CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Monzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previstodall’art.186, comma 1, lett.b), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992,n.285, per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova, contrasmissione degli atti al Prefetto competente per i provvedimenti in ordine allasospensione della patente.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SimoneAllegra, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 323 e 262 cod.proc.pen..Ha argomentato che il Tribunale avrebbe violato le suddette disposizioniprocessuali in quanto, pur essendosi in presenza di una sentenza assimilabile auna pronuncia di proscioglimento, aveva omesso di disporre la restituzioneall’imputato della vettura sequestrata nel corso delle indagini preliminari, inassenza di qualsiasi statuizione inerente alla confisca del mezzo.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla mancatarestituzione del mezzo sequestrato, concretizzandosi quindi un’ulteriore violazionedi legge.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, in assenza di diverse precisazioni normative, lasentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per esito positivo della messa allaprova è impugnabile con gli strumenti ordinari; conseguendone l’ammissibilità delricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.570 cod.proc.pen. per i vizi dicui all’art.606, comma 1, lett.a) – c), cod.proc.pen, come ravvisabile nel caso dispecie (atteso che anche il secondo motivo, riguardante la totale omissionemotivazionale sul punto attinente alla mancata restituzione del bene in sequestro,va propriamente inquadrato nell’ambito della dedotta violazione di legge).Dovendosi, altresì, premettere che la sentenza che dichiara estinto il reatoper l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusividi cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta perestratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudicedell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive(Sez. 1, n. 33049 del 16/07/2024, Rv. 286688 – 01).3. In riferimento alle disposizioni invocate dal ricorrente, l’art.323, comma1, cod.proc.pen., prevede che – con la sentenza di proscioglimento o di non luogoa procedere – il giudice ordina la restituzione dei beni già sottoposti a sequestropreventivo all’avente diritto, salvo che non debba disporre la confisca ai sensidell’art.240, comma 2, cod.proc.pen.; mentre, ai sensi del comma 4, larestituzione del bene oggetto del sequestro preventivo pure non è ordinata se ilgiudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sui benisia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti previsti dall’art.316 in materia dipresupposti legittimanti il sequestro conservativo.Analogo principio è, peraltro, espresso anche in tema di sequestroprobatorio, per effetto dell’art.262, comma 4, cod.proc.pen., anche sepresupponente il passaggio in giudicato della sentenza.4. Deve quindi ritenersi che le predette disposizioni siano applicabili anchenell’ipotesi di sentenza di estinzione pronunciata ai sensi dell’art.464-septiescod.proc.pen., a seguito di esito positivo della messa alla prova.Questa Corte ha giù affrontato il tema relativo alla natura della sentenza diestinzione del reato a seguito del procedimento di messa alla prova, escludendoche essa sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusae sulla responsabilità (sul punto: Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016, M., Rv. 268635- 01, che ha precisato come tale sentenza non possa essere posta alla base di uncontrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbianodiversamente definito la loro posizione processuale; Sez. 3, n. 53640 del18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183 - 01, e Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, LaBarbera, Rv. 271642 - 01, che hanno escluso che l'ordine di demolizione dell'operaedilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R.n. 380 del 2001, possa essere adottato in sede di declaratoria di estinzione delreato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.,poiché il relativo provvedimento non può essere equiparato ad una sentenza dicondanna in quanto prescinde da un accertamento di penale responsabilità;ulteriormente, Sez. 5, n. 49478 del 13 novembre 2019, Annunziata, Rv. 277519,che ha escluso che la confisca prevista dall'art. 474-bis, comma 4, cod. pen., possaessere disposta con sentenza ex art. 464-septies cod. pen., non avendo questanatura di condanna).Deve quindi ritenersi che – in relazione agli effetti previsti dall’art.323cod.proc.pen. – la sentenza di estinzione del reato emessa ai sensi dell’art.464-septies cod.proc.pen. vada assimilata a una sentenza di proscioglimento ovvero dinon luogo a procedere, conseguendone, in assenza del presupposto rappresentatodall’obbligatoria sottoposizione alla confisca, la necessità di disporre la restituzionedel bene all’avente diritto (cfr. Sez.6, n.9850 del 13/12/2022, dep.2023, Moccia,n.m.; Sez.3, n.4463 del 12/01/2022, Sartorelli, n.m.),5. Nel caso di specie, non si verte in ipotesi di confisca obbligatoria delmezzo, tra l’altro non prevista neanche in caso di sentenza di condanna nell’ipotesicontestata al ricorrente; mentre nemmeno risulta la sussistenza di obbligazionicivili rilevanti ai sensi dell’art.316 cod.proc.pen.; discendendone, ai sensidell’art.323 cod.proc.pen., la cessazione necessaria del vincolo ablatorio.Né, in relazione alle argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,può ritenersi che la totale carenza di statuizione sul punto possa essere emendatamediante la sola procedura di correzione dell’errore materiale, dovendosi ritenereche si sia in presenza di un’omissione non attinente a una statuizione aventecontenuto necessariamente predeterminato (cfr. Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024,Annunziata, Rv. 286197 – 01).Conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio, limitatamente all’omessa restituzione all’avente diritto dell'autoveicolo tg P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa restituzionedel veicolo in sequestro tg.[OSCURATO:TARGA], restituzione che dispone a favore dell'aventediritto.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]