CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, oltre che reiterativi di doglianze già formulate ed esaminate con congrua motivazione, sono manifestamente infondati, in quanto la detenzione di un quantitativo di cocaina con grado di purezza del 95% e sufficiente per la preparazione almeno teorica di oltre 300 dosi ben avrebbe potuto qualificarsi come funzionale allo spaccio, senza che, al contempo, la condotta potesse inquadrarsi nell'alveo del fatto di lieve entità, essendo in tal caso dirimente proprio il dato ponderale e non essendo conferente, oltre che non provata, la circostanza che la ricorrente avesse agito come mera custode per conto di un amico; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende