasione dagli arresti domiciliari" e ha confermato la ritenuta recidiva in quanto dai plurimi precedenti a carico "è emerso che Fuselli ha riportato nel corso degli anni numerose condanne per furto, resistenza a P.U., ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, che certamente manifestano un'indole dell'imputato proclive al crimine e al disprezzo delle leggi"; motivazione, sotto entrambi i profili, certamente non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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