CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2022
Cassazione n. 17719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cosehza ha confermato la sentenza del 11 dicembre 2018 del Giudice di pace di Cosenza che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. (capo c), e l'aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, già proposta con i motivi aggiunti all'atto di appello, ritenendola tardiva, perché non proposta con l'atto di appello, e comunque sanata per avere l'imputato nominato il difensore di fiducia. Con il motivo di ricorso il Parrotta evidenzia che la nullità è assoluta ed è quindi deducibile in ogni stato e grado del processo ed è insanabile ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione e la violazione delle norme a garanzia del diritto di difesa. Nella motivazione si affermava che l'imputato aveva «ammesso l'intento», mentre in realtà egli non aveva mai partecipato al processo e comunque tale frase tronca, in cui non si specificava quale fosse l'intento, era priva di significato. Inoltre, con l'atto di appello era stata chiesta l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ed il Tribunale aveva rigettato il motivo)affermando che l'art. 131-bis cod. pen. era inapplicabile; in tal modo il Tribunale non ha dato risposta al motivo di appello, atteso che le due norme differiscono sensibilmente e l'art. 131-bis cod. pen. è inapplicabile in relazione ai reati di competenza del giudice di pace. 3. Il difensore del ricorrente ha pure fatto pervenire una memoria contenente due motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo ribadisce il contenuto del secondo motivo del ricorso introduttivo. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce l'estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione. 4. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire una memoria di replica a sostegno della inammissibilità del ricorso ed in particolare, quanto al primo motivo, deduce la genericità del ricorso per difetto di autosufficienza e che il vizio denunciato integra una nullità generale a regime intermedio non più eccepibile o rilevabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non risulta essere stato notificato all'imputato, cosicché gli atti successivi, comprese le due sentenze di merito sono affette da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Peraltro, come osservato dal ricorrente, detta nullità è rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte in ogni stato e grado del processo — cosicché non rileva che essa non sia stata eccepita con l'atto di appello — ed è insanabile — cosicché non rileva che l'imputato possa aver avuto conoscenza aliunde del processo a suo carico —. La sentenza di secondo grado e quella di primo grado, quest'ultima limitatamente all'imputazione di cui al capo c) — essendo ormai irrevocabile in relazione alle altre imputazioni —, devono essere annullate e deve ordinarsi la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Cosenza per nuovo giudizio, previa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio e dell'emanando decreto di fissazione di nuova udienza all'imputato. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. 2. L'eccezione di prescrizione del reato sollevata dal ricorrente con il secondo motivo nuovo è infondata. Difatti il reato di cui al capo c) risulta commesso in data 1 ottobre 2013 ed il termine massimo di prescrizione, considerata la pena edittale, sarebbe spirato in data 1 aprile 2021. Tuttavia, deve tenersi conto che il termine è rimasto sospeso dal 6 marzo 2020 al 7 luglio 2020 (124 giorni), per avere i difensori aderito all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, per sessanta giorni dal 13 settembre 2016, perché il processo è stato rinviato per un impedimento, e dal 23 aprile 2015 al 12 novembre 2015 (204 giorni) su richiesta del difensore, per un totale di 388 giorni, cosicché il reato, in assenza di ulteriori sospensioni, si prescriverà il 24 aprile 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Cosenza per il giudizio. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena ti? [OSCURATO:PERSONA]