CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15296/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16746/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce alcontroricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 183/2021 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il giorno 19 aprile 2021, notificata il 26 aprile 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 agosto 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, Sezione penale, assolse, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di calunnia e diffamazione che gli erano stati contestati a seguito delle querele proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presunte persone offese. Ottenuta l’assoluzione, [OSCURATO:PERSONA] citò i querelanti in giudizio risarcitorio dinanzi allo stesso Tribunale, Sezione civile, deducendone a propria volta la condotta calunniosa e domandandone la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in 50.000 Euro. 2.La domanda, rigettata dal T ribunale, è stata però parzialmente accolta dalla Corte d’ appello di Messina, la quale, in accoglimento dell’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’attore-appellante la somma di Euro 10.000, oltre interessi e rivalutazione, nonché l’ulteriore somma di Euro 3.522,56 a titolo di rimborso delle spese di difesa sostenute nel processo penale, anche questa con interessi e rivalutazione. LaCorte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in primo luogo, la sentenza penale di assoluzione d i [OSCURATO:PERSONA], essendo stata emessa conla formula “perché il fatto non costituisce reato”, non aveva efficacia di giudicatonel processo civile risarcitorio, essendo tale efficacia riservataalle pronunce assolutorie dibattimentali contenenti l’accertamento che il fatto non sussiste , l’ imputato non lo ha commesso , o che è stato compiuto nell’adempimentodi un dovere o ne l l’ esercizio di una facoltà legittima ; II- in secondo luogo, rivalutando complessivamente le risultanze istruttorie, nell’esercizio della « libertà di giudizio » (p. 6 della sentenza impugnata) attribuita al giudice civile in ordine all’ accertamento della responsabilitàdegli autori della denuncia penale, in funzione della loro eventuale condannarisarcitoria, doveva ritenersi provata la sussistenza , nel la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia: il primo, infatti, aveva affermatoin querela che GiuseppeDilillo lo aveva diffamato con le lettere inviate ad autorità comunali e regionali; il secondo aveva svolto in querela analoghe affermazioni , lamentando di essere stato diffamato sull’assunto diavere voluto, in quanto assessore municipale , la promozione di [OSCURATO:PERSONA] per interesse personale , laddove, al contrario, detta promozione sarebbe invece scaturita –«a suo dire»– da una deliberazione della Giunta comunale . Poiché la sentenza penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva accertato la veridicità dei “ fatti ” e delle “ contestazioni ” mosse daGiuseppe Dilillo , da ciò poteva evincersi che i denuncianti avessero accusato quest’ultimo di calunnia nella consapevolezza della sua innocenza, desumendosi il dolo specifico del reato « da dichiaraz ioni relative a fatti dai medesimi assunti come inesistenti ed invece accertati quali reali » (p. 7 della sentenza d’appello). 3. Propongono ricorso per cassazioneCaudio Beninati e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. ResisteGiuseppe Dilillo con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia i ricorrentiche il controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata, da un lato, ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 2043 c.c., 2059 e 2967 c.c., nonché dell’articolo 368 c.p., 530 c.p.p. e 651, 652 e 654 c.p.p.»; dall’altro lato, la «nullitàdella sentenza del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’articolo 111 Cost.». I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia «fatto proprie, sic e simpliciterle querele , le denun zie , presentate dal Beninati e dal Giorgianni in conseguenza della missivadel Dilillo» e che abbia « ritenuto – “ dal momento che l’appellanteè stato assolto con sentenza passata in giudicato, emessa a seguito di dibattimento, che i fatti contestati al Dilillo erano veri, così, all’evidenza, mostrando, la mala fede del Beninati e del Giorgianni nella proposizione delle rispettivequerele/denunzie» (p. 6 del ricorso) . Si dolgono che, in tal modo, la Corte di merito abbia tratto l’accertamento dalle prove acquisite in sede penale, indebitamente sollevando l’attore - appellante dall’onere, ad esso spettante, di dimostrare la sussistenza degli estremi – sia sul piano oggettivo che soggettivo – del reato di calunnia nella condotta delle controparti.Evidenziano che la sentenza penale di assoluzione non aveva efficacia di giudicato nel processo civile,sicché la Corte messinese indebitamente avrebbe ritenuto «che il giudicato penale nel giudizio civile è vincolante in or dine all’accertamentodei fatti materiali » (p.10 del ricorso) . Ribadiscono che il giudice civile era invece tenuto ad accertare incidenter tantum tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di calunnia in via assolutamenteautonoma dal precedente accertamento penale. 1.1. Il motivo è infondato. In primoluogo, non è vero che il giudice d’appello abbia attribuito efficacia vincolante al giudicato penale, avendo svolto il suo accertamento proprio sulla premessa che la decisione del T ribunale penale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto , contenentel’assoluzione del Dilillo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”,non esplicava la predetta efficacia nel giudizio civile. In secondo luogo, posta tale premessa, correttamente il giudice civile d’appelloha proceduto ad auto no ma valutazione del l e risultanze istruttorie in funzionedi provvedere s ulla domanda risarcitoria: al riguardo, la circostanza che egli abbia tratto il proprio giudizio dal contenuto delle denunce q ue rele e, in generale, dalle risultanze del processo penale, non re n de illegittimo il giudizio medesimo, giacché il giudice civile, nell’ esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorioritualmente assunto n e l processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudiziopenale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche ( ex aliis , Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067;Cass. 31/01/2024, n. 2897). In terzo luogo, l’apprezzamento di prove atipiche, ove ritualmente introdotte in giudizioper iniziativa delle parti, non concreta una indebita relevatio ab onere probandi della parte tenuta a dimostrare i fatti costitutivi del diritto risarcitorio azionato, dal momento che non si determina una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell’oggetto del processo, né in senso formale, rimanendoad esse riservata la disponibilità delle prove.In quarto luogo, infine, del tutto inconferente appare il richiamo dei ricorrenti alla necessità – i n funz i one dell’accoglimento della domanda risarcitoria– che fossero accertati nella loro condotta tu t ti gli elementi costitutivi della calunnia; la Corte d’appello, infatti, ha operato proprio siffatto apprezzamentodi merito, desumendo, in particolare , il dolo specifico del reato dallacircostanza che i fatti costituenti oggetto delle dichiarazioni asseritamente calunniose e diffamatorie postein essere da [OSCURATO:PERSONA], sebbene denunciat i comeinesistenti, erano invece risultati veri. La Corte territoriale ha dunque emesso la condanna risarcitoria nei confronti di ClaudioBeninati e [OSCURATO:PERSONA] in seguito all’ accertamento del carattere calunnioso delle denunce - querele da loro proposte , in perfetta conformità all’orientamento di questa Corte di legittimità,secondo il quale , colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. 30/11/2018, n. 30988; Cass.12/06/2020, n. 1 1271). Il primomotivo va dunque rigettato. 2. Con il secondo motivo vi ene denunciato « Omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli articoli 2043, 2059 e 2697 c.c. e all’articolo 115 c.p.c., comma 1 e articolo 116 c.p.c., comma 1, nonchéall’articolo 368 c.p. e 595 c.p., ex articolo 360 c.p.c., n. 5».I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione la circostanza che , nel processo penale , l’assoluzioned i [OSCURATO:PERSONA] ( tra l’altro, con la formula “perché il fatto non costituiscereato”) era maturata in dibattimento, dopo che il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio e il G iudice per l’Udienza Preliminare l’aveva disposto. Tale circostanza sarebbe decisiva, in funzione del rigetto della domanda risarcitoria,avuto riguardo al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consapevolezza del denuncia n te in merito all’ innocenza del denunciato (dunque, il dolo del reato di calunnia) va esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunciatosia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri,tali da ingenerare dubbi condivisibili. 2.1.Anche questo motivo è infondato. Per unverso, sotto il profilo fattuale, va osservato c he la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in dibattimento (evidentemente, dunque , all’esito di rinvio a giudizio) è stata debitamente considerata dalla Corte d’appello,la quale ha anche evidenziato che la pronuncia assolutoria non aveva effettopreclusivo in sede civile. Per altro verso, sottoil profilo della inconsistenza giuridica della doglianza , giova ricordare che il principio sancito da questa Corte attribuisce al l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale, quale attività che si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), valenza interruttiva del nesso di causalità tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato), solo al di fuoridell’ipotesi in cui l a denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché in tale ipotesi la detta denuncia (o querela) può comunque costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante)in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato (Cass. 26/01/2010, n. 1542; C ass. 10/06/2016, n. 11898; Cass. 30/11/2018, n. 30988). Anche ilsecondo motivo , dunque, deve essere rigettato. 3. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 2043 c.c., 2059, nonché dell’articolo 368 c.p., art. 185 c.p.». I ricorrenti sostengono che sarebbepreclusa al giudice civile, in mancanza di accertamento del reato da parte del giudice penale (e salvo che non si sia verificato un definitivo ostacolo a quell’accertamento),la liquidazione del danno non patrimonialeex art.2059 cod. civ..Assumono che la Corte territorialenon avrebb e « tenuto conto che il danno morale altro non è che quello non patrimoniale disciplinato dall’art. 2059 cod. civ., che ne prevedela risarcibilità solo nei casi previsti agli artt. 185 e 598 cod. pen. e 89, secondo comma, cod. proc. pen.». 3.1.Il motivo è manifestamente i nfondato. Il giudice civile, ove venga proposta domanda in tal senso, può liquidare anche il danno non patrimoniale non solo – ove consentito – in seguito all’incidentale accertamentodegli elementi costitutivi di un reato nel la condo t ta del danneggiante, ma in ogni caso di accertamentodi un illecito civile lesivo dei diritti fondamentali della persona, ove reputiche l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che lalesione dell'interesse sia grave e che il danno non sia futile (Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. 25/09/2009, n. 20684; Cass.12/11/2019, n. 29206; Cass. 21/11/2023, n.32276). 4.In definitiva, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidatecome in dispositivo, con la precisazione che nulla va riconosciuto a titolo di esborsi, nonavendo chiesto il controricorrente alcunché , a tale titolo , nella nota spese depositata. 6. A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.935,00per compensi, oltre spese forfetarie e accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico