Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1981

Cassazione n. 45561/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038T814) nato il 11/12/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relàzione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 aprile 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha. proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., lamentando che l'indicato beneficio non gli sarebbe stato riconosciuto, pur sussistendone i presupposti applicativi, senza la formulazione di un'adeguata motivazione sul punto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038T814) nato il 11/12/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relàzione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 aprile 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha. proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., lamentando che l'indicato beneficio non gli sarebbe stato riconosciuto, pur sussistendone i presupposti applicativi, senza la formulazione di un'adeguata motivazione sul punto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 45561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris