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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 30702/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28413-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – IN [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (cod. fisc. 04068400482),con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, il curatore fallimentare , dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoRoberto Nannelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 44 . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i servizi finanziari alle imprese (cod. fisc.92034720521), con sede legale in Siena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 - 13 , in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 1632/2019 , depositat o in data 23.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 27.6.2018, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto reso esecutivo in data 29.5.2018 con il quale il giudice delegato del Tribunale di Firenze aveva integralmente rigettato la richiesta di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. 2.Con domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, la predetta società di leasing aveva infatti dedotto: i) di aver stipulato in data 22.3.2007 con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. il contratto di locazione finanziaria n. 1153865,avente ad oggetto una porzione immobiliare ad uso commerciale, posta nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA]; ii) che nonostante il suo puntuale adempimento alle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di leasing, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non aveva provveduto al pagamento deldovuto; iii) che, in data 7.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]un contratto di affitto di ramo d’azienda, esercitato nel predetto immobile oggetto di leasing e di sua proprietà ([OSCURATO:SOCIETA]); iv) che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società conduttrice, intervenuta in data 12.10.2016, la curatela fallimentare aveva sostanzialmente proseguito nei rapporti di affitto di azienda con [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 30.9.2017 e di locazione finanziaria (con [OSCURATO:SOCIETA]) fino al 22.9.2017, senza tuttavia corrisponderle il canone di locazione finanziaria; v) che neanche in seguito allo scioglimento del contratto di leasing, intervenuto in data 22.9.2017, l’immobile oggetto del predetto contratto le veniva restituito; vi) alla luce di tali vicende contrattuali, aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare per la complessiva somma di euro 655.930,98, di cui euro 516.249,99, in via chirografaria , ed euro 139.680,99 , in via prededuttiva.

3. In sintesi, il G.d. non aveva ammesso il credito della società di leasing aderendo alle eccezioni formulate dal curatore secondo cui l’operazione concretizzatasi in data 22.3.2007,con la vendita da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) a [OSCURATO:SOCIETA] e la contestuale stipula di contratto di leasing con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,avrebbe costituito una ipotesi di sale and lease back, in violazione del divieto di patto commissorio, con conseguente nullità dei contratti.

Sempre secondo la curatela, dall’accertamento della nullità dell’operazione sarebbe derivato non solo il mancato riconoscimento del credito di MPS L S, ma anche il ritorno della proprietà del bene in capo (non tanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., originaria venditrice, quanto) alla società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (e i soci e persone fisiche),la cui sussistenza era stata peraltro accertata con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 273/2016.

4. Con il decreto quiimpugnatoil Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente la proposta opposizione, ammettendo il credito di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] al passivo fallimentare per euro 516.249,99 in via chirografaria.

Il Tribunale ha ri cordato che : a) il sale and lease back è un contratto di impresa che presenta uno schema negoziale socialmente tipico, con autonomia strutturale e funzionale, nel quale un’impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice che versa periodicamente irelativi canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto; b) la giurisprudenza aveva più volte affermato che l’operazione così congegnata non è violativa di per sé del divieto di cui all’art. 2744 cod. civ., in quanto la vendita ha lo scopo di leasing e non già di garanzia, e perché, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, essa costituirebbe solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nella operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all’imprenditore, nel quadro di un potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, conservandone a questo l’uso con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto; c) tale vendita ed il complesso rapporto atipico che ne consegue non sarebbe pertantodi per sé in frode al divieto di patto commissorio, la cui ratio è quella infatti di impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore,spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze finanziarie, e di produrre, dunque, al predetto creditore il beneficiodi far proprio il bene attraverso un meccanismo acquisitivo sottratto alle regole della par condicio creditorum; d) il divieto deve al contrario ritenersi violato quando risulti in concreto che lo scopo di garanzia sia stato piegato al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenterebbedi acquisire l’eccedenza del valore, abusando della posizione di debolezza del debitore; e) tale situazione può invero emergere da dati sintomatici e dalle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto, quali la presenza di una situazione di credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato, la mancanza di un meccanismo contrattuale di predeterminazione del valore del bene incaso di inadempimento dell’utilizzator e con risoluzione del contratto e di incameramento definitivo del bene da parte del concedente tramite la predetta venditache, nel quadro del rapporto diretto tra le parti, era volto ad assicurare una liquidità alla impresa alienante; tanto premesso e ricordato, il Tribunale ha rilevato che: f) era infondata in primo luogo l’eccezione della società di leasing in ordine alla trilateralità del rapporto (che di per sé sola avrebbe esclusola possibilità di configurare la fattispecie del sale and lease backche, per definizione, presuppone invece solamente due parti), posto che se era vero che l’operazione negoziale sopra descritta aveva visto il coinvolgimento di tre soggetti ([OSCURATO:SOCIETA], che aveva acquistato il bene immobile, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale venditrice, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale utilizzatore), era altrettanto vero che tuttavia il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 237/2016, aveva definitivamente accertato la sussistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che nel frattempo si era trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. (ed era stata dichiarata fallita nel 2015), [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone fisiche, con la conseguenza che sussisteva unicità soggettiva dal lato del proprietario- poi utilizzatore- dell’immobile sito in [OSCURATO:SOCIETA]; g) era stata inoltre appurata la situazione di indebitamento nei confronti del ceto bancario da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per euro 2.057.667,48, ed in particolare nei confronti della banche del gruppo MPS; h) risultava dunque evidente che l’operazione era stata congegnata per ripianare parte del debito di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. verso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: in effetti, versato il prezzo della compravendita di euro 1.545.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quest’ultima aveva trasferitoimmediatamente parte dello stesso, pari ad euro 390.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che aveva pagato a [OSCURATO:SOCIETA] euro 379.110,94 , a titolo di prima rata del contratto di leasing (tale circostanza dimostrando viepiù l’esistenza di una società di fatto fra le due imprese); con l’importo di euro 700.015,00 la venditrice aveva rimborsato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007; i) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse partecipato all’atto di compravendita ed ave sse rilasciato l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene nell’anno 2005 per euro 2.000.000, agaranzia del rimborso del mutuo fondiario per euro 1.000.000,00 di capitale, dimostrava che l’istituto di credito era a conoscenza della destinazione in suo favore di parte del prezzo che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. andava ad incamerare, non spiegandosi altrimenti la rinuncia ad una garanzia immobiliare senza contropartita economica; l) tuttavia mancava, per configurare la violazione del divieto di patto commissorio, la preesistente situazione di credito-debito tra società concedente e venditore/utilizzatore, non risultando la coincidenza soggettiva tra l’impresa finanziatrice che aveva acquistato il bene e lo aveva riassegnato al debitore in leasing ed il creditore del debitore stesso; m) a ciò non rilevava -come invece opinato dalla curatela - che la Ban ca [OSCURATO:SOCIETA]. facesse parte, all’epoca dell’operazione del gruppo MPS (già alla predetta data era stato emesso un comunicato stampa,con il quale si annunciava la stipula dell’atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:SOCIETA], poi avvenuta effettivamente nell’anno 2009) e che parimenti [OSCURATO:SOCIETA] facesse parte del medesimo gruppo di imprese, facenti capo a [OSCURATO:SOCIETA]., società capogruppo, in quanto l’appartenenza di una società ad un gruppo facente capo ad una holding non fa perdere alla stessala soggettività giuridica intesa come centro di imputazione di situazioni soggettive attive e passive, con la conseguenza che la sola appartenenza al grupponon faceva sì che i crediti di quella società fossero di per sé crediti del gruppo; n) nel caso di specie, al momento dellastipula della compravendita e del contratto di leasing, creditore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non già [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA]; o) anche a voler considerare unico soggetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (seppure, al momento dell’operazione, la fusione era stata solo preannunciata e non attuata), vi sarebbe stata comunque diversità soggettiva tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di distinte persone giuridiche, ognuna con propria soggettività, diversi organi, compagini sociali e patrimoni, e con conseguente necessità di considerare distinte le rispettive situazioni di debito-credito; p) neanche potevano rinvenirsi spunti, per affermare l’unicità soggettiva dal lato della parte finanziat rice /concedente , dalla disciplina dei gruppi societari di cui agli artt. 2497 e ss.

Cod. civ., posto che l’invocata disciplina legislativa ribadiva la distinzione soggettiva delle società del gruppo, sanzionando le condotte dannose sul piano della responsabilità e non giàsu quello della confusione patrimoniale; q) in via definitiva, non sussistendo un rapporto di credito-debito tra società acquirente e venditore-debitore, non poteva venire ad esistenza la fattispecie del contratto di sale and lease back, con conseguente violazione del divieto di patto commissorio e diritto di [OSCURATO:SOCIETA] di essere ammessa al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; r) il credito richiesto in chirografo doveva essere pertanto ammesso come reclamato dalla società debitrice; s) non poteva invece essere ammesso l’ulteriore credito di euro 103.101,96, di cui si invocava la prededuzione, in quanto nel periodo successivo alla declaratoria di fallimento, non risultando disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto era rimasto sospeso ex art. 72 quater, l. fall. e perché, per il periodo successivo allo scioglimento del contratto, non era stato raggiunto un accordo per la riconsegna dell’immobile; t) l’istanza di restituzione del bene doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta solo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo. 2.Il decreto, pubblicato il 23.7.2019 , è stat o impugnat o da l [OSCURATO:PERSONA] –IN [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i servizi finanziari alle imprese ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art.2744 Cod. civ. 1.1 Osserva la curatela ricorrente che il Tribunale di Firenze avrebbe falsamente interpretato e applicato l’art. 2744 cod. civ. posto che la norma, mirando di fatto ad impedire che il creditore acquisisca il bene del suo debitore da questi concesso a garanzia dell’adempimento del proprio debito, non puòsubire limitazioni applicative sol perché il creditore, se azienda di credito e se appartenente ad un gruppo bancario, decida di far fare l’operazione a società dallo stesso controllate, posto che la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare il divieto di patto commissorio previsto dall’art.2744 cod. civ., non ha considerato il coinvolgimento di un terzo nelle vicende contrattuali vietate come impedimento assoluto all’applicazione della norma medesima, essendo statoinvece chiarito a tal fine che lo scopo della norma è quello di evitare che, con qualsiasi strumento negoziale, le parti realizzino la finalità vietata dal legislatore, e cioè quella di concedere al creditore- acquirente, direttamente e def initivamente , la proprietà del bene sostanzialmente dato in garanzia, in caso di inadempimento del debitore- venditore. 1.2 Evidenzia ancora il Fallimento che l’interpretazione sostenuta dal Tribunale nel decreto impugnato, secondo cui il fatto della partecipazione al contratto di leasing di una società che non era creditrice delle società fallite escludeva di per sé l’applicazione dell’art. 2744 cod. civ., come causa di nullità dei contratti, non era corretta perché significava non guardare l’operazione nel suo complesso, facendo conseguire al creditore, nella sostanza e non nella forma, il risultato vietato dall’ordinamento di diventare direttamente proprietario del bene concessogli in garanzia.

Ciò che non sarebbe stato considerato dal Tribunale di Firenze -aggiunge la curatela - è che la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi e le due società totalmente partecipate, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] spacorrispondevano - al momento della stipulazione dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria- ad un unico centro di interessi che aveva beneficiato dell’operazione di sale and lease beck, ricavando a garanzia del proprio credito la proprietà del bene dellesocietà debitrici, poi dichiarate fallite dal Tribunale di Firenze. 1.3 Un’interpretazione della norma conforme a quanto sostenuto dal Tribunale fiorentino -si evidenzia ancora da parte del fallimento ricorrente - si presterebbe chiaramente ad abusi posto che, normalmente, la maggior parte degli istituti di credito presenta,nel proprio gruppo societario, distinte società destinate alla conclusione dei contratti di leasing e che risultano integralmente partecipate dalla holding del gruppo societario medesimo.

Osserva inoltre il ricorrente che, pur trattandosi di società individuate e con una loro autonomiapatrimoniale, le stesse seguono comunque una strategia del gruppo societario, e ciò nel senso che coordinano la loro attività o con le altre società del gruppo bancario ovvero, addirittura, con la capogruppo stessa, dovendosi concludere nel senso che la circostanza che una società sia interamente partecipata o comunque controllatada altra società del gruppo ovvero dalla medesima holdingfa sì che queste siano utilizzate per compiere operazioni per le quali sono state costituite.

2. Il secondo motivo viene declinato dal fallimento ricorrente come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta mancata considerazione da parte del Tribunale dei pur allegati fatti, ritenuti decisivi, e cioè che il giorno stesso della stipulazione dei contratti la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] parte del prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che la Fondelli aveva rimesso gran parte del prezzo ricavato dalla vendita per rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anch’essa facente parte del Gruppo MPS, i finanziamenti di euro 700.000 avuti in precedenza.

3. I due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate – sono fondati e meritano dunque accoglimento. 3.1 Occorre, in primo luogo, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare, nella materia qui di nuovo in esame, che l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia, piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, per quanto qui interessa,“perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti” ( così espressamente Cass. n. 27632/2021: nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire).

Nello stesso senso, cosìanche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020 , secondo cui verbatim“Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti,sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia”. 3.2 Sulla base delle considerazioni che precedono e dei principi già fissati da questa Corte ( cui s’intende dare continuità ), può dunque concludersi nel senso che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale fiorentino, la diversità soggettiva tra la partecreditrice - in questo caso il B anco di [OSCURATO:SOCIETA]. - e d il soggetto che aveva acquis ito , tramite la programma ta compravendita, il bene- in questo caso [OSCURATO:SOCIETA] - non rappresenta profi l o ostativo all’applicazione della norma suldivieto di patto comm issorio , di cui al sopra ricordato art. 2744 cod. civ.(nel caso di specie - va infatti ricordato - che tutti gli altri elementi rintracciati dalla giurisprudenza di legittimità, sempre ai fini dell’applicazione del disposto normativo,erano stati riscontrati dal Tribunale di Firenzecome ricorrenti nel caso).

Quanto detto sin qui vale, se risulta, tuttavia,dimostrato - come emer ge anche dalla stessa lettura del provvedimento impugnato - che i due diversi soggetti societari , protagonisti della complessa vicenda negoziale sopra descritta,integr ino un medesimo “centro di interessi”(nella specie, realizzato tramite un “gruppo societario”), volto a realizzare lefinalità vietate dal menzionato art icolo , cioè l’acquisizione diretta, da parte del creditore,della proprietà del bene dato in garanzia dal debitore,nelle ipotesi di inadempimento di quest’ultimo. 3.3 Diversamente ragionando, si correrebbe il rischio che il divieto di cui all’art. 2744 cod. civ., con la conseguente non applicazione della prevista sanzione di nullità del patto violativo del predetto divieto, possa essere facilmente aggirato - tramite un ’ operazione complessa di collegamento negoziale (come riscontrato nelle ipotesi scrutinate dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordate, e come avvenuto anche nel caso di specie)- tramite la semplice negoziazione di un leasing contrat to con altra società, diversa da quella creditrice, ma pur sempre facente capo a quest’ultima o comunque appartenente al medesimo gruppo societario riferibile alla stessa società creditrice.3.4 La dimostrazione più palese di tale possibilità di aggiramento del divieto si riscontra, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato,proprio nella realizzazione della fattispecie oggi in esame, ove , tramite l ’ architettura negoziale costruita dalle parti e le intese concordate tra le società appartenenti al medesimo gruppo, si è raggiunto il risultato - qui correttamente stigmatizzato dal fallimento ricorrente nel secondo motivo di ricorso, come omesso esame di fatti decisivi - che il prezzo di vendit a del bene(dato, con tutta evidenza, in garanzia ) fosse immediatamente riversato dalla società venditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) , in parte, alla B anca [OSCURATO:SOCIETA]. (per euro 700.015,00, in relazione alle tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007) per ripianare le passività della società debitrice (poi fallita) e, per altra parte , alla socie tà concedente il leasing [OSCURATO:SOCIETA] (per euro 379.110,94),per il pagamento della prima rata del canone di locazione dell’immobile. 3.5 Non può neanche dirsi che la soluzione sopra prospettata vada ad intaccare iprincipi normativi , che il nostro ordinamento positivo d etta per assicurare il rispetto della diversa soggettività giuridica delle compagini societarie interessate dalla vicenda negoziale sopra descritta,perché ciò che interessa, ai fini decisori, è rappresentato dal profilo del la corretta applicazione dell’art. 2744 cod. civ.,in modo da evitare possibili aggiramenti del divieto dettato dalla norma .

Ed invero, è in discussione, al fondo, l’utilizzazione del contratto di sale and lease backper eludere, ai sensi dell’art.1344 cod. civ., l’applicazione del divieto di patto commissorio, sancito dal più volte ricordato art. 2744 cod. civ., rimanendo le ulteriori problematiche agitate dall’istituto di credito, nei termini sopra illustrati di violazione della soggettività giuridica delle società coinvolte nell’operazione contrattuale, solo periferiche. 3.6 Occorre pertanto che il giudice del rinvio applichi il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni negoziali, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevante anche l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28413-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – IN [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (cod. fisc. 04068400482),con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, il curatore fallimentare , dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoRoberto Nannelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 44 . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i servizi finanziari alle imprese (cod. fisc.92034720521), con sede legale in Siena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 - 13 , in persona del legale rappresentante pro tempore procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 1632/2019 , depositat o in data 23.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 98 l. fall., depositato in data 27.6.2018, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto reso esecutivo in data 29.5.2018 con il quale il giudice delegato del Tribunale di Firenze aveva integralmente rigettato la richiesta di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C. 2.Con domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, la predetta società di leasing aveva infatti dedotto: i) di aver stipulato in data 22.3.2007 con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. il contratto di locazione finanziaria n. 1153865,avente ad oggetto una porzione immobiliare ad uso commerciale, posta nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA]; ii) che nonostante il suo puntuale adempimento alle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di leasing, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non aveva provveduto al pagamento deldovuto; iii) che, in data 7.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]un contratto di affitto di ramo d’azienda, esercitato nel predetto immobile oggetto di leasing e di sua proprietà ([OSCURATO:SOCIETA]); iv) che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società conduttrice, intervenuta in data 12.10.2016, la curatela fallimentare aveva sostanzialmente proseguito nei rapporti di affitto di azienda con [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 30.9.2017 e di locazione finanziaria (con [OSCURATO:SOCIETA]) fino al 22.9.2017, senza tuttavia corrisponderle il canone di locazione finanziaria; v) che neanche in seguito allo scioglimento del contratto di leasing, intervenuto in data 22.9.2017, l’immobile oggetto del predetto contratto le veniva restituito; vi) alla luce di tali vicende contrattuali, aveva chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare per la complessiva somma di euro 655.930,98, di cui euro 516.249,99, in via chirografaria , ed euro 139.680,99 , in via prededuttiva. 3. In sintesi, il G.d. non aveva ammesso il credito della società di leasing aderendo alle eccezioni formulate dal curatore secondo cui l’operazione concretizzatasi in data 22.3.2007,con la vendita da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) a [OSCURATO:SOCIETA] e la contestuale stipula di contratto di leasing con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,avrebbe costituito una ipotesi di sale and lease back, in violazione del divieto di patto commissorio, con conseguente nullità dei contratti. Sempre secondo la curatela, dall’accertamento della nullità dell’operazione sarebbe derivato non solo il mancato riconoscimento del credito di MPS L S, ma anche il ritorno della proprietà del bene in capo (non tanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., originaria venditrice, quanto) alla società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (e i soci e persone fisiche),la cui sussistenza era stata peraltro accertata con la sentenza del Tribunale di Firenze n. 273/2016. 4. Con il decreto quiimpugnatoil Tribunale di Firenze ha accolto parzialmente la proposta opposizione, ammettendo il credito di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] al passivo fallimentare per euro 516.249,99 in via chirografaria. Il Tribunale ha ri cordato che : a) il sale and lease back è un contratto di impresa che presenta uno schema negoziale socialmente tipico, con autonomia strutturale e funzionale, nel quale un’impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice che versa periodicamente irelativi canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto; b) la giurisprudenza aveva più volte affermato che l’operazione così congegnata non è violativa di per sé del divieto di cui all’art. 2744 cod. civ., in quanto la vendita ha lo scopo di leasing e non già di garanzia, e perché, nella configurazione socialmente tipica del rapporto, essa costituirebbe solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nella operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all’imprenditore, nel quadro di un potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, conservandone a questo l’uso con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto; c) tale vendita ed il complesso rapporto atipico che ne consegue non sarebbe pertantodi per sé in frode al divieto di patto commissorio, la cui ratio è quella infatti di impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore,spinto alla ricerca di un mutuo da ristrettezze finanziarie, e di produrre, dunque, al predetto creditore il beneficiodi far proprio il bene attraverso un meccanismo acquisitivo sottratto alle regole della par condicio creditorum; d) il divieto deve al contrario ritenersi violato quando risulti in concreto che lo scopo di garanzia sia stato piegato al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenterebbedi acquisire l’eccedenza del valore, abusando della posizione di debolezza del debitore; e) tale situazione può invero emergere da dati sintomatici e dalle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto, quali la presenza di una situazione di credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato, la mancanza di un meccanismo contrattuale di predeterminazione del valore del bene incaso di inadempimento dell’utilizzator e con risoluzione del contratto e di incameramento definitivo del bene da parte del concedente tramite la predetta venditache, nel quadro del rapporto diretto tra le parti, era volto ad assicurare una liquidità alla impresa alienante; tanto premesso e ricordato, il Tribunale ha rilevato che: f) era infondata in primo luogo l’eccezione della società di leasing in ordine alla trilateralità del rapporto (che di per sé sola avrebbe esclusola possibilità di configurare la fattispecie del sale and lease backche, per definizione, presuppone invece solamente due parti), posto che se era vero che l’operazione negoziale sopra descritta aveva visto il coinvolgimento di tre soggetti ([OSCURATO:SOCIETA], che aveva acquistato il bene immobile, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale venditrice, e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale utilizzatore), era altrettanto vero che tuttavia il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 237/2016, aveva definitivamente accertato la sussistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che nel frattempo si era trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. (ed era stata dichiarata fallita nel 2015), [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone fisiche, con la conseguenza che sussisteva unicità soggettiva dal lato del proprietario- poi utilizzatore- dell’immobile sito in [OSCURATO:SOCIETA]; g) era stata inoltre appurata la situazione di indebitamento nei confronti del ceto bancario da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per euro 2.057.667,48, ed in particolare nei confronti della banche del gruppo MPS; h) risultava dunque evidente che l’operazione era stata congegnata per ripianare parte del debito di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. verso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: in effetti, versato il prezzo della compravendita di euro 1.545.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quest’ultima aveva trasferitoimmediatamente parte dello stesso, pari ad euro 390.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che aveva pagato a [OSCURATO:SOCIETA] euro 379.110,94 , a titolo di prima rata del contratto di leasing (tale circostanza dimostrando viepiù l’esistenza di una società di fatto fra le due imprese); con l’importo di euro 700.015,00 la venditrice aveva rimborsato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007; i) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse partecipato all’atto di compravendita ed ave sse rilasciato l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene nell’anno 2005 per euro 2.000.000, agaranzia del rimborso del mutuo fondiario per euro 1.000.000,00 di capitale, dimostrava che l’istituto di credito era a conoscenza della destinazione in suo favore di parte del prezzo che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. andava ad incamerare, non spiegandosi altrimenti la rinuncia ad una garanzia immobiliare senza contropartita economica; l) tuttavia mancava, per configurare la violazione del divieto di patto commissorio, la preesistente situazione di credito-debito tra società concedente e venditore/utilizzatore, non risultando la coincidenza soggettiva tra l’impresa finanziatrice che aveva acquistato il bene e lo aveva riassegnato al debitore in leasing ed il creditore del debitore stesso; m) a ciò non rilevava -come invece opinato dalla curatela - che la Ban ca [OSCURATO:SOCIETA]. facesse parte, all’epoca dell’operazione del gruppo MPS (già alla predetta data era stato emesso un comunicato stampa,con il quale si annunciava la stipula dell’atto di fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:SOCIETA], poi avvenuta effettivamente nell’anno 2009) e che parimenti [OSCURATO:SOCIETA] facesse parte del medesimo gruppo di imprese, facenti capo a [OSCURATO:SOCIETA]., società capogruppo, in quanto l’appartenenza di una società ad un gruppo facente capo ad una holding non fa perdere alla stessala soggettività giuridica intesa come centro di imputazione di situazioni soggettive attive e passive, con la conseguenza che la sola appartenenza al grupponon faceva sì che i crediti di quella società fossero di per sé crediti del gruppo; n) nel caso di specie, al momento dellastipula della compravendita e del contratto di leasing, creditore di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non già [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA]; o) anche a voler considerare unico soggetto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. (seppure, al momento dell’operazione, la fusione era stata solo preannunciata e non attuata), vi sarebbe stata comunque diversità soggettiva tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di distinte persone giuridiche, ognuna con propria soggettività, diversi organi, compagini sociali e patrimoni, e con conseguente necessità di considerare distinte le rispettive situazioni di debito-credito; p) neanche potevano rinvenirsi spunti, per affermare l’unicità soggettiva dal lato della parte finanziat rice /concedente , dalla disciplina dei gruppi societari di cui agli artt. 2497 e ss. Cod. civ., posto che l’invocata disciplina legislativa ribadiva la distinzione soggettiva delle società del gruppo, sanzionando le condotte dannose sul piano della responsabilità e non giàsu quello della confusione patrimoniale; q) in via definitiva, non sussistendo un rapporto di credito-debito tra società acquirente e venditore-debitore, non poteva venire ad esistenza la fattispecie del contratto di sale and lease back, con conseguente violazione del divieto di patto commissorio e diritto di [OSCURATO:SOCIETA] di essere ammessa al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; r) il credito richiesto in chirografo doveva essere pertanto ammesso come reclamato dalla società debitrice; s) non poteva invece essere ammesso l’ulteriore credito di euro 103.101,96, di cui si invocava la prededuzione, in quanto nel periodo successivo alla declaratoria di fallimento, non risultando disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, il contratto era rimasto sospeso ex art. 72 quater, l. fall. e perché, per il periodo successivo allo scioglimento del contratto, non era stato raggiunto un accordo per la riconsegna dell’immobile; t) l’istanza di restituzione del bene doveva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta solo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo. 2.Il decreto, pubblicato il 23.7.2019 , è stat o impugnat o da l [OSCURATO:PERSONA] –IN [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i servizi finanziari alle imprese ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art.2744 Cod. civ. 1.1 Osserva la curatela ricorrente che il Tribunale di Firenze avrebbe falsamente interpretato e applicato l’art. 2744 cod. civ. posto che la norma, mirando di fatto ad impedire che il creditore acquisisca il bene del suo debitore da questi concesso a garanzia dell’adempimento del proprio debito, non puòsubire limitazioni applicative sol perché il creditore, se azienda di credito e se appartenente ad un gruppo bancario, decida di far fare l’operazione a società dallo stesso controllate, posto che la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare il divieto di patto commissorio previsto dall’art.2744 cod. civ., non ha considerato il coinvolgimento di un terzo nelle vicende contrattuali vietate come impedimento assoluto all’applicazione della norma medesima, essendo statoinvece chiarito a tal fine che lo scopo della norma è quello di evitare che, con qualsiasi strumento negoziale, le parti realizzino la finalità vietata dal legislatore, e cioè quella di concedere al creditore- acquirente, direttamente e def initivamente , la proprietà del bene sostanzialmente dato in garanzia, in caso di inadempimento del debitore- venditore. 1.2 Evidenzia ancora il Fallimento che l’interpretazione sostenuta dal Tribunale nel decreto impugnato, secondo cui il fatto della partecipazione al contratto di leasing di una società che non era creditrice delle società fallite escludeva di per sé l’applicazione dell’art. 2744 cod. civ., come causa di nullità dei contratti, non era corretta perché significava non guardare l’operazione nel suo complesso, facendo conseguire al creditore, nella sostanza e non nella forma, il risultato vietato dall’ordinamento di diventare direttamente proprietario del bene concessogli in garanzia. Ciò che non sarebbe stato considerato dal Tribunale di Firenze -aggiunge la curatela - è che la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi e le due società totalmente partecipate, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] spacorrispondevano - al momento della stipulazione dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria- ad un unico centro di interessi che aveva beneficiato dell’operazione di sale and lease beck, ricavando a garanzia del proprio credito la proprietà del bene dellesocietà debitrici, poi dichiarate fallite dal Tribunale di Firenze. 1.3 Un’interpretazione della norma conforme a quanto sostenuto dal Tribunale fiorentino -si evidenzia ancora da parte del fallimento ricorrente - si presterebbe chiaramente ad abusi posto che, normalmente, la maggior parte degli istituti di credito presenta,nel proprio gruppo societario, distinte società destinate alla conclusione dei contratti di leasing e che risultano integralmente partecipate dalla holding del gruppo societario medesimo. Osserva inoltre il ricorrente che, pur trattandosi di società individuate e con una loro autonomiapatrimoniale, le stesse seguono comunque una strategia del gruppo societario, e ciò nel senso che coordinano la loro attività o con le altre società del gruppo bancario ovvero, addirittura, con la capogruppo stessa, dovendosi concludere nel senso che la circostanza che una società sia interamente partecipata o comunque controllatada altra società del gruppo ovvero dalla medesima holdingfa sì che queste siano utilizzate per compiere operazioni per le quali sono state costituite. 2. Il secondo motivo viene declinato dal fallimento ricorrente come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta mancata considerazione da parte del Tribunale dei pur allegati fatti, ritenuti decisivi, e cioè che il giorno stesso della stipulazione dei contratti la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] parte del prezzo pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che la Fondelli aveva rimesso gran parte del prezzo ricavato dalla vendita per rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anch’essa facente parte del Gruppo MPS, i finanziamenti di euro 700.000 avuti in precedenza. 3. I due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate – sono fondati e meritano dunque accoglimento. 3.1 Occorre, in primo luogo, ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare, nella materia qui di nuovo in esame, che l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia, piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, per quanto qui interessa,“perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti” ( così espressamente Cass. n. 27632/2021: nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire). Nello stesso senso, cosìanche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23553 del 27/10/2020 , secondo cui verbatim“Il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, più che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti,sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia”. 3.2 Sulla base delle considerazioni che precedono e dei principi già fissati da questa Corte ( cui s’intende dare continuità ), può dunque concludersi nel senso che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale fiorentino, la diversità soggettiva tra la partecreditrice - in questo caso il B anco di [OSCURATO:SOCIETA]. - e d il soggetto che aveva acquis ito , tramite la programma ta compravendita, il bene- in questo caso [OSCURATO:SOCIETA] - non rappresenta profi l o ostativo all’applicazione della norma suldivieto di patto comm issorio , di cui al sopra ricordato art. 2744 cod. civ.(nel caso di specie - va infatti ricordato - che tutti gli altri elementi rintracciati dalla giurisprudenza di legittimità, sempre ai fini dell’applicazione del disposto normativo,erano stati riscontrati dal Tribunale di Firenzecome ricorrenti nel caso). Quanto detto sin qui vale, se risulta, tuttavia,dimostrato - come emer ge anche dalla stessa lettura del provvedimento impugnato - che i due diversi soggetti societari , protagonisti della complessa vicenda negoziale sopra descritta,integr ino un medesimo “centro di interessi”(nella specie, realizzato tramite un “gruppo societario”), volto a realizzare lefinalità vietate dal menzionato art icolo , cioè l’acquisizione diretta, da parte del creditore,della proprietà del bene dato in garanzia dal debitore,nelle ipotesi di inadempimento di quest’ultimo. 3.3 Diversamente ragionando, si correrebbe il rischio che il divieto di cui all’art. 2744 cod. civ., con la conseguente non applicazione della prevista sanzione di nullità del patto violativo del predetto divieto, possa essere facilmente aggirato - tramite un ’ operazione complessa di collegamento negoziale (come riscontrato nelle ipotesi scrutinate dalla giurisprudenza di questa Corte, per come sopra ricordate, e come avvenuto anche nel caso di specie)- tramite la semplice negoziazione di un leasing contrat to con altra società, diversa da quella creditrice, ma pur sempre facente capo a quest’ultima o comunque appartenente al medesimo gruppo societario riferibile alla stessa società creditrice.3.4 La dimostrazione più palese di tale possibilità di aggiramento del divieto si riscontra, dalla stessa lettura del provvedimento impugnato,proprio nella realizzazione della fattispecie oggi in esame, ove , tramite l ’ architettura negoziale costruita dalle parti e le intese concordate tra le società appartenenti al medesimo gruppo, si è raggiunto il risultato - qui correttamente stigmatizzato dal fallimento ricorrente nel secondo motivo di ricorso, come omesso esame di fatti decisivi - che il prezzo di vendit a del bene(dato, con tutta evidenza, in garanzia ) fosse immediatamente riversato dalla società venditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) , in parte, alla B anca [OSCURATO:SOCIETA]. (per euro 700.015,00, in relazione alle tre anticipazioni erogate nei primi mesi del 2007) per ripianare le passività della società debitrice (poi fallita) e, per altra parte , alla socie tà concedente il leasing [OSCURATO:SOCIETA] (per euro 379.110,94),per il pagamento della prima rata del canone di locazione dell’immobile. 3.5 Non può neanche dirsi che la soluzione sopra prospettata vada ad intaccare iprincipi normativi , che il nostro ordinamento positivo d etta per assicurare il rispetto della diversa soggettività giuridica delle compagini societarie interessate dalla vicenda negoziale sopra descritta,perché ciò che interessa, ai fini decisori, è rappresentato dal profilo del la corretta applicazione dell’art. 2744 cod. civ.,in modo da evitare possibili aggiramenti del divieto dettato dalla norma . Ed invero, è in discussione, al fondo, l’utilizzazione del contratto di sale and lease backper eludere, ai sensi dell’art.1344 cod. civ., l’applicazione del divieto di patto commissorio, sancito dal più volte ricordato art. 2744 cod. civ., rimanendo le ulteriori problematiche agitate dall’istituto di credito, nei termini sopra illustrati di violazione della soggettività giuridica delle società coinvolte nell’operazione contrattuale, solo periferiche. 3.6 Occorre pertanto che il giudice del rinvio applichi il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui l'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni negoziali, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevante anche l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti
Decreto Cassazione n. 30702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris