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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1999

Cassazione n. 32265/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/04/1999 avverso la sentenza del 10/03/2026 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12872/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] DP [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan-ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed _invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinenth all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 • DE [OSCURATO:PERSONA] dente . • Ugo ellini 28 AGO 2026 L' ASSISTENTE t i ZIARIO 2 Dor:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/04/1999 avverso la sentenza del 10/03/2026 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12872/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] DP [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan-ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed _invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu-ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinenth all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro-scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce-dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 • DE [OSCURATO:PERSONA] dente . • Ugo ellini 28 AGO 2026 L' ASSISTENTE t i ZIARIO 2 Dor:
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