Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25094/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

fensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto le istanze di detenzione domiciliare speciale ex art. 16-novies d.l. 15gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, edi differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzionedomiciliare, ex art. 47-ter ord. pen. e 147 cod. pen., presentate dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il condannato è un collaboratore di giustizia e sta espiando la pena di 7 annie 7 mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del9 maggio 2023.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di detenzione domiciliarespeciale rilevando che non può formularsi prognosi favorevole di cessatapericolosità sociale, perché a carico del condannato pendono un procedimentoper associazione mafiosa (con condanna in primo grado in cui è riconosciutoresponsabile del reato per il periodo dal 2019 al 2021), ed un reato in materia diarmi commesso in contesto di criminalità organizzata, risalente a maggio 2023, esuccessivo, peraltro, ad una precedente ammissione alla detenzione domiciliare;inoltre, il soggetto ha reiteratamente violato le prescrizioni della misura degliarresti domiciliari, manca quindi uno scrutinio favorevole in ordine al processo direvisione critica rispetto ai reati.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto anche l'istanza di differimento penaper ragioni di salute sostenendo che non si ravvisa un quadro patologico tale dalegittimare detta misura, in quanto il condannato è affetto soltanto da unarilevante deflessione del tono dell'umore, da una polarizzazione ideativa sulleproblematiche personali, da difficoltà nella concentrazione ed insonnia; lecondizioni di salute, pertanto, non sono tali da consentire di disporre la misura.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell'istanza di differimento pena per motivi di saluteevidenziando che la relazione sanitaria del 4 aprile 2025 acquisita dal Tribunalesi è espressa per l'incompatibilità con il regime carcerario delle condizionipsichiche del condannato, perché l'ambiente carcerario potrebbe determinare unsignificativo peggioramento del quadro clinico con rischio di ideazione suicidaria ecomportamenti autolesivi; ciò nonostante, il Tribunale si è discostato dall'esitodella relazione.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare speciale, perché lapericolosità del condannato è stata fondata in modo generico sui precedentipenali e sui carichi pendenti, mentre vi era in atti un parere favorevole dellaProcura nazionale antimafia che certificava l'assenza di pericolosità attuale dellostesso.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Con una prima nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Provenzano, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale evidenziandoanche errori materiali contenuti in esse.Con una seconda nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Provenzano, ha ulteriormente replicato alle conclusioni del Procuratore generale,anche nel testo emendato dagli errori.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Con riferimento al primo motivo, la giurisprudenza consolidata di questaCorte ritiene che, per l’accoglimento di una istanza di un differimento della pena,anche tramite la espiazione in misura alternativa, come conseguenza dellecondizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica,da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose in caso di permanenza in carcere o, comunque, esiga un trattamentoterapeutico che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione; intali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verificarigorosa del Tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi (tra le altre, Sez.1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, l’autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motividi salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo conriguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, siaalla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nellasituazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamentodel quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 -01).Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianzaha effettuato proprio questo tipo di valutazione comparativa rilevando che, in uncontesto di pericolosità del condannato piuttosto accentuata, derivante anchedalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso in datarecente, i disturbi dell’umore di cui soffre il ricorrente non sono incompatibili conil carcere e possono essere trattati in ambiente carcerario.A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti dellaCorte di legittimità, il ricorso si sofferma sulla relazione sanitaria che haevidenziato le difficoltà di carattere psicologico del ricorrente ed i rischi circa ilsuo adattamento alla detenzione intramuraria.Le affermazioni della relazione sanitaria, poi riprese in ricorso, sul rischiosuicidiario, però, sono prive di riferimenti particolari ad una oggettiva patologiadi cui soffra con evidenza il ricorrente e sono basate soltanto sui disturbidell’umore manifestati dal ricorrente come conseguenza dell’adattamento allacondizione di detenuto; esse, pertanto, non sono in grado di superare leosservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la situazionedi salute del condannato sul piano strettamente medico-scientifico, ritenendo cheda essa non emerga l’evidenza di una patologia.Infatti, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbidell’umore, conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto allacondizione carceraria, non possono giustificare un provvedimento di differimentodella pena, per l’evidente ragione che una tale difficoltà può anche avere insottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale (Sez. 1, n. 21578 del13/03/2025, P., non mass.).In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza sul punto èfondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed èconforme alla sistematica del differimento della pena elaborata dallagiurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.2.

È infondato anche il secondo motivo.La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel caso inesame è l’art. 16-novies d.l. n 8 del 1991 citato.Il comma 1 di questo articolo dispone che “nei confronti delle personecondannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o dieversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anchedopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentonola concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o dadisposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessipremio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare previstadall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo”.Il successivo comma 4 dello stesso articolo, a sua volta, aggiunge che“acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o ilmagistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui alcomma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre chesussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta ilprovvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni,ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codicepenale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni.

Il provvedimento è specificamente motivato nei casi incui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso pareresfavorevole.

I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essereadottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è statoredatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dalmedesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio,soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, sesi tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni dipena”.Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 16-novies,pertanto, fermi gli sbarramenti formali in punto di quantità di pena espiata e dititoli di reato in espiazione, i presupposti perché il condannato sia ammesso dalTribunale di sorveglianza alla detenzione domiciliare speciale prevista per icollaboratori di giustizia sono il “ravvedimento” e l’inesistenza di collegamenticon la criminalità organizzata o eversiva.La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che perché sussista ilrequisito del ravvedimento occorrono elementi concreti di convinta revisionecritica delle pregresse scelte criminali (cfr. Sez. 1, n. 31421 del 12/05/2015,Lanza, Rv. 264757 – 01: Ai fini della concessione della liberazione anticipataspeciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così comemodificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore digiustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenzao meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44bis della legge n. 354 del 1975,essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale disorveglianza, del requisito del "ravvedimento", che presuppone una convintarevisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto menoin termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico dipragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettatedall'ordinamento).Nel caso in esame, non è illogico che il requisito del ravvedimento non siastato ancora ritenuto esistente nella situazione del condannato, atteso che lostesso ha commesso reati anche in tempi relativamente recenti, circostanzaparticolarmente rilevante nel giudizio sul ravvedimento, posto che quest’ultimo,per essere reale, e non meramente di facciata, necessita per sua natura di unlungo processo di elaborazione, che deve avvenire nel foro interno dell’autore delcrimine, sul reato e sulle conseguenze che lo stesso ha provocato, e necessita,quindi, di una maturazione progressiva, perché questo processo emerga e siconsolidi nella coscienza del reo.Rafforza ulteriormente il giudizio di non illogicità del percorso logico delTribunale la circostanza che il ricorrente abbia commesso reati anche dopoessere stato ammesso alla detenzione domiciliare, ed abbia violato più volte leprescrizioni della stessa, come evidenziato nell’ordinanza impugnata.Ne consegue che anche il secondo motivo è infondato.3.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Romaha respinto le istanze di detenzione domiciliare speciale ex art. 16-novies d.l. 15gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, edi differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzionedomiciliare, ex art. 47-ter ord. pen. e 147 cod. pen., presentate dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXX.Il condannato è un collaboratore di giustizia e sta espiando la pena di 7 annie 7 mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del9 maggio 2023.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di detenzione domiciliarespeciale rilevando che non può formularsi prognosi favorevole di cessatapericolosità sociale, perché a carico del condannato pendono un procedimentoper associazione mafiosa (con condanna in primo grado in cui è riconosciutoresponsabile del reato per il periodo dal 2019 al 2021), ed un reato in materia diarmi commesso in contesto di criminalità organizzata, risalente a maggio 2023, esuccessivo, peraltro, ad una precedente ammissione alla detenzione domiciliare;inoltre, il soggetto ha reiteratamente violato le prescrizioni della misura degliarresti domiciliari, manca quindi uno scrutinio favorevole in ordine al processo direvisione critica rispetto ai reati.Il Tribunale di sorveglianza ha respinto anche l'istanza di differimento penaper ragioni di salute sostenendo che non si ravvisa un quadro patologico tale dalegittimare detta misura, in quanto il condannato è affetto soltanto da unarilevante deflessione del tono dell'umore, da una polarizzazione ideativa sulleproblematiche personali, da difficoltà nella concentrazione ed insonnia; lecondizioni di salute, pertanto, non sono tali da consentire di disporre la misura.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell'istanza di differimento pena per motivi di saluteevidenziando che la relazione sanitaria del 4 aprile 2025 acquisita dal Tribunalesi è espressa per l'incompatibilità con il regime carcerario delle condizionipsichiche del condannato, perché l'ambiente carcerario potrebbe determinare unsignificativo peggioramento del quadro clinico con rischio di ideazione suicidaria ecomportamenti autolesivi; ciò nonostante, il Tribunale si è discostato dall'esitodella relazione.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare speciale, perché lapericolosità del condannato è stata fondata in modo generico sui precedentipenali e sui carichi pendenti, mentre vi era in atti un parere favorevole dellaProcura nazionale antimafia che certificava l'assenza di pericolosità attuale dellostesso.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Con una prima nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Provenzano, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale evidenziandoanche errori materiali contenuti in esse.Con una seconda nota scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Provenzano, ha ulteriormente replicato alle conclusioni del Procuratore generale,anche nel testo emendato dagli errori.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Con riferimento al primo motivo, la giurisprudenza consolidata di questaCorte ritiene che, per l’accoglimento di una istanza di un differimento della pena,anche tramite la espiazione in misura alternativa, come conseguenza dellecondizioni di salute del ricorrente, è necessario che la patologia, fisica o psichica,da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose in caso di permanenza in carcere o, comunque, esiga un trattamentoterapeutico che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione; intali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verificarigorosa del Tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi (tra le altre, Sez.1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01; Sez. 1, n. 53166 del17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, l’autorità giudiziariachiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motividi salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo conriguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, siaalla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nellasituazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamentodel quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 -01).Nel caso in esame, nel provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianzaha effettuato proprio questo tipo di valutazione comparativa rilevando che, in uncontesto di pericolosità del condannato piuttosto accentuata, derivante anchedalla sua condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso in datarecente, i disturbi dell’umore di cui soffre il ricorrente non sono incompatibili conil carcere e possono essere trattati in ambiente carcerario.A fronte di una motivazione di questo tipo, conforme agli orientamenti dellaCorte di legittimità, il ricorso si sofferma sulla relazione sanitaria che haevidenziato le difficoltà di carattere psicologico del ricorrente ed i rischi circa ilsuo adattamento alla detenzione intramuraria.Le affermazioni della relazione sanitaria, poi riprese in ricorso, sul rischiosuicidiario, però, sono prive di riferimenti particolari ad una oggettiva patologiadi cui soffra con evidenza il ricorrente e sono basate soltanto sui disturbidell’umore manifestati dal ricorrente come conseguenza dell’adattamento allacondizione di detenuto; esse, pertanto, non sono in grado di superare leosservazioni dell’ordinanza impugnata, che hanno valutato, invece, la situazionedi salute del condannato sul piano strettamente medico-scientifico, ritenendo cheda essa non emerga l’evidenza di una patologia.Infatti, come già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, i disturbidell’umore, conseguenza della difficoltà di adattamento del detenuto allacondizione carceraria, non possono giustificare un provvedimento di differimentodella pena, per l’evidente ragione che una tale difficoltà può anche avere insottofondo uno scopo manipolatorio-strumentale (Sez. 1, n. 21578 del13/03/2025, P., non mass.).In definitiva, il diniego pronunciato dal Tribunale di sorveglianza sul punto èfondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche ed èconforme alla sistematica del differimento della pena elaborata dallagiurisprudenza di legittimità. Il primo motivo è, pertanto, infondato.2. È infondato anche il secondo motivo.La norma di cui ha fatto applicazione il Tribunale di sorveglianza nel caso inesame è l’art. 16-novies d.l. n 8 del 1991 citato.Il comma 1 di questo articolo dispone che “nei confronti delle personecondannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o dieversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anchedopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentonola concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o dadisposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessipremio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare previstadall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivemodificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo”.Il successivo comma 4 dello stesso articolo, a sua volta, aggiunge che“acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o ilmagistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui alcomma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre chesussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta ilprovvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni,ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codicepenale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, esuccessive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi incui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso pareresfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essereadottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-quater è statoredatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dalmedesimo articolo 16-quater e, salvo che non si tratti di permesso premio,soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, sesi tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni dipena”.Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 16-novies,pertanto, fermi gli sbarramenti formali in punto di quantità di pena espiata e dititoli di reato in espiazione, i presupposti perché il condannato sia ammesso dalTribunale di sorveglianza alla detenzione domiciliare speciale prevista per icollaboratori di giustizia sono il “ravvedimento” e l’inesistenza di collegamenticon la criminalità organizzata o eversiva.La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che perché sussista ilrequisito del ravvedimento occorrono elementi concreti di convinta revisionecritica delle pregresse scelte criminali (cfr. Sez. 1, n. 31421 del 12/05/2015,Lanza, Rv. 264757 – 01: Ai fini della concessione della liberazione anticipataspeciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così comemodificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore digiustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenzao meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44bis della legge n. 354 del 1975,essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale disorveglianza, del requisito del "ravvedimento", che presuppone una convintarevisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto menoin termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico dipragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettatedall'ordinamento).Nel caso in esame, non è illogico che il requisito del ravvedimento non siastato ancora ritenuto esistente nella situazione del condannato, atteso che lostesso ha commesso reati anche in tempi relativamente recenti, circostanzaparticolarmente rilevante nel giudizio sul ravvedimento, posto che quest’ultimo,per essere reale, e non meramente di facciata, necessita per sua natura di unlungo processo di elaborazione, che deve avvenire nel foro interno dell’autore delcrimine, sul reato e sulle conseguenze che lo stesso ha provocato, e necessita,quindi, di una maturazione progressiva, perché questo processo emerga e siconsolidi nella coscienza del reo.Rafforza ulteriormente il giudizio di non illogicità del percorso logico delTribunale la circostanza che il ricorrente abbia commesso reati anche dopoessere stato ammesso alla detenzione domiciliare, ed abbia violato più volte leprescrizioni della stessa, come evidenziato nell’ordinanza impugnata.Ne consegue che anche il secondo motivo è infondato.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris