CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 32640/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 6337/2020 Roma, 9 NOV. 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2326/2019 pubblicata in data 3.012.2019 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta congiuntamente dai ricorrenti e dal controricorrente; letto il verbale dell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 10.02.2021; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante l'istanza congiunta per la pronuncia di intervenuta materia del contendere P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCE! L FRIA [OSCURATO:PERSONA]