CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18896/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, resa il 7 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari, anche nelle forme del braccialetto elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen. Nell'ordinanza del 7 luglio 2022, si afferma che la misura della cautelare della custodia in carcere è stata adottata in relazione ai delitti di cui agli artt. 612 bis (commesso dal 2012 al dicembre 2021, «con condotte ancora in corso») e 582 e 585, in relazione all'art. 576, n.5.1, cod. pen., ambedue i reati commessi in danno di una vicina di casa, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale si duole di manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della custodia in carcere quale unica misura adeguata a salvaguardare quelle stesse esigenze. Sostiene la difesa che il Tribunale, limitatosi a reiterare pedissequamente le considerazioni espresse dal G.i.p. nell'ordinanza genetica, avrebbe formulato un giudizio prognostico tarato, in maniera del tutto astratta, sulla gravità dei reati, così omettendo di valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, presupposti tassativamente richiesti dall'art. 274, lett. c), del codice di rito. In particolare, i fatti sopravvenuti, pur indicati dalla difesa nell'atto d'appello (il riferimento è alla nuova abitazione dell'Annichiarico, distante da quella della p.o.), avrebbero dovuto indurre il Tribunale a rimeditare la scelta della misura cautelare della custodia in carcere. L'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine all'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., risulterebbe altresì dalla mancata considerazione dell'«inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche» dell'ormai ottuagenario ricorrente, peraltro in precarie condizioni di salute. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa Francesca M. Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Occorre preliminarmente rilevare che, con comunicazione del 16 dicembre 2022, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire rinuncia ai «motivi di cassazione», essendo nelle more intervenuta modifica della misura cautelare. De facto, la rinuncia in parola coinvolge il ricorso stesso, avendo quest'ultimo a oggetto un unico motivo; essa deve ritenersi non validamente proposta per difetto di procura speciale («la rinuncia all'impugnazione cd. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non può essere effettuato dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati»: Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01; v. anche Sez. 6, n. 7493 del 15/01/2021, Giorgi, Rv. 281609-01: «la rinuncia all'impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, compete solo all'imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso, atto che incide sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione»; in motivazione, la Corte ha precisato che la rinuncia ai motivi riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso e va tenuta distinta dalla rinuncia parziale, concernente un intero capo o punto della decisione). Atteso ciò, s'impone l'esame del ricorso. 2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lungi dal recepire acriticamente il contenuto dell'ordinanza genetica, il Tribunale ha attentamente vagliato le perduranti esigenze cautelari legate al pericolo concreto di reiterazione, che hanno impedito di accogliere la richiesta di una misura cautelare meno afflittiva. In particolare, risulta immune da qualsivoglia censura, sia dal punto di visto logico che giuridico, la motivazione con cui il Tribunale ha disatteso la censura difensiva relativa ai fatti sopravvenuti. Sul preteso elemento di novità, enfatizzato dalla difesa, il Tribunale non ha potuto infatti convenire, data la mancanza di valida prova della disponibilità, da parte della coniuge del ricorrente, ad accogliere quest'ultimo, in eventuale regime di arresti domiciliari, nella nuova abitazione, da lei presa in affitto, sita in luogo distante da quella della p.o. Impregiudicata la congruità del rilievo di tale dato, il Tribunale ha inoltre rimarcato, in relazione alla richiesta di sostituzione della misura cautelare, come nessun elemento di novità relativo alla personalità dell'Annichiarico fosse intanto sopravvenuto a rendere meno allarmante il quadro delle eccezionali esigenze cautelari. Con dovizia di argomenti, il Tribunale ha illustrato i motivi per cui ha I. ritenuto perdurante l'incapacità del ricorrente di autodisciplinare i propri impulsi aggressivi e le condotte persecutorie in danno della p.o. Peraltro, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il diniego di una misura cautelare meno afflittiva è stato congruamente motivato alla luce di un giudizio ancorato allo specifico contesto ambientale e di un'analisi accurata della fattispecie concreta. A tal proposito, il Tribunale ha esaustivamente motivato le ragioni per cui il regime di convivenza -a fortiori se forzata, come quella imposta dagli arresti domiciliari- appare non idoneo a preservare anche i più stretti congiunti (segnatamente, la coniuge del ricorrente) dall'aggressività dell'Annichiarico, attitudine comportamentale non scalfita neppure dal progredire dell'età e dalle precarie condizioni di salute (come tra l'altro dimostrato, secondo il Tribunale, dall'aggressione a danno della p.o. in data 5.2.2021). Per tali motivi, il Collegio non ravvisa alcun difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento né in relazione al requisito dell'attualità e concretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., né in riferimento al comma 4 della medesima disposizione, avendo il Tribunale fornito una congrua valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto le modalità realizzative delle condotte ascritte, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (cfr., ex plur., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 — 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav