Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10191/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

orrenteCONTROCARMEC [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 03712151210, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2838/2025 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che,all’esito di una verifica condotta da militari della GdF e della redazione delprocesso verbale di constatazione, alla società, operante nel mercato dellalavorazione del ferro, acciaio, alluminio e altri metalli, furono notificati perRGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2327 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026gli anni d’imposta 2016/2020 altrettanti avvisi d’accertamento.

Con gli attiimpositivi l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile ai fini Iva edisconobbe costi ai fini delle IIDD, contestando alla contribuente ilcoinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti, con un giro difatture false ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dallecontrollate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute tutte mere cartiere.Avverso l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2017 la [OSCURATO:SOCIETA]propose ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli,che con sentenza n. 17514/2023 ne accolse le ragioni.

La Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania respinse l’appello erariale con sentenzan. 2838/2025.Il giudice di secondo grado, dopo aver riportato la vicenda e illustrato leregole di distribuzione della prova nelle controversie relative ad operazionioggettivamente inesistenti, ha ritenuto che gli elementi presuntivi allegatidall’Agenzia delle entrate non raggiungevano la soglia della prova indiziariagrave e precisa, mancando riscontri di quelle che dovevano costituire il pernostesso della prova, ossia una contabilità occulta, di cui si riferiva nel pvc, mamai allegata al processo, nonché una documentazione finanziaria da cuievincere versamenti di denaro, eseguiti a favore delle società emittenti lefalse fatture, denaro però che si assumeva poi restituito alla medesimaCarmec, anche questa mai allegata al processo.

Di contro ha valorizzato ladocumentazione allegata dalla contribuente.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità delricorso, formulate dalla società nel suo controricorso.

Esse sono infondate.È infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienzadel ricorso, che non deve pedissequamente riportare le posizioni processualidella controparte o gli elementi probatori favorevoli a quest’ultima.RGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2 37 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026È infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione nelricorso degli atti o documenti su cui essa si fonda, non essendo neppurecomprensibile a cosa la controricorrente si riferisca specificamente.Sono infondate le eccezioni di inammissibilità, per come prospettate neinn. 4) e 5) di pag. 9 del controricorso, afferendo al più a questioni per lequali può criticarsi nel merito la fondatezza, ma che non rientrano nelleeccezioni propriamente preliminari; la prima di esse, con cui si denuncia chei motivi di ricorso attengono al merito, perché necessita dell’esame deimotivi specificamente formulati dalla ricorrente, la seconda, ossia il giudicatoche si pretende formato per altre annualità in altri giudizi, perché necessitadi valutazione sui limiti dell’efficacia esterna del giudicato costituitosi indiverso processo.Esaminando dunque il merito, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio hadenunciato la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonchédegli artt. 54, d.P.R. n. 633/1972, 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 2700c.c., 210 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe viziata per avere il giudice malgovernato le regoledi distribuzione dell’onere probatorio e quelle poste a presidio della provapresuntiva.Il motivo è infondato.in tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti,l'Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l'indebitadetrazione dell’Iva oppure l’indebita deduzione di costi, in relazione alleimposte dirette, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata postain essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria opresuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente,la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura haeffettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato ilcorrispettivo.Peraltro, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anchemediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni,spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzioneRGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2347 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026dei relativi costi, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016,n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628).I suddetti principi sono costantemente confermati nella giurisprudenzadi legittimità, così da rappresentare un consolidato orientamento.Così, infatti, si è di recente affermato che in tema di attività d'impresa,ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da unafattura, di cui si contesta la riferibilità ad operazioni oggettivamenteinesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova,diretta o indiziaria, della fittizietà dell'operazione, spettando viceversa alcontribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non puòconsistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéfacilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia (Cass., 19 aprile 2025, n. 10336).Medesime affermazioni sono state ribadite in tema di Iva, per la qualel'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamenteinesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assoltomediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), spettando invece alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass., 10aprile 2024, n. 9723; cfr. anche 18 ottobre 2023, n. 28628).Quanto poi alle regole di governo delle prove presuntive, sulle modalitàdi utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, deve innanzitutto affermarsi che competealla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ilcontrollo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod.civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito laRGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2357 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729cod. civ. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, talegiudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fattobuon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valorea singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007,n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr.anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).Peraltro, ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione econcordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che,anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmenterilevanti accertati dall’amministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n.11162), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporredi ulteriori elementi per la costituzione della prova.La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il correttoprocedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazionedegli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410; 27marzo 2025, n. 8115).

Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logichedi ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto delcontribuente a fornire la prova contraria.Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale, a fronte degli elementiaddotti dall’Agenzia delle entrate, con un ragionamento esente dacontraddizioni anzi correttamente consequenziale, ha rilevato come, al nettoRGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2367 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026degli elementi che potevano generare taluni dubbi sull’esistenza delleoperazioni, l’accertamento e le conseguenti contestazioni eranoessenzialmente imperniati su due riscontri, il rinvenimento di una contabilitàocculta presso la [OSCURATO:PERSONA], richiamato nel pvc, e l’esistenza dimovimentazioni finanziarie di denaro.Sennonché di quella contabilità occulta non vi era traccia tra i documentiallegati al processo dalla difesa erariale.

Altrettanto è stato constatato dalgiudice d’appello con riferimento alle movimentazioni finanziarie, rispettoalle quali, di contro, anche mediante l’ausilio di una perizia, la società avevaevidenziato la mole di rivendita del materiale lavorato, ciò che costituiva lacontroprova indiziaria della effettività del preventivo acquisto di prodottimetallici grezzi, da lavorare e poi rivendere.Le difese erariali, rispetto al giudizio espresso dalla Corte di giustiziacampana sulle prove indiziarie acquisite al processo, sono prive di pregio.Così, assumere che la contabilità occulta dovesse darsi per esistente, perchérichiamata nel pvc munito di fede privilegiata, o pretendere che l’organogiudicante dovesse ordinare alla parte contribuente l’esibizione deidocumenti (la contabilità occulta), ai sensi dell’art. 210 c.p.c. (come si leggenel ricorso, a p. 8), il cui onere di allegazione spettava inveceincondizionatamente all’amministrazione finanziaria, costituiscono difesepiuttosto estemporanee, fuori dal perimetro delle regole processuali in temadi acquisizione della prova, nonché stravaganti, in relazione tanto allafede privilegiata anche su ciò che non può essere riscontrabile, quanto allaulteriore considerazione, secondo cui il medesimo pvc fosse da ritenere “ilprincipale elemento probatorio posto a base dell’accertamento” (come è datoleggere nel ricorso).In tale contesto probatorio non si registra un solo significativo elemento,addotto e allegato dall’Agenzia delle entrate, sufficiente, anche sul solo pianoindiziario, a dimostrare l'assenza di una idonea struttura organizzativa(locali, mezzi, personale, utenze) della [OSCURATO:PERSONA] srl, ossia lasua natura di cartiera, prova di cui, per i principi sopra enunciati, era inveceonerata l’amministrazione.RGN 12450/2025Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2377 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026Di contro, senza che l’affermazione sia stata oggetto di specificacontestazione da parte della difesa erariale, nella sentenza il giudiced’appello richiama il passaggio della difesa della società, nel quale si eraevidenziato che nel processo penale nei confronti della Metallurgica, essafosse stata riconosciuta come “operante nel mercato dei rottami ferrosi,conosciuta e molto pubblicizzata”, considerazione diametralmente oppostaalla natura di cartiera che l’ufficio ricorrente pretende di attribuire allaprincipale fornitrice di merce.In definitiva il motivo erariale non trova riscontri alle censure formulatenei confronti della sentenza impugnata, che invece risulta aver fatto correttaapplicazione dei principi di diritto prima esposti.L’esito della causa esime dalla trattazione della questione in ordine allainammissibilità del ricorso per contrasto con il giudicato formatosi inrelazione alle controversie insorte sugli avvisi d’accertamento relativi alleannualità 2016 e 2018, questione sollevata con il controricorso (n. 1 delleeccezioni di inammissibilità del ricorso erariale, ribadita nelle memorieillustrative).Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionein favore della società controricorrente delle spese processuali, che siliquidano in € 18.000,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 12450/2025Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenteCONTROCARMEC [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 03712151210, in persona del legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2838/2025 della Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Campania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che,all’esito di una verifica condotta da militari della GdF e della redazione delprocesso verbale di constatazione, alla società, operante nel mercato dellalavorazione del ferro, acciaio, alluminio e altri metalli, furono notificati perRGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2327 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026gli anni d’imposta 2016/2020 altrettanti avvisi d’accertamento. Con gli attiimpositivi l’Agenzia delle entrate rideterminò l’imponibile ai fini Iva edisconobbe costi ai fini delle IIDD, contestando alla contribuente ilcoinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti, con un giro difatture false ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dallecontrollate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenute tutte mere cartiere.Avverso l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2017 la [OSCURATO:SOCIETA]propose ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli,che con sentenza n. 17514/2023 ne accolse le ragioni. La Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania respinse l’appello erariale con sentenzan. 2838/2025.Il giudice di secondo grado, dopo aver riportato la vicenda e illustrato leregole di distribuzione della prova nelle controversie relative ad operazionioggettivamente inesistenti, ha ritenuto che gli elementi presuntivi allegatidall’Agenzia delle entrate non raggiungevano la soglia della prova indiziariagrave e precisa, mancando riscontri di quelle che dovevano costituire il pernostesso della prova, ossia una contabilità occulta, di cui si riferiva nel pvc, mamai allegata al processo, nonché una documentazione finanziaria da cuievincere versamenti di denaro, eseguiti a favore delle società emittenti lefalse fatture, denaro però che si assumeva poi restituito alla medesimaCarmec, anche questa mai allegata al processo. Di contro ha valorizzato ladocumentazione allegata dalla contribuente.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la società concontroricorso, ulteriormente illustrato da memoria.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità delricorso, formulate dalla società nel suo controricorso. Esse sono infondate.È infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienzadel ricorso, che non deve pedissequamente riportare le posizioni processualidella controparte o gli elementi probatori favorevoli a quest’ultima.RGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2 37 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026È infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione nelricorso degli atti o documenti su cui essa si fonda, non essendo neppurecomprensibile a cosa la controricorrente si riferisca specificamente.Sono infondate le eccezioni di inammissibilità, per come prospettate neinn. 4) e 5) di pag. 9 del controricorso, afferendo al più a questioni per lequali può criticarsi nel merito la fondatezza, ma che non rientrano nelleeccezioni propriamente preliminari; la prima di esse, con cui si denuncia chei motivi di ricorso attengono al merito, perché necessita dell’esame deimotivi specificamente formulati dalla ricorrente, la seconda, ossia il giudicatoche si pretende formato per altre annualità in altri giudizi, perché necessitadi valutazione sui limiti dell’efficacia esterna del giudicato costituitosi indiverso processo.Esaminando dunque il merito, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio hadenunciato la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonchédegli artt. 54, d.P.R. n. 633/1972, 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 2700c.c., 210 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe viziata per avere il giudice malgovernato le regoledi distribuzione dell’onere probatorio e quelle poste a presidio della provapresuntiva.Il motivo è infondato.in tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti,l'Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l'indebitadetrazione dell’Iva oppure l’indebita deduzione di costi, in relazione alleimposte dirette, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata postain essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria opresuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente,la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura haeffettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato ilcorrispettivo.Peraltro, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anchemediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni,spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzioneRGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2347 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026dei relativi costi, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto conl'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essivengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia (Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016,n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628).I suddetti principi sono costantemente confermati nella giurisprudenzadi legittimità, così da rappresentare un consolidato orientamento.Così, infatti, si è di recente affermato che in tema di attività d'impresa,ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da unafattura, di cui si contesta la riferibilità ad operazioni oggettivamenteinesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova,diretta o indiziaria, della fittizietà dell'operazione, spettando viceversa alcontribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non puòconsistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéfacilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia (Cass., 19 aprile 2025, n. 10336).Medesime affermazioni sono state ribadite in tema di Iva, per la qualel'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamenteinesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assoltomediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaorganizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), spettando invece alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativicosti, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass., 10aprile 2024, n. 9723; cfr. anche 18 ottobre 2023, n. 28628).Quanto poi alle regole di governo delle prove presuntive, sulle modalitàdi utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denunciasostanzialmente un malgoverno, deve innanzitutto affermarsi che competealla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ilcontrollo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod.civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito laRGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2357 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729cod. civ. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, talegiudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fattobuon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valorea singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007,n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr.anche, 13 ottobre 2005, n. 19984).Peraltro, ai fini dell’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione econcordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che,anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmenterilevanti accertati dall’amministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n.11162), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporredi ulteriori elementi per la costituzione della prova.La giurisprudenza di legittimità ha comunque tracciato il correttoprocedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazionedegli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione econcordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame,in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essereinsufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno perindividuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in uncontesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigoredall’altro in vicendevole completamento (ex multis, cfr. Cass., 16 maggio2017, n. 12002; 12 aprile 2018, n. 9059; 25 ottobre 2019, n. 27410; 27marzo 2025, n. 8115). Ciò che pertanto rileva, in base a deduzioni logichedi ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto delcontribuente a fornire la prova contraria.Ebbene, nel caso di specie il giudice regionale, a fronte degli elementiaddotti dall’Agenzia delle entrate, con un ragionamento esente dacontraddizioni anzi correttamente consequenziale, ha rilevato come, al nettoRGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2367 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026degli elementi che potevano generare taluni dubbi sull’esistenza delleoperazioni, l’accertamento e le conseguenti contestazioni eranoessenzialmente imperniati su due riscontri, il rinvenimento di una contabilitàocculta presso la [OSCURATO:PERSONA], richiamato nel pvc, e l’esistenza dimovimentazioni finanziarie di denaro.Sennonché di quella contabilità occulta non vi era traccia tra i documentiallegati al processo dalla difesa erariale. Altrettanto è stato constatato dalgiudice d’appello con riferimento alle movimentazioni finanziarie, rispettoalle quali, di contro, anche mediante l’ausilio di una perizia, la società avevaevidenziato la mole di rivendita del materiale lavorato, ciò che costituiva lacontroprova indiziaria della effettività del preventivo acquisto di prodottimetallici grezzi, da lavorare e poi rivendere.Le difese erariali, rispetto al giudizio espresso dalla Corte di giustiziacampana sulle prove indiziarie acquisite al processo, sono prive di pregio.Così, assumere che la contabilità occulta dovesse darsi per esistente, perchérichiamata nel pvc munito di fede privilegiata, o pretendere che l’organogiudicante dovesse ordinare alla parte contribuente l’esibizione deidocumenti (la contabilità occulta), ai sensi dell’art. 210 c.p.c. (come si leggenel ricorso, a p. 8), il cui onere di allegazione spettava inveceincondizionatamente all’amministrazione finanziaria, costituiscono difesepiuttosto estemporanee, fuori dal perimetro delle regole processuali in temadi acquisizione della prova, nonché stravaganti, in relazione tanto allafede privilegiata anche su ciò che non può essere riscontrabile, quanto allaulteriore considerazione, secondo cui il medesimo pvc fosse da ritenere “ilprincipale elemento probatorio posto a base dell’accertamento” (come è datoleggere nel ricorso).In tale contesto probatorio non si registra un solo significativo elemento,addotto e allegato dall’Agenzia delle entrate, sufficiente, anche sul solo pianoindiziario, a dimostrare l'assenza di una idonea struttura organizzativa(locali, mezzi, personale, utenze) della [OSCURATO:PERSONA] srl, ossia lasua natura di cartiera, prova di cui, per i principi sopra enunciati, era inveceonerata l’amministrazione.RGN 12450/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 12450/2025Numero sezionale 2377 1/2026Numero di raccolta generale 10191/2026Data pubblicazione 19/04/2026Di contro, senza che l’affermazione sia stata oggetto di specificacontestazione da parte della difesa erariale, nella sentenza il giudiced’appello richiama il passaggio della difesa della società, nel quale si eraevidenziato che nel processo penale nei confronti della Metallurgica, essafosse stata riconosciuta come “operante nel mercato dei rottami ferrosi,conosciuta e molto pubblicizzata”, considerazione diametralmente oppostaalla natura di cartiera che l’ufficio ricorrente pretende di attribuire allaprincipale fornitrice di merce.In definitiva il motivo erariale non trova riscontri alle censure formulatenei confronti della sentenza impugnata, che invece risulta aver fatto correttaapplicazione dei principi di diritto prima esposti.L’esito della causa esime dalla trattazione della questione in ordine allainammissibilità del ricorso per contrasto con il giudicato formatosi inrelazione alle controversie insorte sugli avvisi d’accertamento relativi alleannualità 2016 e 2018, questione sollevata con il controricorso (n. 1 delleeccezioni di inammissibilità del ricorso erariale, ribadita nelle memorieillustrative).Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese processuali seguono lasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionein favore della società controricorrente delle spese processuali, che siliquidano in € 18.000,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi, oltrespese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 12450/2025Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 10191/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris