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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43038/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana.

Egli lamenta vizi di motivazione in punto di: 1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale; 2) riferibilità a lui e non ad altri della relativa detenzione; 3) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. I primi due motivi ripropongono doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni (pagg. 2 s.), non manifestamente illogiche e, perciò, in questa sede non censurabili.

2.2. Il terzo non è consentito e, comunque, è generico, perché puramente espressivo di dissenso.

In proposito, va ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della relativa congruità, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: quest'ultima, peraltro, dev'essere specifica e dettagliata soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), mentre, nel caso in esame, essa è stata di poco superiore al minimo,

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina e marijuana. Egli lamenta vizi di motivazione in punto di: 1) destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale; 2) riferibilità a lui e non ad altri della relativa detenzione; 3) eccessività della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi due motivi ripropongono doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni (pagg. 2 s.), non manifestamente illogiche e, perciò, in questa sede non censurabili. 2.2. Il terzo non è consentito e, comunque, è generico, perché puramente espressivo di dissenso. In proposito, va ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della relativa congruità, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: quest'ultima, peraltro, dev'essere specifica e dettagliata soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), mentre, nel caso in esame, essa è stata di poco superiore al minimo, 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 43038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris