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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1986

Cassazione n. 11434/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35801_25 rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione, prospettando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della responsabilità penale (in sintesi, sostiene la difesa, i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurabile la responsabilità penale a carico del ricorrente omettendo completamente di valutare la ragionevole, plausibile prospettazione alternativa dell'uso personale; secondo la difesa sarebbe stata ritenuta configurabile la responsabilità penale non perché ritenuta provata oltre il ragionevole dubbio, ma perché non si poteva escludere l'ipotesi che la detenzione fosse ai fini di spaccio, come sarebbe desumibile dall'affermazione secondo cui "il fatto che l'appellante non avesse denaro non esclude che quella cocaina sarebbe stata ceduta nel corso della serata"; il ricorrente veniva infatti trovato in possesso di un limitatissimo quantitativo di stupefacente di soli 5 involucri con un peso complessivo di appena 2,7 grammi che rientravano pacificamente nel dosaggio destinato all'uso personale; questi era inoltre privo di denaro contante, come pure di strumenti idonei al confezionamento, sicché era maggiormente plausibile che lo stesso avesse acquistato per il proprio consumo lo stupefacente, poiché in caso contrario egli avrebbe dovuto avere con sé del denaro, frutto di precedenti cessioni; i giudici avrebbero poi irragionevolmente valorizzato il comportamento sospetto dell'imputato che, alla vista degli operanti, aveva gettato per terra lo stupefacente, nonché la purezza della cocaina e l'esistenza di messaggistica telefonica in cui si dava appuntamenti; quanto alle conversazioni sull'applicazione whatsapp trovate sul telefono e relative alla fissazione di incontri, osserva la difesa come i primi giudici ne avevano escluso l'idoneità a provare un'attività di spaccio, assolvendo il ricorrente dalla relativa condotta; ne conseguirebbe dunque che il loro richiamo, per sostenere la sussistenza nella detenzione ad uso di spaccio, appare frutto di un totale cortocircuito logico che configura il vizio motivazionale dedotto; l'argomento della purezza quale indice del presunto valore della droga, troverebbe poi smentita oggettiva nel suo peso lordo, che esclude totalmente il presunto valore citato nella sentenza d'appello; infine, quanto alla condotta di disfarsi delle dosi alla vista degli operanti, sarebbe una condotta del tutto neutra e non indicativa, poiché i consumatori di droga, di regola, nascondono la propria dipendenza e si sottraggono alle forze dell'ordine per evitare di essere sanzionati amministrativamente, anche provvedendo al ritiro della patente di guida);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si appalesano, infine, anche manifestamente infondati perché inerenti al asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel disattendere l'identico primo motivo di impugnazione, ha osservato come, se è vero che il quantitativo di sostanza stupefacente e complessivamente detenuto dall'imputato non fosse particolarmente elevato, era altrettanto vero che lo stesso presentava un considerevole livello di purezza pari ad oltre il 74%, e soprattutto era ripartito più involucri, pari a 5, confezionati con cellophane e pronti ad essere ceduti ai potenziali acquirenti; i giudici giustificano poi l'assenza addosso all'imputato del denaro e di altra strumentazione prodromica all'attività di spaccio, osservando come all'imputato non fosse contestato di aver spacciato o di essere stato colto nell'atto di spacciare, ma di avere illecitamente detenuto quantitativi di stupefacente, che, per le modalità di confezionamento e le circostanze di tempo e luogo, apparivano destinati alla successiva cessione a terzi; in sostanza, il fatto che l'imputato non avesse con sé denaro, non esclude che quella cocaina sarebbe stata, nel corso della serata, ceduta ad altri; i giudici ancora valorizzano il comportamento assunto dall'imputato alla vista dei carabinieri in quanto egli si era affrettato a scendere dall'autovettura per disfarsi dalla droga che aveva con sé, buttandola a terra nella speranza di non essere visto; aggiungono che, se tale stupefacente fosse stato detenuto per il proprio consumo, non vi sarebbe stata necessità di adottare un comportamento così sospetto, attirando così l'attenzione della polizia giudiziaria; infine, argomento particolarmente pregnante, i giudici d'appello, con motivazione immune denunciati vizi, sottolineano come non fosse logicamente sostenibile che quella cocaina fosse stata acquistata dall'imputato per soddisfare la propria tossicomania, peraltro solo asserita ma non documentata, perché dall'elevato livello di principio attivo contenuto, si desume che il suo costo non sarebbe stato certamente infimo e, quindi, incompatibile con le condizioni didisagio economico dell'imputato; quanto poi al richiamo delle conversazioni contenute nella messaggistica whatsapp, oggetto di censura da parte della difesa in quanto per l'attività di cessione l'imputato risulta essere stato assolto in primo grado, le stesse assumono la valenza di meri elementi di contorno e non rivestono pertanto alcun carattere di decisività rispetto al compendio accusatorio, oggettivamente conducente verso una detenzione con finalità di cessione a terzi; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla prova della detenzione con finalità di cessione a terzi, con esclusione dell'uso personale, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALE 11434-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3390/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 35801/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35801_25 rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione, prospettando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della responsabilità penale (in sintesi, sostiene la difesa, i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurabile la responsabilità penale a carico del ricorrente omettendo completamente di valutare la ragionevole, plausibile prospettazione alternativa dell'uso personale; secondo la difesa sarebbe stata ritenuta configurabile la responsabilità penale non perché ritenuta provata oltre il ragionevole dubbio, ma perché non si poteva escludere l'ipotesi che la detenzione fosse ai fini di spaccio, come sarebbe desumibile dall'affermazione secondo cui "il fatto che l'appellante non avesse denaro non esclude che quella cocaina sarebbe stata ceduta nel corso della serata"; il ricorrente veniva infatti trovato in possesso di un limitatissimo quantitativo di stupefacente di soli 5 involucri con un peso complessivo di appena 2,7 grammi che rientravano pacificamente nel dosaggio destinato all'uso personale; questi era inoltre privo di denaro contante, come pure di strumenti idonei al confezionamento, sicché era maggiormente plausibile che lo stesso avesse acquistato per il proprio consumo lo stupefacente, poiché in caso contrario egli avrebbe dovuto avere con sé del denaro, frutto di precedenti cessioni; i giudici avrebbero poi irragionevolmente valorizzato il comportamento sospetto dell'imputato che, alla vista degli operanti, aveva gettato per terra lo stupefacente, nonché la purezza della cocaina e l'esistenza di messaggistica telefonica in cui si dava appuntamenti; quanto alle conversazioni sull'applicazione whatsapp trovate sul telefono e relative alla fissazione di incontri, osserva la difesa come i primi giudici ne avevano escluso l'idoneità a provare un'attività di spaccio, assolvendo il ricorrente dalla relativa condotta; ne conseguirebbe dunque che il loro richiamo, per sostenere la sussistenza nella detenzione ad uso di spaccio, appare frutto di un totale cortocircuito logico che configura il vizio motivazionale dedotto; l'argomento della purezza quale indice del presunto valore della droga, troverebbe poi smentita oggettiva nel suo peso lordo, che esclude totalmente il presunto valore citato nella sentenza d'appello; infine, quanto alla condotta di disfarsi delle dosi alla vista degli operanti, sarebbe una condotta del tutto neutra e non indicativa, poiché i consumatori di droga, di regola, nascondono la propria dipendenza e si sottraggono alle forze dell'ordine per evitare di essere sanzionati amministrativamente, anche provvedendo al ritiro della patente di guida);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si appalesano, infine, anche manifestamente infondati perché inerenti al asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel disattendere l'identico primo motivo di impugnazione, ha osservato come, se è vero che il quantitativo di sostanza stupefacente e complessivamente detenuto dall'imputato non fosse particolarmente elevato, era altrettanto vero che lo stesso presentava un considerevole livello di purezza pari ad oltre il 74%, e soprattutto era ripartito più involucri, pari a 5, confezionati con cellophane e pronti ad essere ceduti ai potenziali acquirenti; i giudici giustificano poi l'assenza addosso all'imputato del denaro e di altra strumentazione prodromica all'attività di spaccio, osservando come all'imputato non fosse contestato di aver spacciato o di essere stato colto nell'atto di spacciare, ma di avere illecitamente detenuto quantitativi di stupefacente, che, per le modalità di confezionamento e le circostanze di tempo e luogo, apparivano destinati alla successiva cessione a terzi; in sostanza, il fatto che l'imputato non avesse con sé denaro, non esclude che quella cocaina sarebbe stata, nel corso della serata, ceduta ad altri; i giudici ancora valorizzano il comportamento assunto dall'imputato alla vista dei carabinieri in quanto egli si era affrettato a scendere dall'autovettura per disfarsi dalla droga che aveva con sé, buttandola a terra nella speranza di non essere visto; aggiungono che, se tale stupefacente fosse stato detenuto per il proprio consumo, non vi sarebbe stata necessità di adottare un comportamento così sospetto, attirando così l'attenzione della polizia giudiziaria; infine, argomento particolarmente pregnante, i giudici d'appello, con motivazione immune denunciati vizi, sottolineano come non fosse logicamente sostenibile che quella cocaina fosse stata acquistata dall'imputato per soddisfare la propria tossicomania, peraltro solo asserita ma non documentata, perché dall'elevato livello di principio attivo contenuto, si desume che il suo costo non sarebbe stato certamente infimo e, quindi, incompatibile con le condizioni didisagio economico dell'imputato; quanto poi al richiamo delle conversazioni contenute nella messaggistica whatsapp, oggetto di censura da parte della difesa in quanto per l'attività di cessione l'imputato risulta essere stato assolto in primo grado, le stesse assumono la valenza di meri elementi di contorno e non rivestono pertanto alcun carattere di decisività rispetto al compendio accusatorio, oggettivamente conducente verso una detenzione con finalità di cessione a terzi; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla prova della detenzione con finalità di cessione a terzi, con esclusione dell'uso personale, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ella [OSCURATO:PERSONA] ./CU.

AP.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ella [OSCURATO:PERSONA] ./CU.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35801_25 rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione, prospettando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della responsabilità penale (in sintesi, sostiene la difesa, i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurabile la responsabilità penale a carico del ricorrente omettendo completamente di valutare la ragionevole, plausibile prospettazione alternativa dell'uso personale; secondo la difesa sarebbe stata ritenuta configurabile la responsabilità penale non perché ritenuta provata oltre il ragionevole dubbio, ma perché non si poteva escludere l'ipotesi che la detenzione fosse ai fini di spaccio, come sarebbe desumibile dall'affermazione secondo cui "il fatto che l'appellante non avesse denaro non esclude che quella cocaina sarebbe stata ceduta nel corso della serata"; il ricorrente veniva infatti trovato in possesso di un limitatissimo quantitativo di stupefacente di soli 5 involucri con un peso complessivo di appena 2,7 grammi che rientravano pacificamente nel dosaggio destinato all'uso personale; questi era inoltre privo di denaro contante, come pure  di  strumenti idonei al confezionamento, sicché era maggiormente plausibile che lo stesso avesse acquistato per il proprio consumo lo stupefacente, poiché in caso contrario egli avrebbe dovuto avere con sé del denaro, frutto di precedenti cessioni; i giudici avrebbero poi irragionevolmente valorizzato il comportamento sospetto dell'imputato che, alla vista degli operanti, aveva gettato per terra lo stupefacente, nonché la purezza della cocaina e l'esistenza di messaggistica telefonica in cui si dava appuntamenti; quanto alle conversazioni sull'applicazione  whatsapp trovate sul telefono e relative alla fissazione di incontri, osserva la difesa come  i  primi giudici ne avevano escluso l'idoneità a provare un'attività di spaccio, assolvendo il ricorrente dalla relativa condotta; ne conseguirebbe dunque che il loro richiamo, per sostenere la sussistenza nella detenzione ad uso di spaccio, appare frutto di un totale cortocircuito logico che configura il vizio motivazionale dedotto; l'argomento della purezza quale indice del presunto valore della droga, troverebbe poi smentita oggettiva nel suo peso lordo, che esclude totalmente il presunto valore citato nella sentenza d'appello; infine, quanto alla condotta di disfarsi delle dosi alla vista degli operanti, sarebbe una condotta del tutto neutra e non indicativa, poiché i consumatori di droga, di regola, nascondono la propria dipendenza e si sottraggono alle forze dell'ordine per evitare  di  essere sanzionati amministrativamente, anche provvedendo al ritiro della patente di guida);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si appalesano, infine, anche manifestamente infondati perché inerenti al asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel disattendere l'identico primo motivo di impugnazione, ha osservato come, se è vero che il quantitativo di sostanza stupefacente e complessivamente detenuto dall'imputato non fosse particolarmente elevato, era altrettanto vero che lo stesso presentava un considerevole livello di purezza pari ad oltre il 74%, e soprattutto era ripartito più involucri, pari a 5, confezionati con  cellophane  e pronti ad essere ceduti ai potenziali acquirenti; i giudici giustificano poi l'assenza addosso all'imputato del denaro e di altra strumentazione prodromica all'attività di spaccio, osservando come all'imputato non fosse contestato di aver spacciato o di essere stato colto nell'atto di spacciare, ma di avere illecitamente detenuto quantitativi di stupefacente, che, per le modalità di confezionamento e le circostanze di tempo e luogo, apparivano destinati alla successiva cessione a terzi; in sostanza, il fatto che l'imputato non avesse con sé denaro, non esclude che quella cocaina sarebbe stata, nel corso della serata, ceduta ad altri; i giudici ancora valorizzano il comportamento assunto dall'imputato alla vista dei carabinieri in quanto egli si era affrettato a scendere dall'autovettura per disfarsi dalla droga che aveva con sé, buttandola a terra nella speranza di non essere visto; aggiungono che, se tale stupefacente fosse stato detenuto per il proprio consumo, non vi sarebbe stata necessità di adottare un comportamento così sospetto, attirando così l'attenzione della polizia giudiziaria; infine, argomento particolarmente pregnante, i giudici d'appello, con motivazione immune denunciati vizi, sottolineano come non fosse logicamente sostenibile che quella cocaina fosse stata acquistata dall'imputato per soddisfare la propria tossicomania, peraltro solo asserita ma non documentata, perché dall'elevato livello di principio attivo contenuto, si desume che il suo costo non sarebbe stato certamente infimo e, quindi, incompatibile con le condizioni didisagio economico dell'imputato; quanto poi al richiamo delle conversazioni contenute nella messaggistica  whatsapp,  oggetto di censura da parte della difesa in quanto per l'attività di cessione l'imputato risulta essere stato assolto in primo grado, le stesse assumono la valenza di meri elementi di contorno e non rivestono pertanto alcun carattere di decisività rispetto al compendio accusatorio, oggettivamente conducente verso una detenzione con finalità di cessione a terzi; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla prova della detenzione con finalità di cessione a terzi, con esclusione dell'uso personale, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;        [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALE  11434-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                    -  Presidente -        Ord. n. sez. 3390/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 35801/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1986 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 35801_25 rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi che, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione, prospettando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della responsabilità penale (in sintesi, sostiene la difesa, i giudici d'appello avrebbero ritenuto configurabile la responsabilità penale a carico del ricorrente omettendo completamente di valutare la ragionevole, plausibile prospettazione alternativa dell'uso personale; secondo la difesa sarebbe stata ritenuta configurabile la responsabilità penale non perché ritenuta provata oltre il ragionevole dubbio, ma perché non si poteva escludere l'ipotesi che la detenzione fosse ai fini di spaccio, come sarebbe desumibile dall'affermazione secondo cui "il fatto che l'appellante non avesse denaro non esclude che quella cocaina sarebbe stata ceduta nel corso della serata"; il ricorrente veniva infatti trovato in possesso di un limitatissimo quantitativo di stupefacente di soli 5 involucri con un peso complessivo di appena 2,7 grammi che rientravano pacificamente nel dosaggio destinato all'uso personale; questi era inoltre privo di denaro contante, come pure  di  strumenti idonei al confezionamento, sicché era maggiormente plausibile che lo stesso avesse acquistato per il proprio consumo lo stupefacente, poiché in caso contrario egli avrebbe dovuto avere con sé del denaro, frutto di precedenti cessioni; i giudici avrebbero poi irragionevolmente valorizzato il comportamento sospetto dell'imputato che, alla vista degli operanti, aveva gettato per terra lo stupefacente, nonché la purezza della cocaina e l'esistenza di messaggistica telefonica in cui si dava appuntamenti; quanto alle conversazioni sull'applicazione  whatsapp trovate sul telefono e relative alla fissazione di incontri, osserva la difesa come  i  primi giudici ne avevano escluso l'idoneità a provare un'attività di spaccio, assolvendo il ricorrente dalla relativa condotta; ne conseguirebbe dunque che il loro richiamo, per sostenere la sussistenza nella detenzione ad uso di spaccio, appare frutto di un totale cortocircuito logico che configura il vizio motivazionale dedotto; l'argomento della purezza quale indice del presunto valore della droga, troverebbe poi smentita oggettiva nel suo peso lordo, che esclude totalmente il presunto valore citato nella sentenza d'appello; infine, quanto alla condotta di disfarsi delle dosi alla vista degli operanti, sarebbe una condotta del tutto neutra e non indicativa, poiché i consumatori di droga, di regola, nascondono la propria dipendenza e si sottraggono alle forze dell'ordine per evitare  di  essere sanzionati amministrativamente, anche provvedendo al ritiro della patente di guida);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e si appalesano, infine, anche manifestamente infondati perché inerenti al asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel disattendere l'identico primo motivo di impugnazione, ha osservato come, se è vero che il quantitativo di sostanza stupefacente e complessivamente detenuto dall'imputato non fosse particolarmente elevato, era altrettanto vero che lo stesso presentava un considerevole livello di purezza pari ad oltre il 74%, e soprattutto era ripartito più involucri, pari a 5, confezionati con  cellophane  e pronti ad essere ceduti ai potenziali acquirenti; i giudici giustificano poi l'assenza addosso all'imputato del denaro e di altra strumentazione prodromica all'attività di spaccio, osservando come all'imputato non fosse contestato di aver spacciato o di essere stato colto nell'atto di spacciare, ma di avere illecitamente detenuto quantitativi di stupefacente, che, per le modalità di confezionamento e le circostanze di tempo e luogo, apparivano destinati alla successiva cessione a terzi; in sostanza, il fatto che l'imputato non avesse con sé denaro, non esclude che quella cocaina sarebbe stata, nel corso della serata, ceduta ad altri; i giudici ancora valorizzano il comportamento assunto dall'imputato alla vista dei carabinieri in quanto egli si era affrettato a scendere dall'autovettura per disfarsi dalla droga che aveva con sé, buttandola a terra nella speranza di non essere visto; aggiungono che, se tale stupefacente fosse stato detenuto per il proprio consumo, non vi sarebbe stata necessità di adottare un comportamento così sospetto, attirando così l'attenzione della polizia giudiziaria; infine, argomento particolarmente pregnante, i giudici d'appello, con motivazione immune denunciati vizi, sottolineano come non fosse logicamente sostenibile che quella cocaina fosse stata acquistata dall'imputato per soddisfare la propria tossicomania, peraltro solo asserita ma non documentata, perché dall'elevato livello di principio attivo contenuto, si desume che il suo costo non sarebbe stato certamente infimo e, quindi, incompatibile con le condizioni didisagio economico dell'imputato; quanto poi al richiamo delle conversazioni contenute nella messaggistica  whatsapp,  oggetto di censura da parte della difesa in quanto per l'attività di cessione l'imputato risulta essere stato assolto in primo grado, le stesse assumono la valenza di meri elementi di contorno e non rivestono pertanto alcun carattere di decisività rispetto al compendio accusatorio, oggettivamente conducente verso una detenzione con finalità di cessione a terzi; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che, con riferimento alla prova della detenzione con finalità di cessione a terzi, con esclusione dell'uso personale, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;         P.Q.MIl Consigliere estensore                                 [OSCURATO:PERSONA]     r ella                                   [OSCURATO:PERSONA] ./CU. AP.Q.MIl Consigliere estensore                                 [OSCURATO:PERSONA]     r ella                                   [OSCURATO:PERSONA] ./CU. A
Sentenza Cassazione n. 11434/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris