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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 32699/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

Riesame di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Lecce ha respinto l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, con cui era stata rigettata la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare applicata in data 8 aprile 2022 in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato nel luglio 2019 in permanenza (e in subordine, di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari).

Stella aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della misura in applicazione della disciplina della contestazione a catena di cui all'art. 297 cod. proc. pen., con riferimento alla precedente ordinanza custodiale emessa nell'ambito di altro procedimento, a seguito di arresto, in data 21 ottobre 2019, nella flagranza della detenzione presso la sua abitazione di grammi 105 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di grammi 1,84 di sostanza stupefacente del tipo hashish, rilevando che i fatti contestati nei due separati procedimenti erano avvinti da connessione qualificata.

Secondo la difesa da un lato l'arresto di Stella rappresentava l'epilogo delle indagini svolte nei mesi antecedenti, soprattutto tramite attività di intercettazione, inserendosi la detenzione della droga accertata nel mese di ottobre del 2019 nel solco del programma criminale dell' associazione dedita gal traffico di sostanze stupefacenti, e, dall'altro, i fatti contestati nella seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della adozione della prima misura.

Il Tribunale del riesame, per quanto di interesse rispetto all'oggetto del presente ricorso, ha rigettato l'appello rilevando che le due ordinanze cautelari erano state emesse in procedimenti distinti, si riferivano a fatti diversi non legati da connessione qualificata e non ricorreva il requisito della desumibilità.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della connessione qualificata.

Il difensore sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del Riesame, i fatti oggetto delle due ordinanze erano legati da connessione qualificata, peraltro riconosciuta anche dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], con il richiamo al parere del Pubblico Ministero, il quale aveva escluso l'operatività della retrodatazione solo per mancanza del requisito della desumibilità dagli atti e aveva, quindi, implicitamente riconosc:iuto la sussistenza degli ulteriori presupposti normativamente richiesti.

La omogeneità dei reati e la prossimità spazio temporale della loro commissione, secondo il ricorrente, erano indici rivelatori della identità del disegno criminoso, tanto che il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti era stato consumato nell'arco temporale di piena operatività dell'associazione, della quale Stella era stato ritenuto essere partecipe.

Né poteva avere rilievo il fatto che Stella fosse stato arrestato nel mese di ottobre 2019 in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e che nel mese di luglio precedente avesse trattato altro tipo di sostanza, ovvero cocaina e hashish, in quanto l'associazione di cui faceva parte era dedita alla commissione di reati fine di spaccio di sostanze stupefacenti di tutte le tipologie.

2.1. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto della desumibilità dagli atti delle contestazioni oggetto della nuova misura cautelare, alla data del decreto di giudizio immediato nel procedimento penale nel quale era stata emessa la prima misura, ovvero alla data del 3 dicembre 2019.

Il difensore rileva che in tale ultima data erano già stati depositati la comunicazione notizia di reato n.1000/19 del 16 maggio 2019 e il primo seguito del 11 ottobre 2019 e che il procedimento nel quale era stato effettuato l'arresto in flagranza (n. 9912/2012 RGNR) avrebbe potuto, per ragioni temporali e investigative, essere riunito al presente.

Tutti gli elementi posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento ed i relativi fatti reato erano già desumibili non solo al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato, 3 dicembre 2019, ma anche all'atto dell'adozione della prima ordinanza custodiale.

In proposito evidenzia che: - l'intero apparato accusatorio della ordinanza applicativa di misura emessa in questo procedimento era stato acquisito, relativamente alla posizione dell'imputato, nel lasso temporale che va dal 15 luglio 2019 al 21 ottobre 2019; - l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 21 ottobre 2019 nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 era la concretizzazione del riscontro oggettivo della predetta attività di indagine, compiuta in relazione al procedimento poi sfociato nella seconda ordinanza emessa il 28 marzo 2022; - l'attività di intercettazione avente come bersaglio l'utenza telefonica in uso a Stella era stata chiusa nei giorni immeditatamente successivi al suo arresto del 21 ottobre 2019.L'impugnata ordinanza non avrebbe dato conto, attraverso un percorso argomentativo compiuto, delle ragioni per cui, al momento della emissione della prima ordinanza, non erano presenti gli elementi idonei a fondare il secondo titolo custodiale.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Le questioni prospettate dal ricorrente involgono i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in ordine all'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.

Le Sezioni unite con la sentenza n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059 hanno individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, cod. proc. pen. primaparte); 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.

I principi espressi dalla sentenza Rahulia sono stati ripresi dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 , per la quale, in coerenza con il dictum della sentenza della Corte Costituzione del 2005 n.408 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la retrodatazione opera anche per le ordinanze adottate in "procedimenti diversi" per fatti non legati da connessione qualificata, purché gli elementi costitutivi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione sia frutto di una scelta indebita e consapevole del pubblico ministero.

In tale prospettiva, mentre la retrodatazione deve essere esclusa, ad avviso della Suprema Corte, quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario (tenuto conto dei ristretti limiti entro i quali, a norma dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente può disporre la misura cautelare), per i procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice deve essere ammessa quando la successione dei titoli custodiali sia il "frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria", nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti.

Nell'affermare tali principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la retrodatazione sia riferita, di regola, a misure adottate nello stesso procedimento e possa applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate.

Hanno sottolineato, infatti, che la retrodatazione «costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui questa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero».

Hanno sottolineato in proposito che non è di per sé indicativo di una scelta indebita (e perciò non giustifica di per sé la retrodatazione) il fatto che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico.

Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente.

2.1. Quanto alla nozione di connessione qualificata, con orientamento costante la Corte di legittimità ha chiarito che non sussiste tale vincolo, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della 4 regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, non potendo ritenersi, in via automatica e generale, che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Rv. 271477; Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305 ) Si è altresì sostenuto che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivegna, Rv. 274511) 2.2.Per l'anteriore " desumibilità" dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza emessa in un diverso procedimento e non legati da un rappprto di connessione qualificata con i fatti oggetto di altra precedente ordinanza primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la Mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente.

Si è sostenuto, infatti, che non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi, spesso, devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico.

Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente (Sez U. Librato, cit,; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291). 3.Così ricostruita la cornice normativa ed ermeneutica di riferimento, entrambi i motivi di ricorso risultano infondati. 6 (k_ 3.1 Quanto al primo motivo, i giudici hanno sostenuto che i diversi fatti oggetto delle due ordinanze emesse in due procedimenti distinti non fossero legati da connessione qualificata, in quanto i singoli episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non potevano porsi in continuazione gli uni con gli altri e con il preesistente contesto associativo, salva la prova di una specifica programmazione iniziale che nel caso di specie non emergeva dagli atti, né era stata in alcun modo provata dalla difesa, che si era limitata a evidenziare la omogeneità dei reati e la contiguità spazio temporale.

Il percorso argomentativo del Tribunale non si presta a censure, in quanto rispettoso dei principi sopra richiamati: nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione in ordine alla programmazione unitaria, né ha spiegato per quale motivo debba essere disattesa la conclusione del Tribunale, salvo richiamare, in maniera generica, il dato spaziale e temporale delle due imputazioni.

3.2. Quanto al secondo motivo, i giudici hanno escluso che i fatti oggetto della seconda ordinanza, non legati da connessione qualificata con quelli della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti: a fronte del decreto di giudizio immediato emesso il 3 dicembre 2019, l'informativa finale della polizia giudiziaria era stata depositata solo il 6 ottobre 2021 e solo successivamente a tale data il Pubblico Ministero aveva potuto vagliare adeguatamente il materiale investigativo ai fini dell'assunzione delle determinazioni sul piano cautelare.

Corrette sono le riflessioni del Tribunale in merito tièl concetto di "desumibilità dagli atti", che presuppone la conoscenza, da parte della pubblica accusa, degli elementi relativi ad un determinato fatto di reato aventi in sé una specifica significanza processuale: ciò che avviene quando l'organo titolare delle indagini sia nella condizione di conoscere e apprezzare in maniera meditata il compendio probatorio EA esprimere un apprezzamento sulla gravità ai fini della richiesta di applicazione del provvedimento cautelare.

Di contro, anche sotto tale aspetto, le censure del ricorrente sono inconferenti.

Tali censure fanno leva sul fatto che gli elementi alla base della seconda ordinanza fossero già stati acquisiti al momento della prima ordinanza, ma non tengono conto che ciò che ha rilievo non è il momento in cui gli indizi vengono in essere, bensì il momento i cui gli stessi sono conosciuti e apprezzati, nella loro completezza e concatenazione, dal Pubblico Ministero. 4.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, clisp. att. cod. or-cc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Lecce ha respinto l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce, con cui era stata rigettata la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare applicata in data 8 aprile 2022 in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato nel luglio 2019 in permanenza (e in subordine, di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari). Stella aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della misura in applicazione della disciplina della contestazione a catena di cui all'art. 297 cod. proc. pen., con riferimento alla precedente ordinanza custodiale emessa nell'ambito di altro procedimento, a seguito di arresto, in data 21 ottobre 2019, nella flagranza della detenzione presso la sua abitazione di grammi 105 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di grammi 1,84 di sostanza stupefacente del tipo hashish, rilevando che i fatti contestati nei due separati procedimenti erano avvinti da connessione qualificata. Secondo la difesa da un lato l'arresto di Stella rappresentava l'epilogo delle indagini svolte nei mesi antecedenti, soprattutto tramite attività di intercettazione, inserendosi la detenzione della droga accertata nel mese di ottobre del 2019 nel solco del programma criminale dell' associazione dedita gal traffico di sostanze stupefacenti, e, dall'altro, i fatti contestati nella seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della adozione della prima misura. Il Tribunale del riesame, per quanto di interesse rispetto all'oggetto del presente ricorso, ha rigettato l'appello rilevando che le due ordinanze cautelari erano state emesse in procedimenti distinti, si riferivano a fatti diversi non legati da connessione qualificata e non ricorreva il requisito della desumibilità. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della connessione qualificata. Il difensore sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del Riesame, i fatti oggetto delle due ordinanze erano legati da connessione qualificata, peraltro riconosciuta anche dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], con il richiamo al parere del Pubblico Ministero, il quale aveva escluso l'operatività della retrodatazione solo per mancanza del requisito della desumibilità dagli atti e aveva, quindi, implicitamente riconosc:iuto la sussistenza degli ulteriori presupposti normativamente richiesti. La omogeneità dei reati e la prossimità spazio temporale della loro commissione, secondo il ricorrente, erano indici rivelatori della identità del disegno criminoso, tanto che il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti era stato consumato nell'arco temporale di piena operatività dell'associazione, della quale Stella era stato ritenuto essere partecipe. Né poteva avere rilievo il fatto che Stella fosse stato arrestato nel mese di ottobre 2019 in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e che nel mese di luglio precedente avesse trattato altro tipo di sostanza, ovvero cocaina e hashish, in quanto l'associazione di cui faceva parte era dedita alla commissione di reati fine di spaccio di sostanze stupefacenti di tutte le tipologie. 2.1. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del presupposto della desumibilità dagli atti delle contestazioni oggetto della nuova misura cautelare, alla data del decreto di giudizio immediato nel procedimento penale nel quale era stata emessa la prima misura, ovvero alla data del 3 dicembre 2019. Il difensore rileva che in tale ultima data erano già stati depositati la comunicazione notizia di reato n.1000/19 del 16 maggio 2019 e il primo seguito del 11 ottobre 2019 e che il procedimento nel quale era stato effettuato l'arresto in flagranza (n. 9912/2012 RGNR) avrebbe potuto, per ragioni temporali e investigative, essere riunito al presente. Tutti gli elementi posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento ed i relativi fatti reato erano già desumibili non solo al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato, 3 dicembre 2019, ma anche all'atto dell'adozione della prima ordinanza custodiale. In proposito evidenzia che: - l'intero apparato accusatorio della ordinanza applicativa di misura emessa in questo procedimento era stato acquisito, relativamente alla posizione dell'imputato, nel lasso temporale che va dal 15 luglio 2019 al 21 ottobre 2019; - l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 21 ottobre 2019 nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 era la concretizzazione del riscontro oggettivo della predetta attività di indagine, compiuta in relazione al procedimento poi sfociato nella seconda ordinanza emessa il 28 marzo 2022; - l'attività di intercettazione avente come bersaglio l'utenza telefonica in uso a Stella era stata chiusa nei giorni immeditatamente successivi al suo arresto del 21 ottobre 2019.L'impugnata ordinanza non avrebbe dato conto, attraverso un percorso argomentativo compiuto, delle ragioni per cui, al momento della emissione della prima ordinanza, non erano presenti gli elementi idonei a fondare il secondo titolo custodiale. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Le questioni prospettate dal ricorrente involgono i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità in ordine all'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Le Sezioni unite con la sentenza n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231059 hanno individuato tre diverse ipotesi di retrodatazione: 1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera automaticamente, vale a dire senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza (art. 297, comma 3, cod. proc. pen. primaparte); 2) quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica), in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297, comma 3, cod. proc. pen., seconda parte); 3) quella, non espressamente prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., delle ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. I principi espressi dalla sentenza Rahulia sono stati ripresi dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 , per la quale, in coerenza con il dictum della sentenza della Corte Costituzione del 2005 n.408 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la retrodatazione opera anche per le ordinanze adottate in "procedimenti diversi" per fatti non legati da connessione qualificata, purché gli elementi costitutivi della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione sia frutto di una scelta indebita e consapevole del pubblico ministero. In tale prospettiva, mentre la retrodatazione deve essere esclusa, ad avviso della Suprema Corte, quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti a un diverso ufficio giudiziario (tenuto conto dei ristretti limiti entro i quali, a norma dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente può disporre la misura cautelare), per i procedimenti che appartengono alla competenza del medesimo giudice deve essere ammessa quando la successione dei titoli custodiali sia il "frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria", nel caso in cui gli elementi per emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti. Nell'affermare tali principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la retrodatazione sia riferita, di regola, a misure adottate nello stesso procedimento e possa applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate. Hanno sottolineato, infatti, che la retrodatazione «costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui questa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero». Hanno sottolineato in proposito che non è di per sé indicativo di una scelta indebita (e perciò non giustifica di per sé la retrodatazione) il fatto che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. 2.1. Quanto alla nozione di connessione qualificata, con orientamento costante la Corte di legittimità ha chiarito che non sussiste tale vincolo, e cioè quello di continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della 4 regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafioso o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, non potendo ritenersi, in via automatica e generale, che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo (Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Rv. 271477; Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Scarcia, Rv. 250305 ) Si è altresì sostenuto che ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza. (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222; sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivegna, Rv. 274511) 2.2.Per l'anteriore " desumibilità" dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza emessa in un diverso procedimento e non legati da un rappprto di connessione qualificata con i fatti oggetto di altra precedente ordinanza primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la Mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. Si è sostenuto, infatti, che non giustifica di per sé la retrodatazione, perché non è di per sé indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi, spesso, devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente (Sez U. Librato, cit,; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291). 3.Così ricostruita la cornice normativa ed ermeneutica di riferimento, entrambi i motivi di ricorso risultano infondati. 6 (k_ 3.1 Quanto al primo motivo, i giudici hanno sostenuto che i diversi fatti oggetto delle due ordinanze emesse in due procedimenti distinti non fossero legati da connessione qualificata, in quanto i singoli episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti non potevano porsi in continuazione gli uni con gli altri e con il preesistente contesto associativo, salva la prova di una specifica programmazione iniziale che nel caso di specie non emergeva dagli atti, né era stata in alcun modo provata dalla difesa, che si era limitata a evidenziare la omogeneità dei reati e la contiguità spazio temporale. Il percorso argomentativo del Tribunale non si presta a censure, in quanto rispettoso dei principi sopra richiamati: nella specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione in ordine alla programmazione unitaria, né ha spiegato per quale motivo debba essere disattesa la conclusione del Tribunale, salvo richiamare, in maniera generica, il dato spaziale e temporale delle due imputazioni. 3.2. Quanto al secondo motivo, i giudici hanno escluso che i fatti oggetto della seconda ordinanza, non legati da connessione qualificata con quelli della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti: a fronte del decreto di giudizio immediato emesso il 3 dicembre 2019, l'informativa finale della polizia giudiziaria era stata depositata solo il 6 ottobre 2021 e solo successivamente a tale data il Pubblico Ministero aveva potuto vagliare adeguatamente il materiale investigativo ai fini dell'assunzione delle determinazioni sul piano cautelare. Corrette sono le riflessioni del Tribunale in merito tièl concetto di "desumibilità dagli atti", che presuppone la conoscenza, da parte della pubblica accusa, degli elementi relativi ad un determinato fatto di reato aventi in sé una specifica significanza processuale: ciò che avviene quando l'organo titolare delle indagini sia nella condizione di conoscere e apprezzare in maniera meditata il compendio probatorio EA esprimere un apprezzamento sulla gravità ai fini della richiesta di applicazione del provvedimento cautelare. Di contro, anche sotto tale aspetto, le censure del ricorrente sono inconferenti. Tali censure fanno leva sul fatto che gli elementi alla base della seconda ordinanza fossero già stati acquisiti al momento della prima ordinanza, ma non tengono conto che ciò che ha rilievo non è il momento in cui gli indizi vengono in essere, bensì il momento i cui gli stessi sono conosciuti e apprezzati, nella loro completezza e concatenazione, dal Pubblico Ministero. 4.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, clisp. att. cod. or-cc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelle
Sentenza Cassazione n. 32699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris