CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 39509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa il 17 novembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui A. Z. è stato íycondannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 572 e 582 - 585 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 178, comma 1 lett. a), 34, 36 e 37 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la dottoressa B.F. componente del Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata, era già stata chiamata, quale componente del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento n. omissis a valutare la posizione del medesimo ricorrente in ordine allo stesso fatto. Premesso che i fatti da luglio 2015 a dicembre 2018 sono stati oggetto del decreto del Tribunale per i minorenni, di cui faceva parte la I B.F. L e quelli da luglio 2015 a febbraio 2019 sono stati esaminati dal Giudice dell'udienza preliminare] D.B. Lin primo grado e dalla Corte di appello, di cui è stata componente I B.F. L il ricorrente ha dedotto che sussistono l'identità e la sovrapponibilità per quasi l'intero arco temporale pluriennale delle circostanze storiche contemplate dai procedimenti richiamati. Nella sentenza di primo grado del presente procedimento, infatti, si evidenzia che i fatti storici relativi alle aggressioni consumate da luglio 2015 fino al 28 febbraio 2019, data di emissione della I omissis tsi collegavano in continuità esecutiva alle analoghe e più recenti condotte di sopraffazione. Il ricorrente ha poi evidenziato che il primo momento per far valere l'incompatibilità della D.B. è stato quello del ricorso per cassazione proposto, avendo avuto contezza della identità dei componenti della Corte di appello solo a seguito dell'avvenuto deposito della sentenza e dell'estrazione di copia della stessa, versandosi in procedimento svolto con modalità cartolari, in assenza delle parti. 3. Il 20 ottobre 2025 è pervenuta memoria di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con cui il ricorrente ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Costituisce affermazione risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina, in via di principio, la nullità del 2provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. del codice di rito. Né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata con il concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). Si è anche precisato che, una volta effettuata dalla parte interessata la dichiarazione di ricusazione, la violazione — da parte del giudice nei cui confronti la ricusazione sia stata accolta — del divieto, stabilito dall'art. 42, comma 1, cod. proc. pen., di compiere alcun atto del procedimento, comporta la nullità della decisione che il giudice abbia ciononostante pronunciato (o concorso a pronunciare), ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a) del codice di rito; nullità che è destinata a prodursi anche nel caso di violazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., allorché il giudice ricusato non si sia astenuto dal pronunciare sentenza e la ricusazione sia stata (solo) successivamente accolta (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734 - 01). Dalla ricognizione del sistema così effettuata emerge, dunque, che l'inosservanza del dovere di astensione gravante sul giudice nei casi previsti dall'art. 36 cod. proc. pen., tra i quali rientra — per quanto qui interessa — l'incompatibilità derivante dal compimento degli atti del procedimento indicati nell'art. 34, deve essere fatta valere ad iniziativa della parte interessata mediante l'istituto della ricusazione, non essendo altrimenti sanzionabile sul piano processuale. Nel caso in esame, la parte non ha proposto la ricusazione del Giudice, con la conseguenza che non può dolersi della dedotta incompatibilità con il presente ricorso. 2.1. Siffatta conclusione non è inficiata dal richiamo effettuato dal ricorrente a due precedenti pronunce di questa Corte, secondo cui, in tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilità a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata "de plano" da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità, stante l'impraticabilità della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullità assoluta del provvedimento. 3In entrambe le anzidette pronunce si è evidenziato che il procedimento era stato trattato con procedura de plano, così che la ragione di incompatibilità e la correlata violazione del dovere di astensione sì erano manifestate ed erano state rese conoscibili all'interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta parte inaudita, «in tal modo pregiudicando definitivamente la facoltà di ricusazione del giudice di cui la parte si sarebbe avvalsa, se fosse stata posta in grado di conoscerne preventivamente le ragioni motive» (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rodia, Rv. 287065 - 01; Sez. 1, n. 19643 del 02/04/2019, Brancato, Rv. 275844 - 01). Proprio al fine di escludere che possa rimanere priva di tutela la legittima pretesa della parte di far valere la causa di incompatibilità, che avrebbe imposto al giudice di astenersi dalla decisione idonea a definire il grado del giudizio, si è affermata la nullità del provvedimento decisorio con la correlata legittimazione a far valere il vizio con il ricorso per cassazione. Nel caso in esame, invece, il procedimento è stato trattato non de plano, ma con procedura cartolare e la parte, a cui è stata comunicata la data dell'udienza di trattazione del ricorso, ha avuto la possibilità di chiederne la celebrazione in presenza e di informarsi sulla composizione del Collegio giudicante. Ne discende che, a differenza della procedura de plano, la parte ha avuto la possibilità di proporre la procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen. 3. Fermo restando il superiore e dirimente rilievo, può aggiungersi che, perché si verifichi l'incompatibilità dedotta dal ricorrente, è necessario che il giudice abbia manifestato in due diversi procedimenti il proprio convincimento sui medesimi fatti oggetto dell'imputazione. Al riguardo, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 283 del 14 luglio 2000, cìtata dal difensore, ha precisato che la ricusazione è proponibile se "il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto". Nel caso in esame, i fatti e i destinatari non erano i medesimi. Nel procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni l'oggetto erano i comportamenti dei genitori nei confronti della figlia, commessi sino a dicembre 2018. Il presente procedimento concerne le condotte maltrattanti dell'imputato, commesse da ottobre a dicembre 2020 ai danni della convivente more uxorio A. K. ). 44. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MGiuseppina A. R. Pacilli E ci [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] O 9 D I C 2025 IL 5