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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 17449/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio ordinario, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116 cod. strada.

2. Avverso la sentenza è stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Con la prima doglianza si deduce l'error in procedendo per aver la Corte territoriale proceduto con le forme della trattazione scritta, ex art. 23-bis

I. n. 176 del 2020, nonostante la richiesta di discussione orale ritualmente depositata dalla difesa dell'imputato e reiterata dopo la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Con i motivi secondo e terzo si deducono violazioni di legge, rispettivamente, per aver il giudice di merito ritenuto la recidiva nel biennio, richiesta dall'art. 116 cod. strada, nonostante non fosse ancora passata in giudicato la precedente condanna, e per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato che, comunque, aveva scontato da anni le pene detentive comminategli.

3. Sulle conclusioni scritte della Procura generale (nei termini di cui in epigrafe), all'udienza del 20 marzo 2024 si è proceduto nonostante la comunicazione del difensore dell'imputato di adesione alla proclamata astensione degli avvocati, in ragione della prevista trattazione cartolare in forza dall'assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure.

2. Dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della censura dedotta, emerge, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che, conseguentemente all'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario, la Corte territoriale ha citato le parti per l'udienza camerale cartolare (ex art. 23-bis

I. n. 176 del 2020) e che il relativo giudizio d'appello si è concluso in assenza della discussione orale delle parti (per tale incombente non citate), nonostante ritualmente richiesta dalla difesa dell'imputato appellante (con istanza peraltro reiterata dopo la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero).

3. Alla mancata discussione orale delle parti, nei termini di cui innanzi, conseguono, in accoglimento della doglianza del ricorrente, la nullità del giudizio d'appello (Sez. 4, n. 51581 del 07/11/2023m Adascalitei, non massimata; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giacomi, Rv. 282173, e Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706) e l'annullamento senza rinvio della sentenz impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Core di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Il 6:6-rsigli Il Presidente abio ntezW1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio ordinario, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116 cod. strada. 2. Avverso la sentenza è stato proposto nell'interesse dell'imputato ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con la prima doglianza si deduce l'error in procedendo per aver la Corte territoriale proceduto con le forme della trattazione scritta, ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020, nonostante la richiesta di discussione orale ritualmente depositata dalla difesa dell'imputato e reiterata dopo la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Con i motivi secondo e terzo si deducono violazioni di legge, rispettivamente, per aver il giudice di merito ritenuto la recidiva nel biennio, richiesta dall'art. 116 cod. strada, nonostante non fosse ancora passata in giudicato la precedente condanna, e per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali dell'imputato che, comunque, aveva scontato da anni le pene detentive comminategli. 3. Sulle conclusioni scritte della Procura generale (nei termini di cui in epigrafe), all'udienza del 20 marzo 2024 si è proceduto nonostante la comunicazione del difensore dell'imputato di adesione alla proclamata astensione degli avvocati, in ragione della prevista trattazione cartolare in forza dall'assenza di richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. 2. Dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della censura dedotta, emerge, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che, conseguentemente all'impugnazione di una sentenza emessa all'esito di giudizio ordinario, la Corte territoriale ha citato le parti per l'udienza camerale cartolare (ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020) e che il relativo giudizio d'appello si è concluso in assenza della discussione orale delle parti (per tale incombente non citate), nonostante ritualmente richiesta dalla difesa dell'imputato appellante (con istanza peraltro reiterata dopo la notificazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero). 3. Alla mancata discussione orale delle parti, nei termini di cui innanzi, conseguono, in accoglimento della doglianza del ricorrente, la nullità del giudizio d'appello (Sez. 4, n. 51581 del 07/11/2023m Adascalitei, non massimata; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giacomi, Rv. 282173, e Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706) e l'annullamento senza rinvio della sentenz impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Core di Appello di Firenze per nuovo giudizio. Il 6:6-rsigli Il Presidente abio ntezW1
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