CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09866/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sociale, in persona del legalerappresentante pro tempore.- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia,sez. dist. di Foggia, n. 3325/2016 depositata il 30/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. distaccata diera stato solo parzialmente accolto il ricorso proposto dalla societàNumero registro generale 2197/2018Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9866/2026Data pubblicazione 16/04/2026cooperativa [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. avverso l’avviso diaccertamento n. RF8030402303, relativo all’anno di imposta 2001; conl’atto in questione l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IVA eIIDD, i costi relativi alle fatture emesse, in favore della contribuente, dallasocietà cooperativa [OSCURATO:PERSONA], ritenute relative ad operazioniinesistenti, come accertato con separato PVC emesso a carico diquest’ultima.2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno accolto l’appelloprincipale svolto dall’Agenzia delle Entrate, con il quale era statacensurata la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato dispostol’annullamento dell’atto impugnato per carenza di motivazione - stante lamancata allegazione del PVC presupposto (relativo alla verifica eseguita acarico della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA]) - ma, al contempo, hannoaccolto anche il ricorso incidentale, con cui la [OSCURATO:PERSONA] InfanziaAnziano soc. coop. aveva invocato l’applicazione dello ius superveniensintrodotto dall’art. 8, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. La CTR,recependo tale ultima domanda, ha ridotto l’ammontare dei ricaviricostruiti in sede di accertamento di euro 132.480, somma corrispondenteall’importo di due fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (la n.10/2001 e la n. 21/2001).3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con attoaffidato ad un solo motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] Soc. coop. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.8 del d.l. n. 16 del 2012 e dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 2197/2018Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9866/2026Data pubblicazione 16/04/20262. La CTR avrebbe errato nell’applicare, acriticamente, la regolaenunciata nell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, omettendo diverificare che vi fosse effettiva corrispondenza fra i ricavi di cui si chiedeval’esclusione e i costi fittizi, anche in considerazione del fatto che la societàricorrente si è limitata ad invocare la norma senza, tuttavia, assolvereall’onere della prova su di sé gravante, consistente nel dimostrare, perl’appunto, la sussistenza di elementi positivi di reddito direttamentecorrelati ai costi recuperati a tassazione.3. Il ricorso è fondato.4. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di imposte suiredditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sulcontribuente l’onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi delreddito che (ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), in quantodirettamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi abeni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, non devonoconcorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limitidell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o deglialtri componenti negativi. (Cass. Sez. 5, 19/12/2019, n. 33915, Rv.656602 - 02).5. Nel caso in esame, la ricorrente ha contestato gli elementi presuntivi,acquisiti dall’Ufficio, che hanno consentito di dedurre che la società avessecontabilizzato operazioni mai compiute — elementi che sono stati poirecepiti e posti dai giudici di appello a fondamento del decisum — tantoche, in sede di giudizio di merito, ha sempre dedotto di avere dimostratol’effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle fatture di cui è stataaccertata la fittizietà; pertanto, non può ritenersi che la contribuente abbiaofferto prova della inesistenza dei ricavi correlati a tali prestazioni,cosicché deve concludersi nel senso della non corretta applicazione, daparte della CTR, dello ius superveniens invocato.Numero registro generale 2197/2018Numero sezionale 1282/2026Numero di raccolta generale 9866/2026Data pubblicazione 16/04/20266. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l'effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. distaccata dispese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]