CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 03772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30565del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Carpi (MO), via [OSCURATO:PERSONA], 2 (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arch. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6 presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 47S26 G197A - p.e.c. pieroguido.alpa @ ordineavvgenova.it), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 50B06 H224E –p.e.c. giuseppegiuffre @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61M03 D969D – p.e.c. roberto.martini @ ordineavvgenova.it) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57M17 H501U – p.e.c. stefanoangeloni @ ordineavvocatiroma.org), come da procura speciale allegata al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Universitaria di Ferrara ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Ferrara (FE), loc. Cona, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Commissario straordinario dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, giusta delibera n. 230 del 23.12.2021 (doc. 4), rappresentata e difesa in via disgiunta dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56L H294A; PEC: manuelagiovanna.uberti @ ordineavvocatiferrara.eu) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S02 D548Z; PEC: marco.colombo @ ordineavvocatiferrara.eu), entrambi di Ferrara, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] marco.colombo @ ordineavvocatiferrara.eu e con domicilio eletto in Roma, via Reno n. 30 - 00198 Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 72T59 H501P), in virtù di procura che si notifica e si dimette unitamente al controricorso, cui si riferisce e di cui è parte integrante, ex art. 83 c.p.c., su file separato. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 2009 depositata il 3 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando quattro motivi di ricorso. Con atto depositato il 19 gennaio 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso a spese compensate. Con atto depositato l’11 febbraio 2026 la resistente costituita, [OSCURATO:PERSONA]Universitaria di Ferrara, ha accettato tale rinuncia, sempre a spese compensate. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] facchini portabagagli soc. coop. non si è costituita nella presente sede processuale e non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così