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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06418/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, atteso che il furto, ove sussistano due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma cod. pen., è punito con la reclusione nel massimo pari a dieci anni.

Pertanto, posto che le aggravanti indicate, siccome ad effetto speciale, rilevano ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, cui si aggiungono i periodi di sospensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "l t [OSCURATO:PERSONA],C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, atteso che il furto, ove sussistano due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma cod. pen., è punito con la reclusione nel massimo pari a dieci anni. Pertanto, posto che le aggravanti indicate, siccome ad effetto speciale, rilevano ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, cui si aggiungono i periodi di sospensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "l t [OSCURATO:PERSONA],C