CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 19485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02YT3LM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 22/08/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02YT3LM in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione del minimo edittale (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - la determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale non costituisce oggetto di diritto del cui diniego l'imputato possa lamentarsi; - nel caso di specie, peraltro, la pena applicata in primo grado (e confermata in appello) è di gran lunga inferiore al medio edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (che corrisponde a due anni e tre mesi di reclusione) ed è assai più vicina al minimo, nonostante la ritenuta e applicata recidiva qualificata; - né corrisponde a vero che il minimo edittale non è stato applicato in virtù della natura "pesante" della sostanza detenuta, avendo il ricorrente negletto gli altri elementi indicati dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione; - la valutazione del nuovo reato quale sintomo di rinnovata pericolosità dell'imputato è affidata a motivazione che, non essendo manifestamente illogica, sfugge al sindacato di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]Presid nte L. L ìr• t.) 111-0 [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA]