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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 17936/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gha concluso chiedendo c~tife.nsore u2, a/) r b 3-72 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 30/06/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di Noia che lo aveva condannato per ricettazione di un assegno, aggravata dalla recidiva specifica e infraquinquennale.

Lamenta mancata declaratoria di prescrizione sul presupposto dell'assenza della recidiva contestata.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo giudice ha affermato la responsabilità del Chiaravalle riconoscendo la sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale.

L'imputato ha presentato appello contestando la sussistenza del reato e dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nessuna contestazione è stata avanzata con i motivi di gravame riguardo la sussistenza della ritenuta recidiva.

Il motivo in ordine alla sussistenza della recidiva è stato quindi presentato per la prima volta con il ricorso per Cassazione e come tale è inammissibile Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma il 20.1.2023 Il Consigliere estensore ente Giovanna VERGA [OSCURATO:PERSONA] 2,EPOSITATO iN CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gha concluso chiedendo c~tife.nsore u2, a/) r b 3-72 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 30/06/2021 ha confermato la sentenza del tribunale di Noia che lo aveva condannato per ricettazione di un assegno, aggravata dalla recidiva specifica e infraquinquennale. Lamenta mancata declaratoria di prescrizione sul presupposto dell'assenza della recidiva contestata. Il ricorso è inammissibile. Il primo giudice ha affermato la responsabilità del Chiaravalle riconoscendo la sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale. L'imputato ha presentato appello contestando la sussistenza del reato e dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nessuna contestazione è stata avanzata con i motivi di gravame riguardo la sussistenza della ritenuta recidiva. Il motivo in ordine alla sussistenza della recidiva è stato quindi presentato per la prima volta con il ricorso per Cassazione e come tale è inammissibile Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 20.1.2023 Il Consigliere estensore ente Giovanna VERGA [OSCURATO:PERSONA] 2,EPOSITATO iN CAN
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