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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28019/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cessazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, sul presupposto dell'essere stata la continuazione ritenuta già insussistente in sede di cognizione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Fili,ppelli, tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 127, 666, 178 lett. c) cod. proc. penylamenta il difensore di non avere ricevuto notifica del decreto di citazione per l'udienza, pur risultando dagli atti nominato difensore di fiducia, con conseguente violazione del diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Osserva il difensore che l'assunto secondo cui la continuazione sarebbe stata ritenuta insussistente già in sede cognitiva è erroneo, trascurandosi, invero, la sentenza della Corte di cassazione del 20 gennaio 2023 che, nel determinare il passaggio in giudicato della seconda sentenza di cui alla richiesta di unificazione, Neva che il tema della continuazione, come precisato dai ricorrenti, non è stato oggetto di richiesta degli appellanti; e che, quindi, sul punto non può dirsi formato il giudicato che impedirebbe di chiedere il riconoscimento in sede esecutiva.

Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato.

Invero, dagli atti non risulta essere stata effettuata la notifica del decreto di citazione per l'udienza in cui si è deciso sulla richiesta di continuazione al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza è, quindi, affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione di disposizione concernente la partecipazione del difensore, che non è stato posto in grado di partecipare all'udienza in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (ex art. 666, cornma 4, cod. proc. pen.).

Nullità, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez, n. 'L 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, in. 54869 del 05/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274556).

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dovrà, poi, confrontarsi con la sentenza di questa Sezione in data 20 gennaio 2023, che - a p. 51 - rileva «che il ricorso ha dimostrato che il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione per impedire che venisse riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo oggetto della precedente sentenza irrevocabile e quello contestato nel presente processo» e che «il tema della continuazione - come precisato dai ricorrenti - non è stato oggetto delle richieste degli appellanti e, quindi, non può ritenersi che sull'assenza di continuazione si possa formare un giudicato che impedisca al condannato di chiederne il riconoscimento al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen.».

2. Vanno disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cessazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, sul presupposto dell'essere stata la continuazione ritenuta già insussistente in sede di cognizione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Fili,ppelli, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 127, 666, 178 lett. c) cod. proc. penylamenta il difensore di non avere ricevuto notifica del decreto di citazione per l'udienza, pur risultando dagli atti nominato difensore di fiducia, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Osserva il difensore che l'assunto secondo cui la continuazione sarebbe stata ritenuta insussistente già in sede cognitiva è erroneo, trascurandosi, invero, la sentenza della Corte di cassazione del 20 gennaio 2023 che, nel determinare il passaggio in giudicato della seconda sentenza di cui alla richiesta di unificazione, Neva che il tema della continuazione, come precisato dai ricorrenti, non è stato oggetto di richiesta degli appellanti; e che, quindi, sul punto non può dirsi formato il giudicato che impedirebbe di chiedere il riconoscimento in sede esecutiva. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato. Invero, dagli atti non risulta essere stata effettuata la notifica del decreto di citazione per l'udienza in cui si è deciso sulla richiesta di continuazione al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è, quindi, affetta da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione di disposizione concernente la partecipazione del difensore, che non è stato posto in grado di partecipare all'udienza in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza (ex art. 666, cornma 4, cod. proc. pen.). Nullità, che, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez, n. 'L 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, in. 54869 del 05/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274556). La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dovrà, poi, confrontarsi con la sentenza di questa Sezione in data 20 gennaio 2023, che - a p. 51 - rileva «che il ricorso ha dimostrato che il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione per impedire che venisse riconosciuta la continuazione tra il delitto associativo oggetto della precedente sentenza irrevocabile e quello contestato nel presente processo» e che «il tema della continuazione - come precisato dai ricorrenti - non è stato oggetto delle richieste degli appellanti e, quindi, non può ritenersi che sull'assenza di continuazione si possa formare un giudicato che impedisca al condannato di chiederne il riconoscimento al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen.». 2. Vanno disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così decis
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