CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 24875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 16688/25 Salvati OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui gli è stata applicata, su richiesta ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 18.000 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto senza il rispetto dei termini di legge; invero, a fronte di sentenza con motivazione contestuale pronunciata alla presenza del ricorrente in data 23 settembre 2024, il termine di 15 giorni per impugnare scadeva in data 8 ottobre 2024; il ricorso per cassazione è stato depositato in data 9 ottobre 2024; che tale considerazione prevale sulla rinuncia all'impugnazione successivamente presentata da difensore senza allegazione di procura speciale; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i