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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08187/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di truffa per i quali è intervenuta sentenza di condanna nei confronti del Benedini; che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando che (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata): a) i pagamenti da parte delle persone offese sono stati effettuati sulla carta intestata all'imputato; b) per attivare la carta è stato utilizzato il documento dell'odierno ricorrente, mai denunciato come sottratto o smarrito; c) non è stata fornita alcuna spiegazione del fatto che, attivate le due carte, venivano forniti tramite whatsapp i dati identificativi dell'imputato per i pagamenti effettivamente effettuati sulla carta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di truffa per i quali è intervenuta sentenza di condanna nei confronti del Benedini; che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento rilevando che (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata): a) i pagamenti da parte delle persone offese sono stati effettuati sulla carta intestata all'imputato; b) per attivare la carta è stato utilizzato il documento dell'odierno ricorrente, mai denunciato come sottratto o smarrito; c) non è stata fornita alcuna spiegazione del fatto che, attivate le due carte, venivano forniti tramite whatsapp i dati identificativi dell'imputato per i pagamenti effettivamente effettuati sulla carta; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4
Sentenza Cassazione n. 08187/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris