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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03563/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO CAGLIARI - SEZ.

DIST. di /SASSARI cji)r) cwv14 o 9£4 fr-ot udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone, altresì, l'espulsione dal territorio dello Stato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

L'impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e vago e, quindi, inammissibile.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 07 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO CAGLIARI - SEZ. DIST. di /SASSARI cji)r) cwv14 o 9£4 fr-ot udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del 14/09/2021 del Tribunale di Sassari in composizione monocratica, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendone, altresì, l'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e vago e, quindi, inammissibile. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 dicembre
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