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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04029/2024

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o i clienti per fatto del promotore- Anomalie nella condotta del cliente Ad.20/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36709 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1011/2019 depositat a il 29 aprile 2019 del la Corte di appello di Firenze.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― A lda Nut i ni, in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], ha domandato emettersi decreto ingiuntivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,e di [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della prima, per la somma di euro 422.000,00, corrispondente all’ammontare degli assegni emessi dall'ex marito e consegnati al detto Rienzi affinché effettuasse operazioni di investimento.

Il provvedimento monitorio è stato opposto dalla banca e il Tribunale di Firenze ha definito il giudizio avanti a sé condannando la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 213.125,00, oltre interessi e spese processuali.

Detta somma è stata quantificata avendo riguardo alla concorrente responsabilità diBaccani che, se pure investitore accorto, av e va consegnato al promotore numerosi assegni senza l'indicazione specifica del beneficiario, concorrendo con tale condotta imprudente all'illecita distrazione delle somme.

2. ― La sentenza di primo grado è stata impugnata da entrambe le parti.

La Corte di appello ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e accolto parzialmente quello di Fideuramrideterminandola somma oggetto della condanna in euro 207.125,00; ha dunque condannato l'appellante Nutini al pagamento delle spese d'appello, liquidandole in euro 13.560,00.

3. ― R icorre per c assazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Va anzitutto dato con to del de posto dell’atto di intervento in giudizio diCristina Perini e di [OSCURATO:PERSONA], successori te stamentari di Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede della defunta ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Non è stata documentata la notificazione del detto atto, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato il contraddittorio con gli interventori ( i quali risultanodi fatto ignorati nella memoria della controricorrente ) .

Ora, il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni (Cass.17 luglio 2019, n. 19172; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).

2. ― Col primo motivo è denunciata la violazion e e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non spiegherebbe come l’incertezza manifestata daltestimone Vangi quanto all’autografia della propria firma di girata sugli assegni incassati da Rienzi poss a essere consideratadecisiva.

Si deduce che l'incertezza comporta « un grado di possibilità sia in un verso che nell'altro » e che « la f irma, quand'anche non fosse autografa, sarebbe comunque da considerare sì verosimile o somigliante» allasottoscrizione dello stesso Vangi.

La censura investe i rilievi formulatidalla Corte di appello quanto alla girata di due assegni, rispettivamente per euro 10.000,00 e per euro 6.000,00: il Giudice distrettuale ha ritenuto, al riguardo, che l’assenza di indicazioni sicure quanto alla paternità delle sottoscrizioni per girata da parte del soggetto che se ne supponeva autore (e cioè il predetto Vangi) impedisse di ritenere che gli assegni su cui le girate risultavano appostefossero stati oggetto di illegittimo incasso da parte del promotore finanziario Rienzi.

Il motivo è nel complesso infondato.

Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 Il ricorrente fa anzitutto questione della violazione delle regole che informano l’uso della prova per presunzioni: ma la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi indiziari non fossero idonei a superare la dichiarazione testimonialee tale apprezzamento si sottrae a censura.

Come è ben noto, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054); in particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione(Cass. 19 luglio 2021, n. 20553).

Priva di fondamento si mostra, poi, la censura motivazionale, visto che la sentenza impugnata, per la parte che qui interessa, non esibisce alcuno dei vizi argomentativi che possono farsi valere in questa sede («mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», mentre non assume rilievo il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione:Cass.

Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. ― Col secondo mezzo si prospetta, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 132 c.p.c..

La decisione impugnata non spiegherebbe quali siano gli indizi gravi, precisi e concordantiatti a far ritenere dimostrata presuntivamente la conoscenza approfondita di Baccani quanto ai meccanismi di investimento e al sistema finanziario in generale.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare la ragione per la quale un Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 investitore che si avvale di un promotore finanziario debba considerarsi investitore accorto o dotato di particolare esperienza.

Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 31 t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998)e 1227 c.c., nonché degli artt. 163, 167, 342 e 345 c.p.c..Si rileva che la mera consegna di denaro al promotore finanziario con modalità anomale non integra presupposto per l'applicazione del concorso di colpa dell'investitore , in quanto le disposizioni in materia vietano solo all'operatore professionale di ricevere denaro con modalitàidonee a facilitarne l’appropriazione.

Ci si duole, inoltre, che la Corte di merito, «andando oltre al chiaro disposto dell’art. 345, comma 2, c.p.c. in materia di preclusione in sede di appello», abbia ritenuto che il comportamento dell'investitore, pur dando adito a molti dubbi, non consentisse di valutare accordi fraudolenti o collusivi e che nella decisione impugnata sia stato attribuito rilievo a una condotta meramente imprudente esospetta.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, vanno disattesi.

Le doglianze si appuntano sul passaggio della motivazione che racchiude le seguenti proposizioni: Baccani era un investitore esperto, onde avrebbe dovuto rendersi conto che «il comportamento del promotoree il riscontro documentale dell'investimento non era quello tipico»; non riusciva a comprendersi perché un investitore esperto avesse affidato al promotore « assegni senza indicazione del beneficiario, anche di rilevante importo, interrompendo una prassi consolidata da anni»: prassi consistente nel fornire la provvista «mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile».

In definitiva, laCorte di merito ha ritenutoche la consegna del titolo con beneficiario «in bianco» fosse stata « imprudente e alquanto sospetta » , avendo riguardo al fatto che ci si trovava al cospetto di un investitore accorto ed esperto.

L’apprezzamento di fatto circa il grado di esperienza Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dell’investitore sfugge a censura, inerendo a un profilo fattuale;né può dirsi che, sul punto, la sentenza sia priva di una motivazione intellegibile: la Cortedi appello ha spiegato, infatti, che Baccani aveva alle spalle operazioni di investimento, anche in campo assicurativo,ed era da tempo clientedella banca intermediaria.

Per la verità,il profilo in questione non è nemmeno decisivo, ove si consideri che la Corte di appello ha dato evidenza a una condott a gravemente imprudente dell’investitore, consistente nella consegna di assegni mancanti dell’indicazione del beneficiario: comportamento, questo,suscettibile di autonoma valorizzazione sul piano giuridico, ove si consideri il rilievo che assume, n el giudizio vertente sulla responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari, qualsiasi condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; cfr. pure: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass.24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393).

Non si comprende, poi, l’eccezione processualefondata sul divieto dei nova in appello; la Corte di merito non ha infatti apprezzato , sul piano motivazionale,alcun accordo fraudolento o collusivo (accordo che l’istante deduce essere rimasto estraneo al thema decidendum del precedente grado di merito): essa si è limitata a rilevare, come si è detto, che il comportamento dell’investitore era stato imprudente, oltre che sospetto.Per il resto, è appena il caso di rammentare che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte(Cass. 2 aprile 2021, n. 9200; Cass. 22 marzo 2011, n. 6529).

4. ― Col quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 5 d.m. n. 55/2014.Si rileva che ricorrerebbe nella fattispecie una soccombenza reciproca dei contendentie che, in ogni caso , « la domanda di condanna riconosciuta fondata dalla Corte di appello per soli euro 6.000,00 avrebbe dovuto sancire il limite entro il quale collocare lo scaglione di liquidazione delle spese da porre a caricodella signora Nutini».

Il motivo appare fondatonei termini che seguono.

La Corte di appello ha accolto parzialmente il solo appello incidentale della banca, relativo all’assegno di euro 6.000,00, che il teste Vangi non ha saputo riferire se munito della sua firma di girata.

In punto di spese, il Giudice distrettuale non ha operato alcuna nuova regolamentazione di quelledi primo grado e si è limitat o a statuire sui compensi e gli esborsi dell’appello, liquidandoli in euro 13.560,00 (importo commisurato allo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00).

Ora, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(per tutte: Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056 ; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064).

La decisione impugnata risulta conseguentemente viziata.

5. ― In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza è cassata.

6. ─ Decidendo nel merito, questa Corte , nel ridetermina re le Sez.

I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 spese processuali del giudizio di merito , dà conto della globale soccombenza della banca e di Rienzi, ma anchedella volontà, espressa dall’odiernaparte istante ( complessivamente vittoriosa) , di addivenire a una compensazione delle spese del giudizio di appello : compensazione che trova in definitiva giustificazione n ell’esito del gravame, conclusosi con una riduzione della condanna iniziale.

7. ─ Da ultimo, si stima che le spese del giudizio di legittimità, conclusosi conun accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, possano purecompensarsi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo e respinge i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidandole ineuro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o i clienti per fatto del promotore- Anomalie nella condotta del cliente Ad.20/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36709 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso la sentenza n. 1011/2019 depositat a il 29 aprile 2019 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― A lda Nut i ni, in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], ha domandato emettersi decreto ingiuntivo in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,e di [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della prima, per la somma di euro 422.000,00, corrispondente all’ammontare degli assegni emessi dall'ex marito e consegnati al detto Rienzi affinché effettuasse operazioni di investimento. Il provvedimento monitorio è stato opposto dalla banca e il Tribunale di Firenze ha definito il giudizio avanti a sé condannando la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 213.125,00, oltre interessi e spese processuali. Detta somma è stata quantificata avendo riguardo alla concorrente responsabilità diBaccani che, se pure investitore accorto, av e va consegnato al promotore numerosi assegni senza l'indicazione specifica del beneficiario, concorrendo con tale condotta imprudente all'illecita distrazione delle somme. 2. ― La sentenza di primo grado è stata impugnata da entrambe le parti. La Corte di appello ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e accolto parzialmente quello di Fideuramrideterminandola somma oggetto della condanna in euro 207.125,00; ha dunque condannato l'appellante Nutini al pagamento delle spese d'appello, liquidandole in euro 13.560,00. 3. ― R icorre per c assazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Va anzitutto dato con to del de posto dell’atto di intervento in giudizio diCristina Perini e di [OSCURATO:PERSONA], successori te stamentari di Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede della defunta ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Non è stata documentata la notificazione del detto atto, né risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia accettato il contraddittorio con gli interventori ( i quali risultanodi fatto ignorati nella memoria della controricorrente ) . Ora, il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni (Cass.17 luglio 2019, n. 19172; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471). 2. ― Col primo motivo è denunciata la violazion e e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 132 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non spiegherebbe come l’incertezza manifestata daltestimone Vangi quanto all’autografia della propria firma di girata sugli assegni incassati da Rienzi poss a essere consideratadecisiva. Si deduce che l'incertezza comporta « un grado di possibilità sia in un verso che nell'altro » e che « la f irma, quand'anche non fosse autografa, sarebbe comunque da considerare sì verosimile o somigliante» allasottoscrizione dello stesso Vangi. La censura investe i rilievi formulatidalla Corte di appello quanto alla girata di due assegni, rispettivamente per euro 10.000,00 e per euro 6.000,00: il Giudice distrettuale ha ritenuto, al riguardo, che l’assenza di indicazioni sicure quanto alla paternità delle sottoscrizioni per girata da parte del soggetto che se ne supponeva autore (e cioè il predetto Vangi) impedisse di ritenere che gli assegni su cui le girate risultavano appostefossero stati oggetto di illegittimo incasso da parte del promotore finanziario Rienzi. Il motivo è nel complesso infondato. Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 Il ricorrente fa anzitutto questione della violazione delle regole che informano l’uso della prova per presunzioni: ma la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi indiziari non fossero idonei a superare la dichiarazione testimonialee tale apprezzamento si sottrae a censura. Come è ben noto, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054); in particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione(Cass. 19 luglio 2021, n. 20553). Priva di fondamento si mostra, poi, la censura motivazionale, visto che la sentenza impugnata, per la parte che qui interessa, non esibisce alcuno dei vizi argomentativi che possono farsi valere in questa sede («mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», mentre non assume rilievo il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione:Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 3. ― Col secondo mezzo si prospetta, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.. La decisione impugnata non spiegherebbe quali siano gli indizi gravi, precisi e concordantiatti a far ritenere dimostrata presuntivamente la conoscenza approfondita di Baccani quanto ai meccanismi di investimento e al sistema finanziario in generale. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare la ragione per la quale un Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 investitore che si avvale di un promotore finanziario debba considerarsi investitore accorto o dotato di particolare esperienza. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 31 t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998)e 1227 c.c., nonché degli artt. 163, 167, 342 e 345 c.p.c..Si rileva che la mera consegna di denaro al promotore finanziario con modalità anomale non integra presupposto per l'applicazione del concorso di colpa dell'investitore , in quanto le disposizioni in materia vietano solo all'operatore professionale di ricevere denaro con modalitàidonee a facilitarne l’appropriazione. Ci si duole, inoltre, che la Corte di merito, «andando oltre al chiaro disposto dell’art. 345, comma 2, c.p.c. in materia di preclusione in sede di appello», abbia ritenuto che il comportamento dell'investitore, pur dando adito a molti dubbi, non consentisse di valutare accordi fraudolenti o collusivi e che nella decisione impugnata sia stato attribuito rilievo a una condotta meramente imprudente esospetta. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, vanno disattesi. Le doglianze si appuntano sul passaggio della motivazione che racchiude le seguenti proposizioni: Baccani era un investitore esperto, onde avrebbe dovuto rendersi conto che «il comportamento del promotoree il riscontro documentale dell'investimento non era quello tipico»; non riusciva a comprendersi perché un investitore esperto avesse affidato al promotore « assegni senza indicazione del beneficiario, anche di rilevante importo, interrompendo una prassi consolidata da anni»: prassi consistente nel fornire la provvista «mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile». In definitiva, laCorte di merito ha ritenutoche la consegna del titolo con beneficiario «in bianco» fosse stata « imprudente e alquanto sospetta » , avendo riguardo al fatto che ci si trovava al cospetto di un investitore accorto ed esperto. L’apprezzamento di fatto circa il grado di esperienza Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dell’investitore sfugge a censura, inerendo a un profilo fattuale;né può dirsi che, sul punto, la sentenza sia priva di una motivazione intellegibile: la Cortedi appello ha spiegato, infatti, che Baccani aveva alle spalle operazioni di investimento, anche in campo assicurativo,ed era da tempo clientedella banca intermediaria. Per la verità,il profilo in questione non è nemmeno decisivo, ove si consideri che la Corte di appello ha dato evidenza a una condott a gravemente imprudente dell’investitore, consistente nella consegna di assegni mancanti dell’indicazione del beneficiario: comportamento, questo,suscettibile di autonoma valorizzazione sul piano giuridico, ove si consideri il rilievo che assume, n el giudizio vertente sulla responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari, qualsiasi condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; cfr. pure: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925; Cass.24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393). Non si comprende, poi, l’eccezione processualefondata sul divieto dei nova in appello; la Corte di merito non ha infatti apprezzato , sul piano motivazionale,alcun accordo fraudolento o collusivo (accordo che l’istante deduce essere rimasto estraneo al thema decidendum del precedente grado di merito): essa si è limitata a rilevare, come si è detto, che il comportamento dell’investitore era stato imprudente, oltre che sospetto.Per il resto, è appena il caso di rammentare che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte(Cass. 2 aprile 2021, n. 9200; Cass. 22 marzo 2011, n. 6529). 4. ― Col quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 5 d.m. n. 55/2014.Si rileva che ricorrerebbe nella fattispecie una soccombenza reciproca dei contendentie che, in ogni caso , « la domanda di condanna riconosciuta fondata dalla Corte di appello per soli euro 6.000,00 avrebbe dovuto sancire il limite entro il quale collocare lo scaglione di liquidazione delle spese da porre a caricodella signora Nutini». Il motivo appare fondatonei termini che seguono. La Corte di appello ha accolto parzialmente il solo appello incidentale della banca, relativo all’assegno di euro 6.000,00, che il teste Vangi non ha saputo riferire se munito della sua firma di girata. In punto di spese, il Giudice distrettuale non ha operato alcuna nuova regolamentazione di quelledi primo grado e si è limitat o a statuire sui compensi e gli esborsi dell’appello, liquidandoli in euro 13.560,00 (importo commisurato allo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00). Ora, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(per tutte: Cass. 6 ottobre 2021, n. 27056 ; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064). La decisione impugnata risulta conseguentemente viziata. 5. ― In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza è cassata. 6. ─ Decidendo nel merito, questa Corte , nel ridetermina re le Sez. I–RG 36709/2019 camera di consiglio20.12.2023 spese processuali del giudizio di merito , dà conto della globale soccombenza della banca e di Rienzi, ma anchedella volontà, espressa dall’odiernaparte istante ( complessivamente vittoriosa) , di addivenire a una compensazione delle spese del giudizio di appello : compensazione che trova in definitiva giustificazione n ell’esito del gravame, conclusosi con una riduzione della condanna iniziale. 7. ─ Da ultimo, si stima che le spese del giudizio di legittimità, conclusosi conun accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione, possano purecompensarsi. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo e respinge i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidandole ineuro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,
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