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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 20302/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4179/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] E C., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappres. p.t; -intimato- avverso la sentenza n. 2156/2019della Corte d'Appello di Bologna, pubbli- cata indata 19.07.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificatail 16.11.2005, la Rima s . a . s . conveniva innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Vergato, per far accertare,in via princi- pale,la non debenza del canone per l'occupazione di parte della piazza IX Novembre in Vergato, per il periodo sino al 9.10.2000 o al 31.8.2000; in subordine, chiedeval'accertamento della violazione, da parte del Comune convenuto, dei patti contenuti nell'atto d'acquisto del 6.6.96, con con- danna del Comune alla riconsegna dell'immobile e al risarcimento dei danni.

Al riguardo, l'attrice assumeva che: nel 1997 le era stata rilasciata una concessione edilizia per la ristrutturazione urbanistica di una piazza di Ver- gano, in ordine ad una porzione di cui era proprietaria dal 1996, nell'am- bito di un [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica; aveva chiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori fino al 31.3.2000; il Co- mune di Vergato aveva determinato l'importo di lire 130.356.000 per l'oc- cupazione del suolo pubblico per il periodo 1.2.2001-12.4.2001 (data in cui era stata comunicata l'ultimazione dei lavori e sgomberata la piazza); avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso al Tar, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

Con sentenza del 21.1.2016 il Tribunale rigettava le domande, osservando che il Comune convenuto non aveva mai concesso alcun diritto sul suolo pubblico all'attrice, la quale non aveva mai presentato istanze con indica- zione dell'area, delle finalità e del periodo.

Con sentenza del 19.7.2019, la Corte territorialerigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che: l'unico provvedimento relativo al termine au- torizzato dal Comune era quello di proroga per l'ultimazione dei lavori, dal 29.2.2000 al 31 marzo 2000; la prima concessione edilizia contemplava la necessità dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; la con- cessione in sanatoria del 31.12.99 aveva prescritto la consegna della sola piazza pubblica entro il 29.2.2000, termine poi prorogato, come detto; tale concessione costituiva il presupposto per stabilire la gratuità o l'onerosità della suddetta occupazione, e non era stata impugnata; non era fondata la tesi secondo cui la genesi dei rapporti tra le parti era la Convenzione afferente al PPIP, con la conseguenza che rilevavano i termini da essa pre- visti in ordine alla questione in esame; peraltro, i lavori erano stati ultimati nell'aprile del 2000, mentre il Comune aveva ben chiarito alla società che per l'eventuale continuazione dell'occupazione avrebbe dovuto presentare apposita istanza, né rilevando l'eventuale responsabilità dell'impresa che stava realizzando i lavori per conto dell'attrice; parimenti infondato era il motivo d'appello, formulato in subordine, relativo all'inosservanza del con- tratto tra le parti, riconducibile alla convenzione urbanistica tra esse sti- pulata, in quanto, come detto, l'unico termine autorizzato dal Comune era quello di proroga dei lavori al31.3.2000. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo.

Non si è costituito il Comune di Vergato. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo denunzia violazione del principio della giurisdizione del Giu- dice ordinarioin ordine all ' interpretazione ed applicazione di clausole di contratti non riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo,ex art. 11 l. n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 5 l. n. 2248/ 1865 all.

E, 21 septiesl. 24/90, 23 Cost., 1372 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello tenuto conto : del fatto che il termine previsto dalla concessione edilizia del 31.12.99non avrebbe potuto estendersi oltre l'ambito urbanistico ed incidere sulla diversa que- stione della tassa d'occupazione, considerando altresì che le sanzioni erano soggette alla riserva di legge costituzionale, non estensibili in via analo- gica; che la concessione del 31.12.1999, in quanto proveniente da organo monocratico, non avrebbe potuto derogare ad un atto consiliare.

La causa è da rinviare a nuovo ruolo.

Invero, dagli atti emerge che la comunicazione della fissazione dell'udienza cameralenon risulta regolarmente eseguita al difensore della parte ricor- rente.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.4179/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] E C., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappres. p.t; -intimato- avverso la sentenza n. 2156/2019della Corte d'Appello di Bologna, pubbli- cata indata 19.07.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificatail 16.11.2005, la Rima s . a . s . conveniva innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Vergato, per far accertare,in via princi- pale,la non debenza del canone per l'occupazione di parte della piazza IX Novembre in Vergato, per il periodo sino al 9.10.2000 o al 31.8.2000; in subordine, chiedeval'accertamento della violazione, da parte del Comune convenuto, dei patti contenuti nell'atto d'acquisto del 6.6.96, con con- danna del Comune alla riconsegna dell'immobile e al risarcimento dei danni. Al riguardo, l'attrice assumeva che: nel 1997 le era stata rilasciata una concessione edilizia per la ristrutturazione urbanistica di una piazza di Ver- gano, in ordine ad una porzione di cui era proprietaria dal 1996, nell'am- bito di un [OSCURATO:PERSONA] di iniziativa pubblica; aveva chiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori fino al 31.3.2000; il Co- mune di Vergato aveva determinato l'importo di lire 130.356.000 per l'oc- cupazione del suolo pubblico per il periodo 1.2.2001-12.4.2001 (data in cui era stata comunicata l'ultimazione dei lavori e sgomberata la piazza); avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso al Tar, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Con sentenza del 21.1.2016 il Tribunale rigettava le domande, osservando che il Comune convenuto non aveva mai concesso alcun diritto sul suolo pubblico all'attrice, la quale non aveva mai presentato istanze con indica- zione dell'area, delle finalità e del periodo. Con sentenza del 19.7.2019, la Corte territorialerigettava l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]., osservando che: l'unico provvedimento relativo al termine au- torizzato dal Comune era quello di proroga per l'ultimazione dei lavori, dal 29.2.2000 al 31 marzo 2000; la prima concessione edilizia contemplava la necessità dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; la con- cessione in sanatoria del 31.12.99 aveva prescritto la consegna della sola piazza pubblica entro il 29.2.2000, termine poi prorogato, come detto; tale concessione costituiva il presupposto per stabilire la gratuità o l'onerosità della suddetta occupazione, e non era stata impugnata; non era fondata la tesi secondo cui la genesi dei rapporti tra le parti era la Convenzione afferente al PPIP, con la conseguenza che rilevavano i termini da essa pre- visti in ordine alla questione in esame; peraltro, i lavori erano stati ultimati nell'aprile del 2000, mentre il Comune aveva ben chiarito alla società che per l'eventuale continuazione dell'occupazione avrebbe dovuto presentare apposita istanza, né rilevando l'eventuale responsabilità dell'impresa che stava realizzando i lavori per conto dell'attrice; parimenti infondato era il motivo d'appello, formulato in subordine, relativo all'inosservanza del con- tratto tra le parti, riconducibile alla convenzione urbanistica tra esse sti- pulata, in quanto, come detto, l'unico termine autorizzato dal Comune era quello di proroga dei lavori al31.3.2000. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. Non si è costituito il Comune di Vergato. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo denunzia violazione del principio della giurisdizione del Giu- dice ordinarioin ordine all ' interpretazione ed applicazione di clausole di contratti non riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo,ex art. 11 l. n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 5 l. n. 2248/ 1865 all. E, 21 septiesl. 24/90, 23 Cost., 1372 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello tenuto conto : del fatto che il termine previsto dalla concessione edilizia del 31.12.99non avrebbe potuto estendersi oltre l'ambito urbanistico ed incidere sulla diversa que- stione della tassa d'occupazione, considerando altresì che le sanzioni erano soggette alla riserva di legge costituzionale, non estensibili in via analo- gica; che la concessione del 31.12.1999, in quanto proveniente da organo monocratico, non avrebbe potuto derogare ad un atto consiliare. La causa è da rinviare a nuovo ruolo. Invero, dagli atti emerge che la comunicazione della fissazione dell'udienza cameralenon risulta regolarmente eseguita al difensore della parte ricor- rente. P.Q
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