CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09556/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 28 giugno 2023, la Cotte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2022, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'ari:. 186, co. 7, d.lgs. 285/1992. Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte territoriale aveva già evidenziato come le modalità della condotta e la personalità negativa del reo fossero incompatibili con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale dato atto che l'ipotesi di non punibilità non risultava riconoscibile per via delle gravi modalità della condotta, evidenziando che l'odierno ricorrente aveva riportato altre condanne per il reato di rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza e di resistenza a pubblico ufficiale. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che la misura della pena è ancorata concretamente a tutti gli elementi di cut all'art. 133 compiutamente indicati, con esaustiva motivazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere e tensore Il