CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20446/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Piediluco n.9, Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n.808/2022 della Corte d’Appello di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorsodelle ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, gravano sulla parte ricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del medesimo giudizio, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 2