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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28724/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza che aveva condannato il Nobile per i reati di truffa e ricettazione.

Si contestava al ricorrente di avere ricettato un'opera di pittura del Castellani contraffatta e di averla venduta come genuina alla persona offesa per un prezzo di 10.000 euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la legittimità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di rinnovazione della testimonianza della Ghiringhelli, decisiva per la prova della buona fede del Nobile; invero la difesa aveva allegato che il ricorrente, prima di recarsi dall'offeso, aveva cercato di avere conferma della genuinità dell'opera recandosi presso la galleria gestita dalla Ghiringhelli (che a sua volta si era rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per la conferma della originalità).

2.2. Vizio di motivazione :si deduceva il travisamento per omissione sia della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato di fronte alla polizia giudiziaria - allegate all'atto di appello - che sarebbero decisive per la valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. La doglianza che contesta la motivazione relativa al rigetto della rinnovazione della testimonianza della Ghiringhelli è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile.

Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso in esame, con valutazione ineccepibile, la Corte d'appello evidenziava come non vi fossero ragioni per assumere in appello testi non citati in primo grado, le cui dichiarazioni non erano "assolutamente necessarie" per la decisione (pag. 4 della sentenza impugnata).

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta il travisamento per omissione delle dichiarazioni dell'imputato e della testimonianza della Chin, senza adempiere all'onere di allegazione.

In merito agli oneri correlati al rispetto del principio di autosufficienza la giurisprudenza aveva chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).

Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso Iche si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Nel caso in esame il ricorrente deduceva un travisamento per omissione di prove testimoniali senza allegare la testimonianza della Chin (indicava invece che le dichiarazioni dell'imputato erano allegate all'atto di appello).

A ciò si aggiunge che il ricorso risulta generico in punto di identificazione della decisività delle prove delle quali si contesta la omessa valutazione.

Le dichiarazioni dell'imputato (le uniche valutabili in ragione del rispetto del principio di autosufficienza) hanno una capacità dimostrativa attenuata ,provenendoda persona che ha il diritto al silenzio e non ha l'obbligo di dire la verità: le stesse risultano inidonee, anche perché prive di riscontri, ad incidere sulla tenuta logica del percorso motivazionale emergente dalle due sentenze conformi di merito. 1.3.11 collegio ribadisce infine che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.

L'art. 129 cod. proc. pen. non riveste infatti una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza che aveva condannato il Nobile per i reati di truffa e ricettazione. Si contestava al ricorrente di avere ricettato un'opera di pittura del Castellani contraffatta e di averla venduta come genuina alla persona offesa per un prezzo di 10.000 euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si contestava la legittimità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego di rinnovazione della testimonianza della Ghiringhelli, decisiva per la prova della buona fede del Nobile; invero la difesa aveva allegato che il ricorrente, prima di recarsi dall'offeso, aveva cercato di avere conferma della genuinità dell'opera recandosi presso la galleria gestita dalla Ghiringhelli (che a sua volta si era rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per la conferma della originalità). 2.2. Vizio di motivazione :si deduceva il travisamento per omissione sia della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato di fronte alla polizia giudiziaria - allegate all'atto di appello - che sarebbero decisive per la valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La doglianza che contesta la motivazione relativa al rigetto della rinnovazione della testimonianza della Ghiringhelli è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, con valutazione ineccepibile, la Corte d'appello evidenziava come non vi fossero ragioni per assumere in appello testi non citati in primo grado, le cui dichiarazioni non erano "assolutamente necessarie" per la decisione (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta il travisamento per omissione delle dichiarazioni dell'imputato e della testimonianza della Chin, senza adempiere all'onere di allegazione. In merito agli oneri correlati al rispetto del principio di autosufficienza la giurisprudenza aveva chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso Iche si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame il ricorrente deduceva un travisamento per omissione di prove testimoniali senza allegare la testimonianza della Chin (indicava invece che le dichiarazioni dell'imputato erano allegate all'atto di appello). A ciò si aggiunge che il ricorso risulta generico in punto di identificazione della decisività delle prove delle quali si contesta la omessa valutazione. Le dichiarazioni dell'imputato (le uniche valutabili in ragione del rispetto del principio di autosufficienza) hanno una capacità dimostrativa attenuata ,provenendoda persona che ha il diritto al silenzio e non ha l'obbligo di dire la verità: le stesse risultano inidonee, anche perché prive di riscontri, ad incidere sulla tenuta logica del percorso motivazionale emergente dalle due sentenze conformi di merito. 1.3.11 collegio ribadisce infine che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. L'art. 129 cod. proc. pen. non riveste infatti una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa de
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