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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 47441/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/4/2021 il Tribunale del riesame di Potenza - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/3/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato all'associazione mafiosa denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]" operante in [OSCURATO:PERSONA] e in tutta la provincia di Matera e territori limitrofi fino al 2021, nonché per i delitti ex art. 512 bis cod. pen. contestati ai capi 4 e 6, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., pure costituenti titolo custodiale.

Il quadro indiziario dei contestati reati, in particolare dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è stato tratteggiato in continuità con il già riconosciuto - in sede cautelare - carattere mafioso dell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'impugnata ordinanza ha riportato ampi brani tratti dall'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza, al fine di illustrare genesi e consistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

1.1. È stata quindi esaminata la piattaforma indiziaria direttamente riferita all'odierno indagato [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile, nonché nel settore dei servizi di manutenzione e pulizia dei villaggi turistici della costa materana, oltre che dipendente part-time del comune di [OSCURATO:PERSONA].

In tale attività imprenditoriale, il Tribunale del riesame ha illustrato che il [OSCURATO:PERSONA] imponeva la presenza della sua azienda ai gestori dei villaggi turistici, come era emerso dalle dichiarazioni rese dal direttore [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri di Policoro nell'ottobre e novembre 2016, dopo avere subìto l'incendio di due vetture.

Detto informatore aveva narrato dei difficili rapporti con gli imprenditori Fattorini, Direnzo e [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia era obbligato a mantenere per la vicinanza dei medesimi al boss [OSCURATO:PERSONA].

Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] sopportava oneri per l'appartenenza al clan, prestandosi ad assumere soggetti vicini o intranei ad esso, ma lucrava anche vantaggi derivanti dalla sua notoria vicinanza al vertice [OSCURATO:PERSONA], peraltro conclamata da numerose comunicazioni intercorse con il capo attraverso l'utenza della convivente di costui, [OSCURATO:PERSONA] (Dana), ampiamente riportate nell'impugnato provvedimento.

Da ciò derivava al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di assicurarsi incarichi ed appalti contando sulla soggiacenza dei concorrenti, consapevoli della protezione mafiosa di cui egli godeva, così risultando alterata la dinamica della libera concorrenza imprenditoriale.

Sono stati anche riportati stralci della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel processo di primo grado riguardante il primo filone di indagine sul clan [OSCURATO:PERSONA], relativi alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA] (sodale apicale e cognato dello [OSCURATO:PERSONA]), a margine del quale l'odierno ricorrente aveva "consigliato" al Giannone di non accedere alle proposte di costui "altrimenti poi te li metti addosso": condotta che il collegio ha ritenuto particolar- mente scaltra, in quanto - a fronte di un apparente atteggiamento protettivo nei confronti del collega - in realtà era funzionale ad enfatizzare la pericolosità degli emissari associativi, così ponendosi il [OSCURATO:PERSONA] come intermediario occulto di eventuali richieste estorsive in danno del Giannone ad opera di Porcelli e Lopatriello, con i quali era in confidenza amicale.

Sono state quindi riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subìto un affronto dal [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva pubblicamente schiaffeggiato in un bar: per sedarne la voglia di vendetta, [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Gerardo) gli aveva promesso che avrebbe fatto convocare [OSCURATO:PERSONA] dal padre dinanzi al quale il Wilk avrebbe potuto restituire l'affronto, ma la cosa non si era mai realizzata.

Nell'occasione, al Wilk era stato detto di stare calmo, poiché "lui ci serve", intendendosi l'indagato.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono state individuate nel pericolo di recidivanza, tratto dalla tendenziale stabilità del vincolo associativo e dall'assenza di dati certi in ordine alla rescissione di tale vincolo ad opera dell'indagato.

È stato inoltre affermato il pericolo di fuga del [OSCURATO:PERSONA], basato sul rilievo del trasferimento in Svizzera del medesimo a seguito del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione che saranno qui riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. peri.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; inoltre si lamenta mancanza della motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive espresse in una memoria, nonché per travisamento della prova.

Rileva il ricorrente che la costruzione del Tribunale del riesame non poggia su solide basi: l'episodio riferito dal Sansone riguarda gli imprenditori Fattorini e Direnzo, e non [OSCURATO:PERSONA], definito anzi un debole totalmente sottomesso agli [OSCURATO:PERSONA].

Ciò comunque attiene ad un pensiero del Sansone e non ad episodi sintomatici di adesione associativa.Non si è risposto ai rilievi difensivi in ordine al carattere stagionale e a tempo determinato delle assunzioni elencate nell'ordinanza impugnata, né si è provato che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la presunta appartenenza associativa dei lavoratori assunti, né infine si è indicato quali vantaggi abbia tratto l'indagato da tali assunzioni favorite dal clan [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]- niello non risulta essere stata mai assunta a termini del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA]: le giustificazioni rese dai giudici sul punto sono elusive e congetturali.

Il problema del carburante dei mezzi che il [OSCURATO:PERSONA] forniva al capo, il cui approvvigionamento era stato lasciato in carico allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (tema che il Tribunale definisce non approfondito investigativamente), non può assu- mersi come uno schermo alla sudditanza dell'indagato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né acquista rilievo il dato che costui (e non viceversa, come ritiene l'ordinanza) avesse appellato [OSCURATO:PERSONA] come "comparuccio mio".

La scelta di affidarsi alla vigilanza di una ditta di sicurezza privata non è stata un espediente per allontanare sospetti di collusione con il clan mafioso, né è dato ricavare alcun indizio di adesione associativa dalla "similpiaggeria" del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], evocata nell'ordinanza.

Contrasta la pretesa pervasività criminale del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto imprenditoriale l'esiguo numero di lavori appaltati alla ditta dell'indagato dal comune di Scanzano ionico, e sul punto la confutazione dell'impugnata ordi- nanza rende una risposta congetturale e di matrice sospettosa.

È tale anche l'osservazione che il [OSCURATO:PERSONA] poteva assicurarsi incarichi e appalti ai quali i concorrenti rinunciavano a priori, conoscendo la posizione privilegiata dell'inda- gato.

Quanto alla rinuncia al credito di C 200.000, la difesa ha rivendicato che la vicenda è consacrata negli atti del processo civile monitorio che aveva accertato un credito dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA] pari a C 250.000, che l'indagato aveva definito con transazione abdicativa allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto contrattuale con il cliente, vero dominus dell'accordo, e certamente non per sottolineare il peso dell'associazione alle sue spalle ovvero, come ha accennato il Tribunale, per non infastidire il concorrente e più potente gruppo mafioso clan Scarcia.

Ad ogni modo, secondo il ricorrente trattasi di una costru- zione illogica e contraddittoria, che non chiarisce affatto le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto recuperare l'intero credito con modalità violente, dovendosi invece accontentare di un pagamento parziale a fronte di un credito garantito da cambiali (come da documentazione allegata).

Viene poi analizzato il contributo informativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ravvisando una contraddizione di fondo nel rilievo preli- minare che tale sodale era una figura di secondo piano, dunque non perfetta- mente a conoscenza dei rapporti tra i capi e gli affiliati, con particolare riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la conclusione probatoria - nondimeno tratta dalle propalazioni del collaboratore - per cui il [OSCURATO:PERSONA] era sempre presente e partecipava alle attività del gruppo, godendo di una specifica protezione.

Si ribadisce poi che l'episodio dello schiaffo al Wilk non era addébitabile all'indagato, bensì al fratello [OSCURATO:PERSONA], come aveva chiarito lo stesso propalante in sede di escussione testimoniale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tirando le fila dei risultati probatori evincibili dalle dichiarazioni del Wilk, afferma il ricorrente non potersi affermare alcunché in merito alla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA], e rileva che il collaboratore aveva finito per affer- mare che egli aveva sempre "immaginato" che questi [OSCURATO:PERSONA] davano qualcosa ad Aldo (inteso lo [OSCURATO:PERSONA]).

Anche in ordine all'episodio dell'avvicinamento del Giannone, si denuncia che costui in sede dibattimentale ha affermato di avere "pensato" che forse il [OSCURATO:PERSONA] sapeva qualcosa, sicché un'impressione del teste è assurta al rango di certezza processuale pur a fronte di dati diametralmente opposti.

A seguito di tali discrasie, il ricorrente evidenzia che le condotte ritenute indicative di appartenenza associativa non si conciliano con l'esegesi di legitti- mità del delitto ex art. 416 bis cod. pen., per il quale non rileva uno "status", bensì un ruolo dinamico e funzionale che connota l'appartenenza, strumentale al perseguimento di comuni fini criminosi.

Anche la "messa a disposizione" deve essere funzionale ad accrescere la capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale: conclude il ricorso che tali tratti non emergono nella figura del [OSCURATO:PERSONA], né possono ricavarsi dalla rilevata sua "contiguità compiacente", riferita - a tutto concedere - all'esponente di vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] ma senza alcuna rilevanza in termini di conservazione o rafforzamento del gruppo criminale in sé.

Viene anche esclusa l'inquadrabilità dell'azione dell'indagato nello schema del concorso esterno nell'associazione mafiosa, trattandosi di una condotta con tratti evanescenti che non evidenziano la volontà dell'agente di contribuire alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei reati contestati sub 4 e 6, o almeno della circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Quanto all'imputazione provvisoria sub 4), si rileva la inconciliabilità logica con la contestazione sub 6), nel primo caso postulandosi l'apparente vendita delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA]. al dipendente [OSCURATO:PERSONA] i nel secondo caso attribuendosi a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato, il ruolo di prestanome del marito.

Difetterebbe il dolo specifico della fattispecie di reato per la rilevata inconciliabilità della finalità elusiva nelle due vicende.

Quanto all'imputazione provvisoria sub 6), ci si duole che non si sia data contezza della finalità elusiva al momento della costituzione delle società fittiziamente intestate alla moglie dell'indagato, trattandosi di un momento sensibilmente anteriore a quello in cui si ipotizza l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa.

Tale rilievo confligge almeno con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Inoltre, la motivazione è carente sotto il profilo dello scrutinio della provenienza delle risorse economiche impiegate per la costituzione delle società, oltre che sull'elemento psicologico del reato, considerando il tempo in cui sono nate dette società e quello, sopravvenuto, dell'adozione dei provvedimenti interdittivi della Prefettura di Matera, dai quali trarre il pericolo di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Infine, si è evidenziato che i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] sono precedenti alla data di costituzione delle società e non sono costituiti da reati tali da giustificare l'applicazione di misure di prevenzione.

La contestazione cautelare di appartenenza ad associazione mafiosa, qui in esame, è una sopravvenienza rispetto alla data di costituzione delle società, e non contribuisce all'individuazione del dolo specifico richiesto dall'art. 512 bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso si contestano le esigenze cautelari indicate nell'impugnata ordinanza.

La prima censura riguarda il dato che il primo GIP - quello di Matera - che si era occupato del [OSCURATO:PERSONA] a seguito del fermo, non aveva convalidato la misura precautelare per insussistenza del pericolo di fuga, rilevando che l'indagato aveva dormito soltanto una notte in Svizzera per motivi di lavoro.

Anche il GIP di Potenza, in sede di emissione della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., non aveva ipotizzato il rischio di fuga, ma soltanto il pericolo di reiterazione criminosa.

Si contesta dunque la riesumazione da parte del Tribunale del riesame di un'esigenza cautelare esclusa da entrambi i giudici dell'ordinanza genetica.

Il rischio di recidivazione si basa su argomentazioni apodittiche e conget- turali, come quelle che hanno supportato l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza, né è dato cogliere qualcosa di più consistente nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri dall'informatore [OSCURATO:PERSONA], riportate nel paragrafo dedicato all'illustrazione delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo e nei conseguenti riflessi in merito alle aggravanti ex art. 416 bis.1 cod. pen., nei termini che seguono.

Sussistono i dedotti vizi di legittimità con riferimento alla ritenuta sussi- stenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., essenzialmente per la mancanza di convincenti risposte a specifiche doglianze difensive.

1.1. Rileva il ricorrente che l'episodio riferito dal direttore [OSCURATO:PERSONA] riguardava gli imprenditori Fattorini e Direnzo, e non il [OSCURATO:PERSONA], definito anzi nell'ordinanza custodiale un debole totalmente sottomesso agli [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, non si registrano prese di posizione del Tribunale del riesame, che sorvolando sul rilievo - aderente alla realtà - che le dichiarazioni del Sansone ai Carabinieri di Policoro riguardavano esclusivamente Fattorini e Direnzo, pur citando il [OSCURATO:PERSONA] come fornitore del servizio di pulizia del villaggio turistico, ha inteso illogicamente dapprima definire l'indagato in totale sudditanza degli [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, lo ha indicato come soggetto portatore di un ruolo in seno alla consorteria e di conseguenti vantaggi derivanti dall'appartenenza al clan.

L'incertezza sull'inquadramento della posizione del [OSCURATO:PERSONA] affiora anche nelle valutazioni dell'ordinanza riguardanti l'assunzione dei lavoratori, sia per non essere provato che l'indagato ne conoscesse la presunta appartenenza associativa, sia per non essere stati indicati i vantaggi che egli aveva tratto da tali assunzioni favorite dal clan [OSCURATO:PERSONA], come rilevano i difensori.

Anche le valutazioni dei giudici del riesame in merito al contributo informativo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - precisato che la credibilità del medesimo non può essere minata dalla mera constatazione per cui l'episodio dello schiaffo era da attribuire a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'indagato, come aveva rettificato lo stesso Wilk - non risultano di sicura pregnanza nel senso di attestare l'adesione associativa del [OSCURATO:PERSONA], quanto indicative della vicinanza opportunistica del clan all'imprenditore, che serviva agli [OSCURATO:PERSONA] (infatti al Wilk era stato detto di stare calmo, poiché "lui ci serve").

Il Tribunale del riesame richiama l'informatore Sansone ed il teste Giannone, in quanto costoro hanno attestato una vicinanza dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], ma nulla oppone ai rilievi difensivi per cui le condotte dell'indagato, in varie circostanze, più che inquadrarsi in un'ottica associativa, sembrano piuttosto ispirate ad un rapporto personale tra i due, anche di tipo confidenziale (in tal senso deponendo l'appellativo "comparuccio mio" di cui alla captazione del 26/6/2017 - pag. 47 ordinanza, che risulta effettivamente pronunciato dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva all'indagato un ennesimo servigio).Invero, gli indizi che i giudici cautelari hanno ritenuto indicativi di adesione associativa sono allo stato passibili di ambigua interpretazione, sia nella loro consistenza oggettiva, sia nel significato di vicinanza personale ovvero estesa all'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'indagato.

Si ritiene necessario approfondire il profilo della vicinanza tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], onde escludere che si tratti di un mero rapporto di natura personale, sia pure caratterizzato da reciproca convenienza, e che l'indagato non abbia inteso apportare alcun contributo causale alla realizzazione del programma associativo del clan, poiché in tal caso dovrebbe negarsi rilevanza penale a tale vicinanza.

Infatti, la mera "vicinanza" dell'imputato ad un boss mafioso non costituisce elemento dotato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria mafiosa.

1.2. In tale prospettiva, ci si deve chiedere che tipo di rapporto emerga dal descritto compendio indiziario, essendo necessario dimostrare - con un quali- ficato grado di probabilità, connaturato alla presente fase cautelare - una parte- cipazione associativa caratterizzata dalla stabilità del vincolo e dall'assunzione di un preciso ruolo nell'ambito organizzativo, in alternativa potendosi adombrare un concorso esterno all'associazione mafiosa in questione, ovvero ancora può farsi questione di una mera "contiguità compiacente" del [OSCURATO:PERSONA] riferita alla persona dello [OSCURATO:PERSONA], come rileva la difesa.

L'accoglimento della prima opzione da parte del Tribunale del riesame non risulta allo stato saldamente ancorata ai dati indiziari ed immune dalle critiche avanzate dalla difesa, che non hanno ricevuto tranquillante spiegazione nel corpo dell'impugnata ordinanza.

Nel riesaminare in tale ottica, con maggiore approfondimento, le condotte del [OSCURATO:PERSONA] che si assumono di rilievo penale, si deve focalizzare l'indagine sugli elementi che possano asseverare un effettivo inserimento dell'indagato nell'organismo associativo, ed il ruolo a costui attribuito, ovvero verificare l'eventuale ricorrenza della figura dell'imprenditore "colluso", che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 25674; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683).

Il rilievo della "messa a disposizione" di una persona nei confronti della associazione mafiosa è stato da ultimo riaffermato, nell'elaborazione giurispru- denziale di questa Corte, nel senso che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteri- stiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Ma la "messa a disposizione" - qualora non caratterizzata dall'inserimento organico e stabile nella compagine associativa - non è sufficiente a configurare il cosiddetto "concorso esterno" all'associazione mafiosa, che si realizza quando la persona, priva di affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, 'specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizza- zione, anche parziale, del programma criminoso (Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181).

In sede cautelare, peraltro, si è chiarito che «La partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organiz- zazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo parti- colare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.» (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475).

Per il concorrente esterno, dunque, la condotta è punibile se la condi- visione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio (Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423).

La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458).

2. A diversa conclusione deve giungersi per le imputazioni provvisorie ex art. 512 bis cod. pen., per le quali la sussistenza di un valido quadro indiziario è stata convincentemente descritta dall'impugnata ordinanza.

2.1. La critica per la quale non si è provata la finalità elusiva richiesta dalla fattispecie in contestazione non coglie nel segno.

I dati fattuali evidenziati dal Tribunale del riesame, quanto alla contesta- zione sub 4), consistono nell'intestazione fittizia effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società Sacal, che era stata amministrata dall'indagato fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'ordinanza impugnata ha evidenziato che, cronologicamente, tale passaggio seguiva la notifica al [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti antimafia emessi dal Prefetto di Matera, nei confronti delle società SMAG [OSCURATO:PERSONA]. (provvedi- mento notificato il 12/8/2020) e 2C [OSCURATO:PERSONA]. (provvedimento notificato il 9/7/2020), entrambe amministrate dalla moglie dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]- chiaro.

Se ne è dedotto che la tempistica dell'intestazione della Sacal intendeva prevenire il rischio di una misura interdittiva a carico di tale azienda, che veniva fittiziamente trasferita ad un soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ruolo di magazziniere nella società 2C ed operava nel settore di pulizia e sanificazione, ma era privo di competenze amministrative: infatti anche dopo il passaggio di mano, il [OSCURATO:PERSONA] aveva regolarmente continuato a seguire i lavori appaltati alla società ceduta, istruendo il [OSCURATO:PERSONA] sul da farsi (sono stati registrati ben 940 contatti telefonici tra i due nel suddetto periodo), a dimostrazione che l'effettiva gestione societaria era rimasta nelle mani dell'indagato.

Quanto all'imputazione provvisoria sub 6), si è rilevato che la formale veste di amministratrice della moglie dell'indagato non corrispondeva alla realtà della situazione, che vedeva impegnato sempre il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività aziendali, ed anche i beni strumentali delle società della donna risultavano impiegati in appalti gestiti in prima persona dall'indagato, tramite le ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La coincidenza temporale della finalità elusiva con il momento di costi- tuzione delle società fittiziamente intestate alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] è di impossibile verifica allo stato degli atti consultabili da questa Corte, non essendo nota la data di costituzione di tali società ed essendo il tempus commissi delicti indicato in termini ampi nell'imputazione cautelare, dal maggio 2016 a tutt'oggi.

È però noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 7 agosto I0 1992 n. 356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene 'realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199).

Nel prosieguo delle indagini, sarà necessario approfon- dire questo profilo, anche alla luce degli arresti di legittimità che richiedono livelli di compatibilità cronologica tra le operazioni economiche investigate e le finalità antigiuridiche che si intendono raggiungere.

2.2. Per entrambe le contestazioni in esame, a seguito dell'annullamento del capo degli indizi del delitto ex art. 416 bis cod. pen., deve essere riesaminata la sussistenza della ritenuta aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., senza pregiudizio per la tenuta indiziaria del delitto ex art. 512 bis cod. pen. 3.

La valutazione sulle esigenze cautelari necessariamente risente dell'intervenuto annullamento del titolo custodiale associativo (oltre che delle aggravanti di mafia, contestate a corredo delle imputazioni sub 4 e 6) che dava luogo all'operatività delle presunzioni di pericolosità ed adeguatezza esclusiva della massima misura coercitiva.

Pertanto, il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo, e sarà cura del giudice di rinvio verificare - dopo il nuovo esame della gravità indiziaria dell'imputazione associativa - la natura e la consistenza delle esigenze cautelari.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di delitto ex art. 416 bis cod. pen. e quanto all'affermazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in riferimento ai reati ex art. 512 bis cod. pen.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata in riferimento ai reati di cui ai capi 4) e 6) e rinvia per nuovo giudizio su ta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/4/2021 il Tribunale del riesame di Potenza - adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17/3/2021 dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato all'associazione mafiosa denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]" operante in [OSCURATO:PERSONA] e in tutta la provincia di Matera e territori limitrofi fino al 2021, nonché per i delitti ex art. 512 bis cod. pen. contestati ai capi 4 e 6, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., pure costituenti titolo custodiale. Il quadro indiziario dei contestati reati, in particolare dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è stato tratteggiato in continuità con il già riconosciuto - in sede cautelare - carattere mafioso dell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'impugnata ordinanza ha riportato ampi brani tratti dall'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza, al fine di illustrare genesi e consistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. È stata quindi esaminata la piattaforma indiziaria direttamente riferita all'odierno indagato [OSCURATO:PERSONA], imprenditore edile, nonché nel settore dei servizi di manutenzione e pulizia dei villaggi turistici della costa materana, oltre che dipendente part-time del comune di [OSCURATO:PERSONA]. In tale attività imprenditoriale, il Tribunale del riesame ha illustrato che il [OSCURATO:PERSONA] imponeva la presenza della sua azienda ai gestori dei villaggi turistici, come era emerso dalle dichiarazioni rese dal direttore [OSCURATO:PERSONA] ai Carabinieri di Policoro nell'ottobre e novembre 2016, dopo avere subìto l'incendio di due vetture. Detto informatore aveva narrato dei difficili rapporti con gli imprenditori Fattorini, Direnzo e [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia era obbligato a mantenere per la vicinanza dei medesimi al boss [OSCURATO:PERSONA]. Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] sopportava oneri per l'appartenenza al clan, prestandosi ad assumere soggetti vicini o intranei ad esso, ma lucrava anche vantaggi derivanti dalla sua notoria vicinanza al vertice [OSCURATO:PERSONA], peraltro conclamata da numerose comunicazioni intercorse con il capo attraverso l'utenza della convivente di costui, [OSCURATO:PERSONA] (Dana), ampiamente riportate nell'impugnato provvedimento. Da ciò derivava al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di assicurarsi incarichi ed appalti contando sulla soggiacenza dei concorrenti, consapevoli della protezione mafiosa di cui egli godeva, così risultando alterata la dinamica della libera concorrenza imprenditoriale. Sono stati anche riportati stralci della deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel processo di primo grado riguardante il primo filone di indagine sul clan [OSCURATO:PERSONA], relativi alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA] (sodale apicale e cognato dello [OSCURATO:PERSONA]), a margine del quale l'odierno ricorrente aveva "consigliato" al Giannone di non accedere alle proposte di costui "altrimenti poi te li metti addosso": condotta che il collegio ha ritenuto particolar- mente scaltra, in quanto - a fronte di un apparente atteggiamento protettivo nei confronti del collega - in realtà era funzionale ad enfatizzare la pericolosità degli emissari associativi, così ponendosi il [OSCURATO:PERSONA] come intermediario occulto di eventuali richieste estorsive in danno del Giannone ad opera di Porcelli e Lopatriello, con i quali era in confidenza amicale. Sono state quindi riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subìto un affronto dal [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva pubblicamente schiaffeggiato in un bar: per sedarne la voglia di vendetta, [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Gerardo) gli aveva promesso che avrebbe fatto convocare [OSCURATO:PERSONA] dal padre dinanzi al quale il Wilk avrebbe potuto restituire l'affronto, ma la cosa non si era mai realizzata. Nell'occasione, al Wilk era stato detto di stare calmo, poiché "lui ci serve", intendendosi l'indagato. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono state individuate nel pericolo di recidivanza, tratto dalla tendenziale stabilità del vincolo associativo e dall'assenza di dati certi in ordine alla rescissione di tale vincolo ad opera dell'indagato. È stato inoltre affermato il pericolo di fuga del [OSCURATO:PERSONA], basato sul rilievo del trasferimento in Svizzera del medesimo a seguito del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione che saranno qui riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; inoltre si lamenta mancanza della motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive espresse in una memoria, nonché per travisamento della prova. Rileva il ricorrente che la costruzione del Tribunale del riesame non poggia su solide basi: l'episodio riferito dal Sansone riguarda gli imprenditori Fattorini e Direnzo, e non [OSCURATO:PERSONA], definito anzi un debole totalmente sottomesso agli [OSCURATO:PERSONA]. Ciò comunque attiene ad un pensiero del Sansone e non ad episodi sintomatici di adesione associativa.Non si è risposto ai rilievi difensivi in ordine al carattere stagionale e a tempo determinato delle assunzioni elencate nell'ordinanza impugnata, né si è provato che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la presunta appartenenza associativa dei lavoratori assunti, né infine si è indicato quali vantaggi abbia tratto l'indagato da tali assunzioni favorite dal clan [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA]- niello non risulta essere stata mai assunta a termini del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA]: le giustificazioni rese dai giudici sul punto sono elusive e congetturali. Il problema del carburante dei mezzi che il [OSCURATO:PERSONA] forniva al capo, il cui approvvigionamento era stato lasciato in carico allo stesso [OSCURATO:PERSONA] (tema che il Tribunale definisce non approfondito investigativamente), non può assu- mersi come uno schermo alla sudditanza dell'indagato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; né acquista rilievo il dato che costui (e non viceversa, come ritiene l'ordinanza) avesse appellato [OSCURATO:PERSONA] come "comparuccio mio". La scelta di affidarsi alla vigilanza di una ditta di sicurezza privata non è stata un espediente per allontanare sospetti di collusione con il clan mafioso, né è dato ricavare alcun indizio di adesione associativa dalla "similpiaggeria" del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], evocata nell'ordinanza. Contrasta la pretesa pervasività criminale del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto imprenditoriale l'esiguo numero di lavori appaltati alla ditta dell'indagato dal comune di Scanzano ionico, e sul punto la confutazione dell'impugnata ordi- nanza rende una risposta congetturale e di matrice sospettosa. È tale anche l'osservazione che il [OSCURATO:PERSONA] poteva assicurarsi incarichi e appalti ai quali i concorrenti rinunciavano a priori, conoscendo la posizione privilegiata dell'inda- gato. Quanto alla rinuncia al credito di C 200.000, la difesa ha rivendicato che la vicenda è consacrata negli atti del processo civile monitorio che aveva accertato un credito dell'azienda del [OSCURATO:PERSONA] pari a C 250.000, che l'indagato aveva definito con transazione abdicativa allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto contrattuale con il cliente, vero dominus dell'accordo, e certamente non per sottolineare il peso dell'associazione alle sue spalle ovvero, come ha accennato il Tribunale, per non infastidire il concorrente e più potente gruppo mafioso clan Scarcia. Ad ogni modo, secondo il ricorrente trattasi di una costru- zione illogica e contraddittoria, che non chiarisce affatto le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto recuperare l'intero credito con modalità violente, dovendosi invece accontentare di un pagamento parziale a fronte di un credito garantito da cambiali (come da documentazione allegata). Viene poi analizzato il contributo informativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ravvisando una contraddizione di fondo nel rilievo preli- minare che tale sodale era una figura di secondo piano, dunque non perfetta- mente a conoscenza dei rapporti tra i capi e gli affiliati, con particolare riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la conclusione probatoria - nondimeno tratta dalle propalazioni del collaboratore - per cui il [OSCURATO:PERSONA] era sempre presente e partecipava alle attività del gruppo, godendo di una specifica protezione. Si ribadisce poi che l'episodio dello schiaffo al Wilk non era addébitabile all'indagato, bensì al fratello [OSCURATO:PERSONA], come aveva chiarito lo stesso propalante in sede di escussione testimoniale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tirando le fila dei risultati probatori evincibili dalle dichiarazioni del Wilk, afferma il ricorrente non potersi affermare alcunché in merito alla partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA], e rileva che il collaboratore aveva finito per affer- mare che egli aveva sempre "immaginato" che questi [OSCURATO:PERSONA] davano qualcosa ad Aldo (inteso lo [OSCURATO:PERSONA]). Anche in ordine all'episodio dell'avvicinamento del Giannone, si denuncia che costui in sede dibattimentale ha affermato di avere "pensato" che forse il [OSCURATO:PERSONA] sapeva qualcosa, sicché un'impressione del teste è assurta al rango di certezza processuale pur a fronte di dati diametralmente opposti. A seguito di tali discrasie, il ricorrente evidenzia che le condotte ritenute indicative di appartenenza associativa non si conciliano con l'esegesi di legitti- mità del delitto ex art. 416 bis cod. pen., per il quale non rileva uno "status", bensì un ruolo dinamico e funzionale che connota l'appartenenza, strumentale al perseguimento di comuni fini criminosi. Anche la "messa a disposizione" deve essere funzionale ad accrescere la capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale: conclude il ricorso che tali tratti non emergono nella figura del [OSCURATO:PERSONA], né possono ricavarsi dalla rilevata sua "contiguità compiacente", riferita - a tutto concedere - all'esponente di vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] ma senza alcuna rilevanza in termini di conservazione o rafforzamento del gruppo criminale in sé. Viene anche esclusa l'inquadrabilità dell'azione dell'indagato nello schema del concorso esterno nell'associazione mafiosa, trattandosi di una condotta con tratti evanescenti che non evidenziano la volontà dell'agente di contribuire alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei reati contestati sub 4 e 6, o almeno della circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. Quanto all'imputazione provvisoria sub 4), si rileva la inconciliabilità logica con la contestazione sub 6), nel primo caso postulandosi l'apparente vendita delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA]. al dipendente [OSCURATO:PERSONA] i nel secondo caso attribuendosi a [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato, il ruolo di prestanome del marito. Difetterebbe il dolo specifico della fattispecie di reato per la rilevata inconciliabilità della finalità elusiva nelle due vicende. Quanto all'imputazione provvisoria sub 6), ci si duole che non si sia data contezza della finalità elusiva al momento della costituzione delle società fittiziamente intestate alla moglie dell'indagato, trattandosi di un momento sensibilmente anteriore a quello in cui si ipotizza l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa. Tale rilievo confligge almeno con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Inoltre, la motivazione è carente sotto il profilo dello scrutinio della provenienza delle risorse economiche impiegate per la costituzione delle società, oltre che sull'elemento psicologico del reato, considerando il tempo in cui sono nate dette società e quello, sopravvenuto, dell'adozione dei provvedimenti interdittivi della Prefettura di Matera, dai quali trarre il pericolo di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Infine, si è evidenziato che i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] sono precedenti alla data di costituzione delle società e non sono costituiti da reati tali da giustificare l'applicazione di misure di prevenzione. La contestazione cautelare di appartenenza ad associazione mafiosa, qui in esame, è una sopravvenienza rispetto alla data di costituzione delle società, e non contribuisce all'individuazione del dolo specifico richiesto dall'art. 512 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contestano le esigenze cautelari indicate nell'impugnata ordinanza. La prima censura riguarda il dato che il primo GIP - quello di Matera - che si era occupato del [OSCURATO:PERSONA] a seguito del fermo, non aveva convalidato la misura precautelare per insussistenza del pericolo di fuga, rilevando che l'indagato aveva dormito soltanto una notte in Svizzera per motivi di lavoro. Anche il GIP di Potenza, in sede di emissione della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., non aveva ipotizzato il rischio di fuga, ma soltanto il pericolo di reiterazione criminosa. Si contesta dunque la riesumazione da parte del Tribunale del riesame di un'esigenza cautelare esclusa da entrambi i giudici dell'ordinanza genetica. Il rischio di recidivazione si basa su argomentazioni apodittiche e conget- turali, come quelle che hanno supportato l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza, né è dato cogliere qualcosa di più consistente nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri dall'informatore [OSCURATO:PERSONA], riportate nel paragrafo dedicato all'illustrazione delle esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo e nei conseguenti riflessi in merito alle aggravanti ex art. 416 bis.1 cod. pen., nei termini che seguono. Sussistono i dedotti vizi di legittimità con riferimento alla ritenuta sussi- stenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., essenzialmente per la mancanza di convincenti risposte a specifiche doglianze difensive. 1.1. Rileva il ricorrente che l'episodio riferito dal direttore [OSCURATO:PERSONA] riguardava gli imprenditori Fattorini e Direnzo, e non il [OSCURATO:PERSONA], definito anzi nell'ordinanza custodiale un debole totalmente sottomesso agli [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, non si registrano prese di posizione del Tribunale del riesame, che sorvolando sul rilievo - aderente alla realtà - che le dichiarazioni del Sansone ai Carabinieri di Policoro riguardavano esclusivamente Fattorini e Direnzo, pur citando il [OSCURATO:PERSONA] come fornitore del servizio di pulizia del villaggio turistico, ha inteso illogicamente dapprima definire l'indagato in totale sudditanza degli [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, lo ha indicato come soggetto portatore di un ruolo in seno alla consorteria e di conseguenti vantaggi derivanti dall'appartenenza al clan. L'incertezza sull'inquadramento della posizione del [OSCURATO:PERSONA] affiora anche nelle valutazioni dell'ordinanza riguardanti l'assunzione dei lavoratori, sia per non essere provato che l'indagato ne conoscesse la presunta appartenenza associativa, sia per non essere stati indicati i vantaggi che egli aveva tratto da tali assunzioni favorite dal clan [OSCURATO:PERSONA], come rilevano i difensori. Anche le valutazioni dei giudici del riesame in merito al contributo informativo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - precisato che la credibilità del medesimo non può essere minata dalla mera constatazione per cui l'episodio dello schiaffo era da attribuire a [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'indagato, come aveva rettificato lo stesso Wilk - non risultano di sicura pregnanza nel senso di attestare l'adesione associativa del [OSCURATO:PERSONA], quanto indicative della vicinanza opportunistica del clan all'imprenditore, che serviva agli [OSCURATO:PERSONA] (infatti al Wilk era stato detto di stare calmo, poiché "lui ci serve"). Il Tribunale del riesame richiama l'informatore Sansone ed il teste Giannone, in quanto costoro hanno attestato una vicinanza dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], ma nulla oppone ai rilievi difensivi per cui le condotte dell'indagato, in varie circostanze, più che inquadrarsi in un'ottica associativa, sembrano piuttosto ispirate ad un rapporto personale tra i due, anche di tipo confidenziale (in tal senso deponendo l'appellativo "comparuccio mio" di cui alla captazione del 26/6/2017 - pag. 47 ordinanza, che risulta effettivamente pronunciato dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva all'indagato un ennesimo servigio).Invero, gli indizi che i giudici cautelari hanno ritenuto indicativi di adesione associativa sono allo stato passibili di ambigua interpretazione, sia nella loro consistenza oggettiva, sia nel significato di vicinanza personale ovvero estesa all'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'indagato. Si ritiene necessario approfondire il profilo della vicinanza tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], onde escludere che si tratti di un mero rapporto di natura personale, sia pure caratterizzato da reciproca convenienza, e che l'indagato non abbia inteso apportare alcun contributo causale alla realizzazione del programma associativo del clan, poiché in tal caso dovrebbe negarsi rilevanza penale a tale vicinanza. Infatti, la mera "vicinanza" dell'imputato ad un boss mafioso non costituisce elemento dotato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria mafiosa. 1.2. In tale prospettiva, ci si deve chiedere che tipo di rapporto emerga dal descritto compendio indiziario, essendo necessario dimostrare - con un quali- ficato grado di probabilità, connaturato alla presente fase cautelare - una parte- cipazione associativa caratterizzata dalla stabilità del vincolo e dall'assunzione di un preciso ruolo nell'ambito organizzativo, in alternativa potendosi adombrare un concorso esterno all'associazione mafiosa in questione, ovvero ancora può farsi questione di una mera "contiguità compiacente" del [OSCURATO:PERSONA] riferita alla persona dello [OSCURATO:PERSONA], come rileva la difesa. L'accoglimento della prima opzione da parte del Tribunale del riesame non risulta allo stato saldamente ancorata ai dati indiziari ed immune dalle critiche avanzate dalla difesa, che non hanno ricevuto tranquillante spiegazione nel corpo dell'impugnata ordinanza. Nel riesaminare in tale ottica, con maggiore approfondimento, le condotte del [OSCURATO:PERSONA] che si assumono di rilievo penale, si deve focalizzare l'indagine sugli elementi che possano asseverare un effettivo inserimento dell'indagato nell'organismo associativo, ed il ruolo a costui attribuito, ovvero verificare l'eventuale ricorrenza della figura dell'imprenditore "colluso", che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 25674; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683). Il rilievo della "messa a disposizione" di una persona nei confronti della associazione mafiosa è stato da ultimo riaffermato, nell'elaborazione giurispru- denziale di questa Corte, nel senso che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteri- stiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Ma la "messa a disposizione" - qualora non caratterizzata dall'inserimento organico e stabile nella compagine associativa - non è sufficiente a configurare il cosiddetto "concorso esterno" all'associazione mafiosa, che si realizza quando la persona, priva di affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, 'specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizza- zione, anche parziale, del programma criminoso (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181). In sede cautelare, peraltro, si è chiarito che «La partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organiz- zazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo parti- colare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.» (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475). Per il concorrente esterno, dunque, la condotta è punibile se la condi- visione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio (Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423). La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458). 2. A diversa conclusione deve giungersi per le imputazioni provvisorie ex art. 512 bis cod. pen., per le quali la sussistenza di un valido quadro indiziario è stata convincentemente descritta dall'impugnata ordinanza. 2.1. La critica per la quale non si è provata la finalità elusiva richiesta dalla fattispecie in contestazione non coglie nel segno. I dati fattuali evidenziati dal Tribunale del riesame, quanto alla contesta- zione sub 4), consistono nell'intestazione fittizia effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società Sacal, che era stata amministrata dall'indagato fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'ordinanza impugnata ha evidenziato che, cronologicamente, tale passaggio seguiva la notifica al [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti antimafia emessi dal Prefetto di Matera, nei confronti delle società SMAG [OSCURATO:PERSONA]. (provvedi- mento notificato il 12/8/2020) e 2C [OSCURATO:PERSONA]. (provvedimento notificato il 9/7/2020), entrambe amministrate dalla moglie dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]- chiaro. Se ne è dedotto che la tempistica dell'intestazione della Sacal intendeva prevenire il rischio di una misura interdittiva a carico di tale azienda, che veniva fittiziamente trasferita ad un soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ruolo di magazziniere nella società 2C ed operava nel settore di pulizia e sanificazione, ma era privo di competenze amministrative: infatti anche dopo il passaggio di mano, il [OSCURATO:PERSONA] aveva regolarmente continuato a seguire i lavori appaltati alla società ceduta, istruendo il [OSCURATO:PERSONA] sul da farsi (sono stati registrati ben 940 contatti telefonici tra i due nel suddetto periodo), a dimostrazione che l'effettiva gestione societaria era rimasta nelle mani dell'indagato. Quanto all'imputazione provvisoria sub 6), si è rilevato che la formale veste di amministratrice della moglie dell'indagato non corrispondeva alla realtà della situazione, che vedeva impegnato sempre il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività aziendali, ed anche i beni strumentali delle società della donna risultavano impiegati in appalti gestiti in prima persona dall'indagato, tramite le ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La coincidenza temporale della finalità elusiva con il momento di costi- tuzione delle società fittiziamente intestate alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] è di impossibile verifica allo stato degli atti consultabili da questa Corte, non essendo nota la data di costituzione di tali società ed essendo il tempus commissi delicti indicato in termini ampi nell'imputazione cautelare, dal maggio 2016 a tutt'oggi. È però noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 7 agosto I0 1992 n. 356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene 'realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). Nel prosieguo delle indagini, sarà necessario approfon- dire questo profilo, anche alla luce degli arresti di legittimità che richiedono livelli di compatibilità cronologica tra le operazioni economiche investigate e le finalità antigiuridiche che si intendono raggiungere. 2.2. Per entrambe le contestazioni in esame, a seguito dell'annullamento del capo degli indizi del delitto ex art. 416 bis cod. pen., deve essere riesaminata la sussistenza della ritenuta aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., senza pregiudizio per la tenuta indiziaria del delitto ex art. 512 bis cod. pen. 3. La valutazione sulle esigenze cautelari necessariamente risente dell'intervenuto annullamento del titolo custodiale associativo (oltre che delle aggravanti di mafia, contestate a corredo delle imputazioni sub 4 e 6) che dava luogo all'operatività delle presunzioni di pericolosità ed adeguatezza esclusiva della massima misura coercitiva. Pertanto, il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del primo, e sarà cura del giudice di rinvio verificare - dopo il nuovo esame della gravità indiziaria dell'imputazione associativa - la natura e la consistenza delle esigenze cautelari. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di delitto ex art. 416 bis cod. pen. e quanto all'affermazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in riferimento ai reati ex art. 512 bis cod. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. contestata in riferimento ai reati di cui ai capi 4) e 6) e rinvia per nuovo giudizio su ta
Sentenza Cassazione n. 47441/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris