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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40166/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Frosinone ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 6.000,00 di ammenda, in relazione all'art. 727 cod.pen. per aver detenuto cinque cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (detenuti in zona recintata coperta di rifiuti e senza cibo e acqua). 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e violazione del diritto di difesa in relazione all'omesso esame dell'istanza di rinvio, inviata via pec, per legittimo impedimento, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato non essendovi la prova della detenzione degli animali con modalità incompatibili con la loro natura e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo ditale modalità di trasmissione, non prevista dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez.

F, n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307 - 01; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, Rv. 272049 - 01), onere che l'imputato neppure allega di avere adempiuto, sicchè il motivo di ricorso per cassazione è anche generico non essendo state indicate le modalità con le quali il difensore aveva provveduto ad accertare che il giudice avesse avuto notizia dell'inoltro dell'istanza contenente l'istanza di differimento.

Inammissibile è il motivo di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale del Paris, motivo diretto a richiedere una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione che non appare per nulla illogico e/o contraddittoria.

La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata la detenzione dei cinque cani in condizioni incompatibili con la loro natura in forza dell'accertamento, non qui rivisítabile, che í predetti animali erano stati trovati in zona recintata coperta di rifiuti e senza cibo e acqua.

Infine, la sospensione condizionale della pena non era stata oggetto di richiesta espressa, come risulta dalla sentenza impugnata, sicchè non può ora dolersi l'imputato della sua mancata concessione. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] - - b : -:; e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Frosinone ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 6.000,00 di ammenda, in relazione all'art. 727 cod.pen. per aver detenuto cinque cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (detenuti in zona recintata coperta di rifiuti e senza cibo e acqua). 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e violazione del diritto di difesa in relazione all'omesso esame dell'istanza di rinvio, inviata via pec, per legittimo impedimento, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato non essendovi la prova della detenzione degli animali con modalità incompatibili con la loro natura e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l'utilizzo ditale modalità di trasmissione, non prevista dal codice di rito, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019, Rv. 277307 - 01; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017, Rv. 272049 - 01), onere che l'imputato neppure allega di avere adempiuto, sicchè il motivo di ricorso per cassazione è anche generico non essendo state indicate le modalità con le quali il difensore aveva provveduto ad accertare che il giudice avesse avuto notizia dell'inoltro dell'istanza contenente l'istanza di differimento. Inammissibile è il motivo di ricorso sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale del Paris, motivo diretto a richiedere una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione che non appare per nulla illogico e/o contraddittoria. La sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata la detenzione dei cinque cani in condizioni incompatibili con la loro natura in forza dell'accertamento, non qui rivisítabile, che í predetti animali erano stati trovati in zona recintata coperta di rifiuti e senza cibo e acqua. Infine, la sospensione condizionale della pena non era stata oggetto di richiesta espressa, come risulta dalla sentenza impugnata, sicchè non può ora dolersi l'imputato della sua mancata concessione. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] - - b : -:; e
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