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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30743/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 09/06/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bari che, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato al Convertino, imputato del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 216, comma 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223 legge fall., la pena di anni 2 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata e ridotta la pena per il rito.

2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta l'omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto presenta profili di inammissibilità.

2. La censura con la quale si lamenta la mancanza o insufficienza di motivazione della sentenza in verifica in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con le ineccepibili argomentazioni spese dal giudice di merito allorché ha correttamente spiegato le ragioni che lo hanno indotto alla decisione, puntualmente individuate negli atti di indagine contenuti nel fascicolo della pubblica accusa, rappresentati dalla relazione del curatore, dalla relazione a firma del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, dalla risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda dalla quale non era conseguita la restituzione del denaro, dei beni mobili e dei macchinari ceduti, dall'omesso deposito dei libri e delle scritture contabili che aveva impedito l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

3. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito che, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., applica la pena su richiesta delle parti, possa essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia, al contrario, evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622-01), profilo questo che, nel caso di specie, non si rileva. 3.1 Nella specie, per quanto dianzi evidenziato, la motivazione della sentenza impugnata è articolata con modalità tali da far ritenere, senza necessità di ulteriori e più analitiche disamine al riguardo, che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082- 01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085-01).

4. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 111 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 09/06/2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bari che, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato al Convertino, imputato del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 216, comma 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223 legge fall., la pena di anni 2 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata e ridotta la pena per il rito. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta l'omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto presenta profili di inammissibilità. 2. La censura con la quale si lamenta la mancanza o insufficienza di motivazione della sentenza in verifica in ordine alla insussistenza delle circostanze rilevanti ai fini del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con le ineccepibili argomentazioni spese dal giudice di merito allorché ha correttamente spiegato le ragioni che lo hanno indotto alla decisione, puntualmente individuate negli atti di indagine contenuti nel fascicolo della pubblica accusa, rappresentati dalla relazione del curatore, dalla relazione a firma del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, dalla risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda dalla quale non era conseguita la restituzione del denaro, dei beni mobili e dei macchinari ceduti, dall'omesso deposito dei libri e delle scritture contabili che aveva impedito l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 3. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito che, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., applica la pena su richiesta delle parti, possa essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia, al contrario, evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622-01), profilo questo che, nel caso di specie, non si rileva. 3.1 Nella specie, per quanto dianzi evidenziato, la motivazione della sentenza impugnata è articolata con modalità tali da far ritenere, senza necessità di ulteriori e più analitiche disamine al riguardo, che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082- 01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085-01). 4. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 111 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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