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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16567/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'accoglimento e l'annullamento con rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 116 e 628 cod. pen. per il Cherkaoui; 73, comma 1, d.

P. R. 9-10-1990, n. 309 per il [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non sussiste il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e il reato diverso effettivamente realizzato, poiché i complici, Decè e Martinelli, avrebbero posto in essere la rapina anche se il Cherkaoui si fosse rifiutato di trasportare l'autovettura di provenienza illecita, poiché, dato il loro spessore delinquenziale, non avrebbero certo rinunciato al loro proposito criminoso solo per il timore di un controllo su strada da parte delle Forze dell'ordine.

È d'altronde indimostrato che il delitto di rapina fosse stato studiato e pianificato in precedenza da tutti e tre i correi e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che il furto sarebbe avvenuto proprio quella sera ad opera del Decè e del Martinelli.

L'imputato, infatti, non ha mai dichiarato di aver avuto consapevolezza del fatto che l'autovettura da trasportare sarebbe stata rubata proprio quel giorno, essendo a conoscenza solamente della provenienza illecita del veicolo e non essendogli nemmeno stato comunicato il luogo dove avrebbe dovuto trasportarlo.

E infatti il ricorrente era preceduto dal Decè che lo avrebbe guidato verso una destinazione a lui sconosciuta.

A maggior ragione il ricorrente era ignaro delle modalità con cui era stata sottratta l'autovettura e non si era rappresentato il reato diverso e più grave commesso dai correi come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto e cioè del delitto di ricettazione dell'auto.

La motivazione della sentenza impugnata ha omesso una attenta e puntuale verifica sul giudizio di colpevolezza, nonché sulla corretta attribuzione alla fattispecie concreta in disamina del nomen iuris ex art.648 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 73 comma 5

I. stup.

Erroneamente infatti la Corte d'appello ha censurato la mancata richiesta di assoluzione, poichè nei motivi di gravame il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere la riqualificazione giuridica dei fatti ex art. 73, comma 5,

I. stup., senza contestare la sussistenza dei fatti stessi.

D'altronde dagli atti di indagine non emerge affatto che il ricorrente abbia agito in concorso con un altro soggetto, poiché i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il suo presunto complice non sono mai stati accertati e non è pertanto possibile affermare che i due operassero in concorso piuttosto che autonomamente, anche perché è stato appurato che in alcune occasioni l'imputato ha ceduto personalmente modiche quantità di sostanza stupefacente ad altri soggetti, in numero comunque inferiore a

10. Non è nemmeno emerso che l'attività di spaccio sia stata perpetrata continuativamente, per un ampio lasso di tempo e addirittura per almeno quattro anni, poiché tutti i soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto la sostanza dal [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che si è trattato di singole, sporadiche occasioni.

I consumatori che invece hanno parlato di un approvvigionamento costante e continuativo si sono sempre riferiti a un altro fornitore.

Non vi è nemmeno la prova certa che l'imputato avesse la disponibilità di un importante quantitativo di cocaina, poiché l'unico elemento di prova è costituito dalle dichiarazioni del Raimondi, senza alcun riscontro oggettivo.

Ciò che è emerso è soltanto che l'imputato ha ceduto in alcune occasioni modiche quantità di sostanza stupefacente a un numero esiguo di soggetti e nulla di più, donde la lieve entità del fatto.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez.

U., 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).

2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che, dal punto di vista dell'imputato, la rapina consumata dai correi appariva un prevedibile sviluppo dell'azione criminosa rispetto alla quale il Cherkaoui aveva prestato il consenso (furto di autovettura ad opera dei due complici).

Ed infatti è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver svolto in precedenza "servizi analoghi" in favore dei due coimputati.

Va anche segnalato che Cherkaoui, una volta salito a bordo dell'auto Wv maggiolone, unitamente ai complici, percorse con loro un certo tratto di strada e ricevette indicazioni dettagliate in merito ai suoi compiti e alle modalità di attivazione del sistema di antifurto satellitare.

In quel contesto gli autori materiali del fatto erano in possesso di un'arma e la lunga attesa in auto era certamente stata preventivata e rappresentata all'imputato, che infatti, nell'arco delle due ore di attesa, non contattò mai i complici al telefono.

In siffatte circostanze, la realizzazione della rapina ai danni del proprietario dell'autovettura appariva certamente un prevedibile sviluppo dell'azione criminosa cui il Cherkaoui aveva aderito, essendovi, in quel contesto, la possibilità di prospettarsi che le modalità per impossessarsi dell'autovettura della vittima designata prevedevano il ricorso alla violenza e alla minaccia ai danni del soggetto passivo, poiché i complici erano armati, anche se di una pistola giocattolo.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez.

U, 25-11- 1995, Facchini, Rv. 203767).

3. La censura formulata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata.

Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez.

U, n. 35737 del 24-6-2010; Sez.

U., 27-9-2018, Murolo).

Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che la vicenda relativa all'acquisto, da parte dell'imputato, di 20 grammi di sostanza stupefacente, nell'agosto 2020, era stata riferita dal Raimondi in maniera estremamente dettagliata, in considerazione dell'esistenza di stretti rapporti tra l'imputato e il propalante, che aveva reso dichiarazioni a contenuto potenzialmente autoindiziante, avendo ammesso di aver accompagnato l'imputato in occasione di acquisti di sostanza stupefacente.

Già il fatto relativo all'acquisto, in un'unica circostanza, di 20 grammi di cocaina, per un corrispettivo di 1200 euro, renderebbe problematica la riconducibilità dell'episodio nell'ambito del comma 5 dell'art. 73.

Per di più, il fatto non riveste connotati di episodicità, essendo emersa dalle dichiarazioni degli acquirenti un'attività di spaccio, ad opera dell'imputato, risalente nel tempo, poiché un acquirente aveva riferito di acquisti tra il 2007 e il 2008; altri dal 2008 fino al dicembre del 2010, con cadenza di una - due volte a settimana.

Gli acquirenti individuati nel capo d'imputazione sono 10; molti di questi erano clienti stabili; era altresì emerso che l'imputato si serviva, per lo svolgimento dell'attività illecita, di un altro soggetto, cui affidava l'incarico di procedere alle consegne agli acquirenti.

L'imputato disponeva di una piazza di spaccio e di una rete di fornitori e dunque agiva nell'ambito di un sistema organizzato funzionale alla gestione della "piazza di spaccio".

Il ricorrente, che operava sul mercato da anni, aveva una molteplicità di clienti stabili ed era sempre riuscito ad assicurare la fornitura, segno della disponibilità a monte di canali diversificati di approvvigionamento.

Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

4. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento e l'annullamento con rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 116 e 628 cod. pen. per il Cherkaoui; 73, comma 1, d. P. R. 9-10-1990, n. 309 per il [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non sussiste il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e il reato diverso effettivamente realizzato, poiché i complici, Decè e Martinelli, avrebbero posto in essere la rapina anche se il Cherkaoui si fosse rifiutato di trasportare l'autovettura di provenienza illecita, poiché, dato il loro spessore delinquenziale, non avrebbero certo rinunciato al loro proposito criminoso solo per il timore di un controllo su strada da parte delle Forze dell'ordine. È d'altronde indimostrato che il delitto di rapina fosse stato studiato e pianificato in precedenza da tutti e tre i correi e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che il furto sarebbe avvenuto proprio quella sera ad opera del Decè e del Martinelli. L'imputato, infatti, non ha mai dichiarato di aver avuto consapevolezza del fatto che l'autovettura da trasportare sarebbe stata rubata proprio quel giorno, essendo a conoscenza solamente della provenienza illecita del veicolo e non essendogli nemmeno stato comunicato il luogo dove avrebbe dovuto trasportarlo. E infatti il ricorrente era preceduto dal Decè che lo avrebbe guidato verso una destinazione a lui sconosciuta. A maggior ragione il ricorrente era ignaro delle modalità con cui era stata sottratta l'autovettura e non si era rappresentato il reato diverso e più grave commesso dai correi come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto e cioè del delitto di ricettazione dell'auto. La motivazione della sentenza impugnata ha omesso una attenta e puntuale verifica sul giudizio di colpevolezza, nonché sulla corretta attribuzione alla fattispecie concreta in disamina del nomen iuris ex art.648 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla omessa qualificazione giuridica dei fatti ex art. 73 comma 5 I. stup. Erroneamente infatti la Corte d'appello ha censurato la mancata richiesta di assoluzione, poichè nei motivi di gravame il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere la riqualificazione giuridica dei fatti ex art. 73, comma 5, I. stup., senza contestare la sussistenza dei fatti stessi. D'altronde dagli atti di indagine non emerge affatto che il ricorrente abbia agito in concorso con un altro soggetto, poiché i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il suo presunto complice non sono mai stati accertati e non è pertanto possibile affermare che i due operassero in concorso piuttosto che autonomamente, anche perché è stato appurato che in alcune occasioni l'imputato ha ceduto personalmente modiche quantità di sostanza stupefacente ad altri soggetti, in numero comunque inferiore a 10. Non è nemmeno emerso che l'attività di spaccio sia stata perpetrata continuativamente, per un ampio lasso di tempo e addirittura per almeno quattro anni, poiché tutti i soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto la sostanza dal [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che si è trattato di singole, sporadiche occasioni. I consumatori che invece hanno parlato di un approvvigionamento costante e continuativo si sono sempre riferiti a un altro fornitore. Non vi è nemmeno la prova certa che l'imputato avesse la disponibilità di un importante quantitativo di cocaina, poiché l'unico elemento di prova è costituito dalle dichiarazioni del Raimondi, senza alcun riscontro oggettivo. Ciò che è emerso è soltanto che l'imputato ha ceduto in alcune occasioni modiche quantità di sostanza stupefacente a un numero esiguo di soggetti e nulla di più, donde la lieve entità del fatto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che, dal punto di vista dell'imputato, la rapina consumata dai correi appariva un prevedibile sviluppo dell'azione criminosa rispetto alla quale il Cherkaoui aveva prestato il consenso (furto di autovettura ad opera dei due complici). Ed infatti è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver svolto in precedenza "servizi analoghi" in favore dei due coimputati. Va anche segnalato che Cherkaoui, una volta salito a bordo dell'auto Wv maggiolone, unitamente ai complici, percorse con loro un certo tratto di strada e ricevette indicazioni dettagliate in merito ai suoi compiti e alle modalità di attivazione del sistema di antifurto satellitare. In quel contesto gli autori materiali del fatto erano in possesso di un'arma e la lunga attesa in auto era certamente stata preventivata e rappresentata all'imputato, che infatti, nell'arco delle due ore di attesa, non contattò mai i complici al telefono. In siffatte circostanze, la realizzazione della rapina ai danni del proprietario dell'autovettura appariva certamente un prevedibile sviluppo dell'azione criminosa cui il Cherkaoui aveva aderito, essendovi, in quel contesto, la possibilità di prospettarsi che le modalità per impossessarsi dell'autovettura della vittima designata prevedevano il ricorso alla violenza e alla minaccia ai danni del soggetto passivo, poiché i complici erano armati, anche se di una pistola giocattolo. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11- 1995, Facchini, Rv. 203767). 3. La censura formulata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez. U, n. 35737 del 24-6-2010; Sez. U., 27-9-2018, Murolo). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che la vicenda relativa all'acquisto, da parte dell'imputato, di 20 grammi di sostanza stupefacente, nell'agosto 2020, era stata riferita dal Raimondi in maniera estremamente dettagliata, in considerazione dell'esistenza di stretti rapporti tra l'imputato e il propalante, che aveva reso dichiarazioni a contenuto potenzialmente autoindiziante, avendo ammesso di aver accompagnato l'imputato in occasione di acquisti di sostanza stupefacente. Già il fatto relativo all'acquisto, in un'unica circostanza, di 20 grammi di cocaina, per un corrispettivo di 1200 euro, renderebbe problematica la riconducibilità dell'episodio nell'ambito del comma 5 dell'art. 73. Per di più, il fatto non riveste connotati di episodicità, essendo emersa dalle dichiarazioni degli acquirenti un'attività di spaccio, ad opera dell'imputato, risalente nel tempo, poiché un acquirente aveva riferito di acquisti tra il 2007 e il 2008; altri dal 2008 fino al dicembre del 2010, con cadenza di una - due volte a settimana. Gli acquirenti individuati nel capo d'imputazione sono 10; molti di questi erano clienti stabili; era altresì emerso che l'imputato si serviva, per lo svolgimento dell'attività illecita, di un altro soggetto, cui affidava l'incarico di procedere alle consegne agli acquirenti. L'imputato disponeva di una piazza di spaccio e di una rete di fornitori e dunque agiva nell'ambito di un sistema organizzato funzionale alla gestione della "piazza di spaccio". Il ricorrente, che operava sul mercato da anni, aveva una molteplicità di clienti stabili ed era sempre riuscito ad assicurare la fornitura, segno della disponibilità a monte di canali diversificati di approvvigionamento. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 4. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen
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