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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31726/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

06/06/2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 6 giugno 2025, la Corte d’appello di Napoli haconfermato – con esclusione della recidiva e rideterminazione della pena in unanno e otto mesi di reclusione ed euro 2700,00 di multa – la sentenza del 6novembre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato El MehdiKamil, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73,comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto più quantitativi di cocaina edetenuto un ulteriore quantitativo.2.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto, tramite il difensore,ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erroneaapplicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sebbene la condottarealizzata dal ricorrente fosse unica; con la conseguenza che ad essa avrebbepotuto applicarsi l’attenuante del lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello ha ravvisato piùcondotte tipiche, e, in particolare, due condotte di detenzione a fini di vendita, inquattro distinte occasioni, a quattro diversi acquirenti, che avrebbero integratopiù reati.

Tuttavia, tale ragionamento ignorerebbe i principi interpretativi stabilitidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui più cessioni multiple, effettuate inun unico arco temporale contenuto, con modalità analoghe e aventi ad oggetto lastessa sostanza stupefacente, non integrano una pluralità di reati.

In particolare,tale lettura, tende a valorizzare l’unicità della condotta di cessione, rendendoirrilevante il dato della pluralità degli acquirenti dello stupefacente.Dunque, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti piùreati, soltanto per avere riscontrato la pluralità delle cessioni, ma non avrebbeinvece valorizzato il contesto, la serialità, l’omogeneità delle condotte; néavrebbe tenuto conto delle esigenze di proporzionalità che dovrebbero condurreall’applicazione del concorso apparente di norme.Nella prospettazione difensiva, tale errore si riflette anche sulla mancataapplicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., poiché la Corte haritenuto che la condotta fosse connotata dall’abitualità, confermatadall’inserimento in un contesto organizzato.

A ciò la difesa aggiunge che lamedesima valutazione di abitualità risultava al tempo stesso contraddettadall’esclusione recidiva, per fatti ritenuti risalenti e per fattispecie eterogenee,rispetto a quelle considerate nella motivazione; inoltre il giudice di primo gradoaveva già proposto una valutazione della condotta in termini di tenuità,applicando l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.3.

Il ricorso, inizialmente assegnato alla settima sezione, è stato rimesso allaterza sezione della Corte di cassazione, vista la non manifesta infondatezza dellacensura relativa alla continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, limitatamente al profilo relativo all’unicità dell’azione.1.1.

In proposito va premesso che il reato di cui all’art. 73, comma 5, deld.P.R., n. 309 del 1990, facendo riferimento alle condotte delittuose previste dalcomma 1, della stessa disposizione, costituisce una disposizione a più norme, onorma mista cumulativa, che viene integrata quando l’agente pone in essereanche solamente una delle condotte tipiche descritte dalla fattispecieincriminatrice.

Dunque, prevede un’unica figura di reato, alternativamenteintegrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia laqualificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto (Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 02).

Il corollario di tale principio è che,nell’ipotesi in cui un soggetto detenga o ceda più volte lo stupefacente, integraanche più volte la fattispecie incriminatrice, integrando più reati, il cuitrattamento sanzionatorio può essere eventualmente mitigato in presenza deirequisiti della continuazione.Tuttavia, questo principio patisce una deroga nell’ipotesi di più detenzioni ocessioni contestuali della medesima sostanza stupefacente.

Se, infatti, lapluralità di detenzioni e cessioni avviene in unico contesto, e risulta avere adoggetto la medesima sostanza, il delitto di cui all’art. 73, non viene integratotante volte, quante sono le cessioni, ma solamente una.

In tale particolaresituazione, le plurime detenzioni e dazioni, rappresentano un unicocomportamento, che si realizza con più atti consecutivi, poiché la vicinanzatemporale degli atti, svolti nello stesso contesto, e l’identità dello stupefacenteceduto integrano, appunto, un’azione unica.

Al riguardo, deve essere ribadito ilprincipio secondo cui, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, lediverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdonola loro individualità, se costituiscono manifestazione di disposizione dellamedesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque,senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di ununico fine (ex plurimis, Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, dep. 31/05/2023, Rv.284666; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266).

Pertanto, si ha, in taleipotesi, un comportamento che si qualifica come un’unica azione tipica didetenzione o cessione prevista dall’art. 73, e non, invece, come la reiterazione diquella condotta, che avrebbe dato vita, invece, a più reati, a cui applicare, inipotesi, la disciplina della continuazione.Da tale premessa deriva che il giudice del merito, in presenza di più dazionidi stupefacente, non può limitarsi ad affermare la reiterazione della condottatipica, ovvero la pluralità dei reati, e ad applicare la disciplina dellacontinuazione, ma è tenuto a verificare, prima, la contestualità e l’unicità delfine, da cui deriva l’integrazione di un unico reato.1.2.

Venendo al caso in esame, il giudice del merito ha rigettato l’istanzadifensiva di qualificazione del fatto in termini unitari, avendo ritenuto correttol’addebito operato dall’accusa, che qualificava i fatti, svoltisi nel medesimocontesto spazio-temporale, come due distinte condotte di detenzione, a fini divendita, e di vendita concreta in quattro distinte occasioni dello stupefacente, aquattro diversi acquirenti, integrando così più fatti di reato in continuazione.Dalla descrizione contenuta nell’imputazione e dalla ricostruzione operata insentenza emerge, però, che cessioni e detenzione erano assolutamentecontestuali ed avevano riguardato complessivamente la cocaina detenuta, a finidi spaccio, in un unico momento, dall’imputato.

Deve pertanto ritenersi l’unicitàdella condotta, con conseguente annullamento della sentenza sul punto edeliminazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione (mesi quattro direclusione ed euro 400,00 di multa).2.

Infondata, è la doglianza relativa all’applicazione dell’attenuante di cuiall’art. 62, n. 4), cod. pen., non potendosi condividere la tesi, proposta dalladifesa, secondo cui dalla qualificazione del fatto come reato unico deriverebbeanche la tenuità del lucro.Al riguardo il giudice ha correttamente motivato valorizzando il pericolo e ildanno insiti nelle attività delittuose, in quanto connotate dall’abitualità, tenutoconto che il ricorrente operava professionalmente in una nota piazza di spaccio.Si tratta, a ben guardare, di una considerazione che attiene alle modalitàfattuali di svolgimento dell’azione, che, pur configurando un reato unico, inpresenza della contestualità delle condotte di detenzione e cessione, ha coinvoltopiù soggetti, in presenza di un quantitativo complessivo certamente nontrascurabile.

Pertanto, non c’è alcuna contraddizione nel qualificare quell’azionecomposita come un unico reato e ritenere, nello stesso tempo, che siaespressione di un’abitualità.Trova applicazione, dunque, il principio secondo cui, in tema di stupefacenti,alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73,comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente ilriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendonecessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità dellucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravitàdell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (ex plurimis,Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097 – 01; Sez. 3, n. 10234 del25/01/2024, Rv. 286034 – 01).Con riferimento a questa doglianza, il ricorso deve essere dunque rigettato.

P.Q.MRitenuta l’unicità della condotta, annulla senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente all’avvenuto aumento della pena derivante dalla continuazione;aumento di pena che esclude.

Ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 2300,00 di multa.

Rigetta nel resto di ricorso.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/06/2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 giugno 2025, la Corte d’appello di Napoli haconfermato – con esclusione della recidiva e rideterminazione della pena in unanno e otto mesi di reclusione ed euro 2700,00 di multa – la sentenza del 6novembre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato El MehdiKamil, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73,comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di unmedesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto più quantitativi di cocaina edetenuto un ulteriore quantitativo.2. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto, tramite il difensore,ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erroneaapplicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., sebbene la condottarealizzata dal ricorrente fosse unica; con la conseguenza che ad essa avrebbepotuto applicarsi l’attenuante del lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte d’appello ha ravvisato piùcondotte tipiche, e, in particolare, due condotte di detenzione a fini di vendita, inquattro distinte occasioni, a quattro diversi acquirenti, che avrebbero integratopiù reati. Tuttavia, tale ragionamento ignorerebbe i principi interpretativi stabilitidalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui più cessioni multiple, effettuate inun unico arco temporale contenuto, con modalità analoghe e aventi ad oggetto lastessa sostanza stupefacente, non integrano una pluralità di reati. In particolare,tale lettura, tende a valorizzare l’unicità della condotta di cessione, rendendoirrilevante il dato della pluralità degli acquirenti dello stupefacente.Dunque, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti piùreati, soltanto per avere riscontrato la pluralità delle cessioni, ma non avrebbeinvece valorizzato il contesto, la serialità, l’omogeneità delle condotte; néavrebbe tenuto conto delle esigenze di proporzionalità che dovrebbero condurreall’applicazione del concorso apparente di norme.Nella prospettazione difensiva, tale errore si riflette anche sulla mancataapplicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., poiché la Corte haritenuto che la condotta fosse connotata dall’abitualità, confermatadall’inserimento in un contesto organizzato. A ciò la difesa aggiunge che lamedesima valutazione di abitualità risultava al tempo stesso contraddettadall’esclusione recidiva, per fatti ritenuti risalenti e per fattispecie eterogenee,rispetto a quelle considerate nella motivazione; inoltre il giudice di primo gradoaveva già proposto una valutazione della condotta in termini di tenuità,applicando l’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla settima sezione, è stato rimesso allaterza sezione della Corte di cassazione, vista la non manifesta infondatezza dellacensura relativa alla continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente al profilo relativo all’unicità dell’azione.1.1. In proposito va premesso che il reato di cui all’art. 73, comma 5, deld.P.R., n. 309 del 1990, facendo riferimento alle condotte delittuose previste dalcomma 1, della stessa disposizione, costituisce una disposizione a più norme, onorma mista cumulativa, che viene integrata quando l’agente pone in essereanche solamente una delle condotte tipiche descritte dalla fattispecieincriminatrice. Dunque, prevede un’unica figura di reato, alternativamenteintegrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia laqualificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 02). Il corollario di tale principio è che,nell’ipotesi in cui un soggetto detenga o ceda più volte lo stupefacente, integraanche più volte la fattispecie incriminatrice, integrando più reati, il cuitrattamento sanzionatorio può essere eventualmente mitigato in presenza deirequisiti della continuazione.Tuttavia, questo principio patisce una deroga nell’ipotesi di più detenzioni ocessioni contestuali della medesima sostanza stupefacente. Se, infatti, lapluralità di detenzioni e cessioni avviene in unico contesto, e risulta avere adoggetto la medesima sostanza, il delitto di cui all’art. 73, non viene integratotante volte, quante sono le cessioni, ma solamente una. In tale particolaresituazione, le plurime detenzioni e dazioni, rappresentano un unicocomportamento, che si realizza con più atti consecutivi, poiché la vicinanzatemporale degli atti, svolti nello stesso contesto, e l’identità dello stupefacenteceduto integrano, appunto, un’azione unica. Al riguardo, deve essere ribadito ilprincipio secondo cui, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, lediverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdonola loro individualità, se costituiscono manifestazione di disposizione dellamedesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque,senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di ununico fine (ex plurimis, Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, dep. 31/05/2023, Rv.284666; Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266). Pertanto, si ha, in taleipotesi, un comportamento che si qualifica come un’unica azione tipica didetenzione o cessione prevista dall’art. 73, e non, invece, come la reiterazione diquella condotta, che avrebbe dato vita, invece, a più reati, a cui applicare, inipotesi, la disciplina della continuazione.Da tale premessa deriva che il giudice del merito, in presenza di più dazionidi stupefacente, non può limitarsi ad affermare la reiterazione della condottatipica, ovvero la pluralità dei reati, e ad applicare la disciplina dellacontinuazione, ma è tenuto a verificare, prima, la contestualità e l’unicità delfine, da cui deriva l’integrazione di un unico reato.1.2. Venendo al caso in esame, il giudice del merito ha rigettato l’istanzadifensiva di qualificazione del fatto in termini unitari, avendo ritenuto correttol’addebito operato dall’accusa, che qualificava i fatti, svoltisi nel medesimocontesto spazio-temporale, come due distinte condotte di detenzione, a fini divendita, e di vendita concreta in quattro distinte occasioni dello stupefacente, aquattro diversi acquirenti, integrando così più fatti di reato in continuazione.Dalla descrizione contenuta nell’imputazione e dalla ricostruzione operata insentenza emerge, però, che cessioni e detenzione erano assolutamentecontestuali ed avevano riguardato complessivamente la cocaina detenuta, a finidi spaccio, in un unico momento, dall’imputato. Deve pertanto ritenersi l’unicitàdella condotta, con conseguente annullamento della sentenza sul punto edeliminazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione (mesi quattro direclusione ed euro 400,00 di multa).2. Infondata, è la doglianza relativa all’applicazione dell’attenuante di cuiall’art. 62, n. 4), cod. pen., non potendosi condividere la tesi, proposta dalladifesa, secondo cui dalla qualificazione del fatto come reato unico deriverebbeanche la tenuità del lucro.Al riguardo il giudice ha correttamente motivato valorizzando il pericolo e ildanno insiti nelle attività delittuose, in quanto connotate dall’abitualità, tenutoconto che il ricorrente operava professionalmente in una nota piazza di spaccio.Si tratta, a ben guardare, di una considerazione che attiene alle modalitàfattuali di svolgimento dell’azione, che, pur configurando un reato unico, inpresenza della contestualità delle condotte di detenzione e cessione, ha coinvoltopiù soggetti, in presenza di un quantitativo complessivo certamente nontrascurabile. Pertanto, non c’è alcuna contraddizione nel qualificare quell’azionecomposita come un unico reato e ritenere, nello stesso tempo, che siaespressione di un’abitualità.Trova applicazione, dunque, il principio secondo cui, in tema di stupefacenti,alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73,comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente ilriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendonecessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità dellucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravitàdell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (ex plurimis,Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097 – 01; Sez. 3, n. 10234 del25/01/2024, Rv. 286034 – 01).Con riferimento a questa doglianza, il ricorso deve essere dunque rigettato. P.Q.MRitenuta l’unicità della condotta, annulla senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente all’avvenuto aumento della pena derivante dalla continuazione;aumento di pena che esclude. Ridetermina la pena in anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 2300,00 di multa. Rigetta nel resto di ricorso.Così deciso il 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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