CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/02/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico che contesta la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica della fattispecie di reato per cui si procede, trattandosi di ipotesi di uso personale della sostanza stupefacente, è manifestamente infondato, deponendo in senso contrario, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, le modalità di detenzione della sostanza e le circostanze di tempo e di luogo. Quanto sostenuto dalla difesa mal si concilia, inoltre, con il ritrovamento di una cospicua somma di denaro, pure in assenza di stabile attività lavorativa, indosso all'imputato, subito dopo essersi approvvigionato di droga, essendo invece evidente che tale somma costituisse il provento dell'attività di spaccio in strada. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]