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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14454/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 877/22 della Corte di appello di Milano del 09/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, del d.

Igs. n. 159 del 2011, commesso nelle date del 13 marzo 2016, 29 agosto 2016 e 1 settembre 2016, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di arresto a titolo di reiterata violazione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dall'autorità di P.S. (artt. 81 cpv. cod. pen., 76, comma d.

Igs. n. 159 del 2011) per fatti commessi tra il 13 marzo ed il 1 settembre 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 597 comma 1, cod. proc. pen. eccependo l'intervenuta prescrizione massima dei reati prima della pronuncia impugnata e non oltre il 1 settembre 2021.

Deduce in particolare il ricorrente che la mancata impugnazione sul profilo della responsabilità non è stato sufficiente - contrariamente a quanto opinato dai giudici di appello - a far acquisire alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, dal momento che sullo stesso capo d'imputazione era stato interposto gravame in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. In consapevole dissenso con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto di dover fare applicazione, pur non espressamente evocandolo, dell'art. 624 cod. proc. pen. anche al giudizio di appello, reputando di poter indicare quali parti della sentenza divengono irrevocabili, nello specifico omettendo di dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale, dal momento che l'atto di gravame non aveva investito il profilo della responsabilità dell'imputato ma unicamente quello del trattamento sanzionatorio.

Si tratta chiaramente di un errore concettuale, in quanto il potere attribuito alla Corte di cassazione deriva dalla legge e per l'appunto dall'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., laddove le stesse attribuzioni non spettano al giudice di appello che, anche nell'ambito di un giudizio informato al principio devolutivo, non ha altro potere che quello di ritenere formata la preclusione processuale su uno o più punti della decisione, non potendone, tuttavia, dichiarare la irrevocabilità.

Il ricorrente ha, infatti, correttamente richiamato Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168 secondo cui in tema di impugnazione, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena (in motivazione la Corte precisando che la nozione di "capo di sentenza" va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, riguardando tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo).

Trattasi di un consolidato indirizzo interpretativo che ha trovato espressione una prima volta in Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, decisione che ha stabilito il principio che poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce, venendo poi ribadito da Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 e da altre pronunce a sezioni semplici, tra cui quella sopra indicata.

3. L'accoglimento del motivo di ricorso impone, tuttavia, di prendere atto della intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali in addebito, il cui è termine massimo di prescrizione (al più tardi il 1 settembre 2021) è decorso ampiamente prima della pronuncia della sentenza impugnata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio trzzazrzterrialla sentenza impugnata perch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 877/22 della Corte di appello di Milano del 09/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, del d. Igs. n. 159 del 2011, commesso nelle date del 13 marzo 2016, 29 agosto 2016 e 1 settembre 2016, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di arresto a titolo di reiterata violazione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dall'autorità di P.S. (artt. 81 cpv. cod. pen., 76, comma d. Igs. n. 159 del 2011) per fatti commessi tra il 13 marzo ed il 1 settembre 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod. pen. e 597 comma 1, cod. proc. pen. eccependo l'intervenuta prescrizione massima dei reati prima della pronuncia impugnata e non oltre il 1 settembre 2021. Deduce in particolare il ricorrente che la mancata impugnazione sul profilo della responsabilità non è stato sufficiente - contrariamente a quanto opinato dai giudici di appello - a far acquisire alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, dal momento che sullo stesso capo d'imputazione era stato interposto gravame in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mitigazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. In consapevole dissenso con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto di dover fare applicazione, pur non espressamente evocandolo, dell'art. 624 cod. proc. pen. anche al giudizio di appello, reputando di poter indicare quali parti della sentenza divengono irrevocabili, nello specifico omettendo di dichiarare la prescrizione del reato contravvenzionale, dal momento che l'atto di gravame non aveva investito il profilo della responsabilità dell'imputato ma unicamente quello del trattamento sanzionatorio. Si tratta chiaramente di un errore concettuale, in quanto il potere attribuito alla Corte di cassazione deriva dalla legge e per l'appunto dall'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., laddove le stesse attribuzioni non spettano al giudice di appello che, anche nell'ambito di un giudizio informato al principio devolutivo, non ha altro potere che quello di ritenere formata la preclusione processuale su uno o più punti della decisione, non potendone, tuttavia, dichiarare la irrevocabilità. Il ricorrente ha, infatti, correttamente richiamato Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Marrazzo, Rv. 277168 secondo cui in tema di impugnazione, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena (in motivazione la Corte precisando che la nozione di "capo di sentenza" va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, riguardando tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo). Trattasi di un consolidato indirizzo interpretativo che ha trovato espressione una prima volta in Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, decisione che ha stabilito il principio che poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce, venendo poi ribadito da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 e da altre pronunce a sezioni semplici, tra cui quella sopra indicata. 3. L'accoglimento del motivo di ricorso impone, tuttavia, di prendere atto della intervenuta estinzione dei reati contravvenzionali in addebito, il cui è termine massimo di prescrizione (al più tardi il 1 settembre 2021) è decorso ampiamente prima della pronuncia della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio trzzazrzterrialla sentenza impugnata perch
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