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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12003/2026

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te all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 9748/04/2022, depositata in data 17 novembre2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 2135/16/2014 la Commissione tributariaregionale della Sicilia riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] il rimborsopari al 90% dell’IRPEF versata in eccedenza negli anni di impostaNumero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/20261990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della leggeNumero di raccolta generale 12003/202627 dicembre 2002, n. 289.

Data pubblicazione 30/04/2026Gli eredi del contribuente proponevano, il 12 febbraio 2020,ricorso per l’ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agliobblighi derivanti dalla detta sentenza.

L’Ufficio si costituivacontestando la fondatezza del ricorso, evidenziando che l’eventualeaccoglimento avrebbe violato l’art. 1, comma 665, l. 190/2014,essendo escluso il rimborso in favore dei soggetti titolari di partitaIVA.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava il ricorso.2.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi, avverso la detta sentenza.L’ADE non ha svolto attività difensiva.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.I ricorrenti hanno depositato, in data 27 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, degli artt. 132 e 112 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.» per essere ladecisione impugnata basata su una motivazione apparente.2.

Con il secondo motivo lamentano la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissionedel 18 dicembre 2013, dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

Violazionedei principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dagli artt.3 Cost., 14 della CEDU, nonché 20 e 21 della Carta di Nizza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 111 Cost.

Richiesta dirimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea».Numero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/20263.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la «violazione eNumero di raccolta generale 12003/2026falsa applicazione dell’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992D,a tna .p u5bb4lic6az,io ne 30/04/2026degli artt. 115, 116 e 737 ss. c.p.c. e degli artt. 2697 e 2702 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».4.

Con il quarto motivo lamentano la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 36, 51 e 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».5.

Con il quinto (ed ultimo) motivo i ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».6.

Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento dei successivi.6.1.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/2026obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalNumero di raccolta generale 12003/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, non pDoattae pnubdbloicasziio ne 30/04/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.2.

Nella specie la CGT-2, dopo aver dichiarato l’ammissibilitàdel ricorso per ottemperanza, ha ritenuto, ‘visti gli atti difensivi e ladocumentazione versata in giudizio’, condivisibili ‘le argomentazionidell’[OSCURATO:PERSONA] che tendono ad escludere qualsiasiforma di rimborso, nella fattispecie che ci occupa, non potendosiritenere convincenti, come elementi di prova, le autodichiarazionidegli eredi che non possono sostituire le dichiarazioni del soggettoobbligato, in disparte la mancanza del presupposto, in ordine alregime temporale di presunzione che, in ogni caso non poteva essereeffettuato in sede di udienza’.6.3.

Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione e di verificare le ragioni che hannoindotto la CTR a ritenere infondato il ricorso per ottemperanza.Numero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 12003/2026La CTR ha, infatti, richiamato (senza nemmeno indicarle) leData pubblicazione 30/04/2026argomentazioni dell’Ufficio, aderendo alle stesse acriticamente.7.

Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso vaaccolto, assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in altracomposizione, perché provveda a nuovo esame in relazione allacensura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovoesame in relazione alla censura accolta e perché provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 9748/04/2022, depositata in data 17 novembre2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2135/16/2014 la Commissione tributariaregionale della Sicilia riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA] il rimborsopari al 90% dell’IRPEF versata in eccedenza negli anni di impostaNumero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/20261990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della leggeNumero di raccolta generale 12003/202627 dicembre 2002, n. 289. Data pubblicazione 30/04/2026Gli eredi del contribuente proponevano, il 12 febbraio 2020,ricorso per l’ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agliobblighi derivanti dalla detta sentenza. L’Ufficio si costituivacontestando la fondatezza del ricorso, evidenziando che l’eventualeaccoglimento avrebbe violato l’art. 1, comma 665, l. 190/2014,essendo escluso il rimborso in favore dei soggetti titolari di partitaIVA.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarigettava il ricorso.2. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi, avverso la detta sentenza.L’ADE non ha svolto attività difensiva.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.I ricorrenti hanno depositato, in data 27 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. 31 dicembre1992, n. 546, degli artt. 132 e 112 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.» per essere ladecisione impugnata basata su una motivazione apparente.2. Con il secondo motivo lamentano la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissionedel 18 dicembre 2013, dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Violazionedei principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dagli artt.3 Cost., 14 della CEDU, nonché 20 e 21 della Carta di Nizza, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e 111 Cost. Richiesta dirimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea».Numero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/20263. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la «violazione eNumero di raccolta generale 12003/2026falsa applicazione dell’art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992D,a tna .p u5bb4lic6az,io ne 30/04/2026degli artt. 115, 116 e 737 ss. c.p.c. e degli artt. 2697 e 2702 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».4. Con il quarto motivo lamentano la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 36, 51 e 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».5. Con il quinto (ed ultimo) motivo i ricorrenti deducono la«violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».6. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento dei successivi.6.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/2026obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalNumero di raccolta generale 12003/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, non pDoattae pnubdbloicasziio ne 30/04/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.2. Nella specie la CGT-2, dopo aver dichiarato l’ammissibilitàdel ricorso per ottemperanza, ha ritenuto, ‘visti gli atti difensivi e ladocumentazione versata in giudizio’, condivisibili ‘le argomentazionidell’[OSCURATO:PERSONA] che tendono ad escludere qualsiasiforma di rimborso, nella fattispecie che ci occupa, non potendosiritenere convincenti, come elementi di prova, le autodichiarazionidegli eredi che non possono sostituire le dichiarazioni del soggettoobbligato, in disparte la mancanza del presupposto, in ordine alregime temporale di presunzione che, in ogni caso non poteva essereeffettuato in sede di udienza’.6.3. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione e di verificare le ragioni che hannoindotto la CTR a ritenere infondato il ricorso per ottemperanza.Numero registro generale 10774/2023Numero sezionale 2963/2026Numero di raccolta generale 12003/2026La CTR ha, infatti, richiamato (senza nemmeno indicarle) leData pubblicazione 30/04/2026argomentazioni dell’Ufficio, aderendo alle stesse acriticamente.7. Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso vaaccolto, assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in altracomposizione, perché provveda a nuovo esame in relazione allacensura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovoesame in relazione alla censura accolta e perché provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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