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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04464/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28666/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] d i Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta n.3793/2022 depositata il 28/04/2022 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28666/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] d i Caltanissetta - in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta n.3793/2022 depositata il 28/04/2022 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 0
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