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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 32978/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 17 ottobre 2022, definitiva in data 12 marzo 2023, che li aveva ritenuti colpevoli del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen.) commesso il 13.11.2019.

L'istanza di revisione era stata proposta sul rilievo che il d.l. n. 150 del 10.10.2022, antecedente alla irrevocabilità della sentenza impugnata, ha previsto la procedibilità a querela anche per il suddetto reato di furto aggravato sicché l'avvenuta remissione della querela intervenuta all'udienza del 9.5,.2022 con relativa accettazione avrebbe consentito una pronuncia di estinzione del reato.

2. Avverso detta ordinanza i predetti propongono ricorso per cassazione tramite il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo un unico motivo di ricorso.

Con detto motivo deducono la violazione dell'art. 630 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

Si assume che la Corte di appello é incorsa in errore laddove ha ritenuto che la modifica della procedibilità del reato per cui si procede non possa essere ritenuta quale "prova nuova" ai fini della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. se intervenga prima della sentenza di condanna.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte riguarda il caso di una sentenza di condanna relativa a un reato procedibile di ufficio sia al momento della sua consumazione che all'epoca della pronuncia della sentenza e che, solo successivamente ma prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa, per effetto di una riforma normativa, è divenuto procedibile a querela di parte.

Ebbene, in primo luogo, va rilevato che la modifica normativa è intervenuta antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione dì talché gli imputati ben potevano, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, far valere la mutata disciplina della procedibilità del reato.

Oltre a tale preliminare rilievo va altresì considerato che l'istituto della revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere esperito esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, e premesso, altresì, che nella situazione in esame l'unica ipotesi di revisione che può essere presa in considerazione è quella di cui alla lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", deve rilevarsi che la riforma normativa, che ha portato alla modifica della procedibilità del reato, per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna, non può essere considerata "nuova prova".

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 ha evidenziato come, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen).

Si è ritenuto che in tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva (Sez. 3, n. 9207 del 09/01/2024, Rv. 286022).

A ciò si aggiunge il rilievo che — fermo restando l'ormai consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale della natura mista, sostanziale e processuale, della querela (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734) — questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema di procedibilità, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto ma ciò solo nei procedimenti "ancora pendenti" e pur sempre nell'ottica dell'art. 2 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651).

In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 17 ottobre 2022, definitiva in data 12 marzo 2023, che li aveva ritenuti colpevoli del reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen.) commesso il 13.11.2019. L'istanza di revisione era stata proposta sul rilievo che il d.l. n. 150 del 10.10.2022, antecedente alla irrevocabilità della sentenza impugnata, ha previsto la procedibilità a querela anche per il suddetto reato di furto aggravato sicché l'avvenuta remissione della querela intervenuta all'udienza del 9.5,.2022 con relativa accettazione avrebbe consentito una pronuncia di estinzione del reato. 2. Avverso detta ordinanza i predetti propongono ricorso per cassazione tramite il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo un unico motivo di ricorso. Con detto motivo deducono la violazione dell'art. 630 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. Si assume che la Corte di appello é incorsa in errore laddove ha ritenuto che la modifica della procedibilità del reato per cui si procede non possa essere ritenuta quale "prova nuova" ai fini della richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. se intervenga prima della sentenza di condanna. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte riguarda il caso di una sentenza di condanna relativa a un reato procedibile di ufficio sia al momento della sua consumazione che all'epoca della pronuncia della sentenza e che, solo successivamente ma prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa, per effetto di una riforma normativa, è divenuto procedibile a querela di parte. Ebbene, in primo luogo, va rilevato che la modifica normativa è intervenuta antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione dì talché gli imputati ben potevano, proponendo appello avverso la sentenza di primo grado, far valere la mutata disciplina della procedibilità del reato. Oltre a tale preliminare rilievo va altresì considerato che l'istituto della revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere esperito esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, e premesso, altresì, che nella situazione in esame l'unica ipotesi di revisione che può essere presa in considerazione è quella di cui alla lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", deve rilevarsi che la riforma normativa, che ha portato alla modifica della procedibilità del reato, per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna, non può essere considerata "nuova prova". La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita per effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 ha evidenziato come, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen). Si è ritenuto che in tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva (Sez. 3, n. 9207 del 09/01/2024, Rv. 286022). A ciò si aggiunge il rilievo che — fermo restando l'ormai consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale della natura mista, sostanziale e processuale, della querela (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734) — questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema di procedibilità, favorevole per l'imputato, deve tenersi conto ma ciò solo nei procedimenti "ancora pendenti" e pur sempre nell'ottica dell'art. 2 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651). In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore
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