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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09394/2026

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[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Manfredi, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGrisanti-ricorrenti-controComune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-controricorrente-avverso la sentenza n. 2691/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il27/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26637/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 9394/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Manfredi, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGrisanti-ricorrenti-controComune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato-controricorrente-avverso la sentenza n. 2691/2024 emessa dalla Corte d’appello di Napoli il27/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 26637/2024Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 9394/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele
Sentenza Cassazione n. 09394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris