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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20961/2026

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rved [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con l'avvocatoAndrea Fioretti-ricorrente-controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 306/2025depositata il 06/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio è costituito dalla sentenza della Corte d’appello diCampobasso, n. 306/2025, depositata il 06/10/2025, con cui è statorespinto il reclamo ex art. 51 CCII, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. neiconfronti della sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 11 del19/07/2024, la quale in precedenza aveva omologato la proposta diconcordato minore formulata da [OSCURATO:PERSONA] e Mariantonietta DeSocio.

Il Tribunale di Campobasso aveva, infatti, ritenuto che la propostadepositata dai debitori, con ricorso in data 02/10/2023, avesse contenutoliquidatorio, che non vi fossero preclusioni fondate ex art. 33, comma 4,CCII sulla qualità soggettiva dei debitori (il Palazzo era stato titolare diuna ditta individuale cancellata dal registro delle imprese) e che laproposta fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anchegrazie all’apporto di risorse esterne da parte di un terzo.2.

L’opponente aveva quindi proposto reclamo avverso la decisione diprime cure, contestando l’ammissibilità del concordato minore propostoma, come detto, il gravame è stato respinto dalla Corte d’appello diCampobasso che, in sintesi, ha ritenuto che una interpretazione di sistemadell’art. 33, comma 4, CCII debba portare a ritenere che l’unica proceduravietata all’imprenditore cessato o cancellato sia quella del concordatominore in continuità, ma non quella di carattere liquidatorio; ha inoltreritenuto – conformemente alla prima pronuncia reclamata – che il cramdown determinato dall’opposizione della creditrice fosse superabile, nelsenso di ritenere la proposta, pur nella sua durata complessiva diNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026esecuzione prevista dal piano, conveniente rispetto all’alternativaliquidatoria, tenuto conto che, nell’esecuzione individuale in corso,l’immobile ipotecato sarebbe stato posto in vendita per la quarta volta,dopo tre tentativi andati deserti, ad un prezzo minimo di euro 73.089,84 –da cui andrebbero detratte le spese della procedura esecutiva per euro7.501,80 – da confrontare con la somma di euro 86.806,44 offerta daidebitori, ritenuta più conveniente anche in caso di attualizzazione rispettoai tempi di esecuzione del piano.3.

Avverso la menzionata sentenza della Corte d’appello di Campobassoha proposto ricorso per Cassazione la creditrice, sulla scorta di due motividi impugnazione.

I debitori intimati si sono costituiti con controricorso.4.

È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo19 maggio 2026.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto P.M.dott.

G. Nardecchia ha concluso per la fondatezza del primo motivo diricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dalla medesima cosìriassunti:i) primo motivo formulato ex art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 - violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 65, 66, 67 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), erroneae/o falsa applicazione dei presupposti per l’accesso alla procedura diconcordato minore sui requisiti soggettivi di ammissibilità alla stessa daparte della persona fisica titolare di obbligazioni miste, caratterizzata dalpermanere di debiti maturati nell’ambito del pregresso eserciziodell’attività d’impresa, nella parte in cui si è ritenuto che la norma dell’art.33, comma 4, vieterebbe all’imprenditore cessato il solo concordatominore in continuità; diversamente, secondo parte ricorrente, il testodell’ultimo comma dell’art. 33 CCII sarebbe insuperabile, laddove vietaNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026tout court la domanda di accesso, fra l’altro, al concordato minore, daparte dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese;ii) secondo motivo formulato ex art 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, erroneità dellasentenza in relazione alla valutazione dell’ammissibilità e/o convenienza efattibilità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria in relazione alladurata dello stesso, laddove la Corte di Appello di Campobasso ha ritenutoammissibile un piano che prevede una dilazione di dieci anni con unaprevisione di recupero, in favore del creditore ipotecario, di importopenalizzante rispetto al credito vantato2.

Il primo motivo di ricorso – al di là della impropria valorizzazione ditalune disposizioni del Codice eccentriche rispetto al profilo censurato - sifonda sul richiamo di decisioni adottate da questa S.C. in tema diinammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata da unimprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Si basa, inoltre, sulrichiamo del decreto della P.P. del 26 luglio 2023 n. 22699, con cui è statodichiarato in realtà inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bisc.p.c. della Corte d’Appello di Firenze per difetto di novità della questione.Si fonda, altresì, sul richiamo della lettera dell’art. 33, comma 4, CCII,laddove afferma che “la domanda di accesso alla procedura di concordatominore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi diristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dalregistro delle imprese è inammissibile”.2.1.

A fronte di tale questione interpretativa, ritiene il Collegio di dareseguito a quanto statuito, all’esito dell’udienza pubblica con cui è statoassunto in decisione analogo ricorso sub R.G. n. 21466/2025 (rivolto neiconfronti di altra sentenza della stessa Corte d’appello di Campobasso edeciso con sentenza n. 20141/2026), che “la domanda di accesso alconcordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registrodelle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4,Numero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato ditipo liquidatorio”.Ed in effetti tale conclusione, espressa dalla conseguente camera diconsiglio di identica data, appare in primo luogo poggiare sul datoletterale, laddove il già citato art. 33, comma 4, afferma chiaramente che“la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, diconcordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazionedei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle impreseè inammissibile”, senza operare alcuna distinzione né fra tipologia diproposta concordataria (se in continuità o puramente liquidatoria), néquanto a tipologia soggettiva di imprenditore (se individuale o collettivo),laddove - come noto - il primo criterio per l’interpretazione delle normegiuridiche è, appunto, quello letterale di cui all’art. 12 prel. (cfr. sul puntoSez.

U., n. 23051 del 25/07/2022, che con riferimento a fattispecienormativa tributaria ha appunto affermato il “primato” del criterioletterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturaleobiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile epalese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge;vds. altresì Sez. 3, n. 24165 del 04/10/2018, secondo cui ovel'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro edunivoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge oregolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneuticosussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostantel'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruoloparitetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre puòassumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effettogiuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibilecon il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interpretecorreggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che laNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadattorispetto alla finalità pratica della norma stessa).Come spiegato nella richiamata decisione n. 20141/2026, “varie pronuncedi questa Corte … avevano risolto la suddetta questione in sensonegativo.

2.2. — La pronuncia capostipite va individuata in Cass. n. 21286del 2015, ove si è affermato che: i) «alla società che ha cessato la propriasolo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentataistanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso allaprocedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissioneal concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto didifesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto,essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell’impresainsolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento.

La cessazionedell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, dauna scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per lacontinuazione dell’impresa e per la presentazione della domanda diconcordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione dellacrisi»; ii) la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellatadal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., inquanto «la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che hafinalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicchél'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale,necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto"l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbemirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezziistruttoria prefallimentare».

L’arresto è stato espressamente evocato daCorte cost. n. 9 del 2017 per dichiarare inammissibile la questione diillegittimità costituzionale dell’art. 10 l. fall. – sollevata in ragioneNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’ipotizzato “aggravio” della procedura prefallimentare instaurata entrol’anno della cancellazione dal registro delle imprese, qualora fosseconsentito all’imprenditore cancellato di presentare domanda diconcordato preventivo – proprio in ragione del relativo difetto dilegittimazione così affermato dalla Corte di legittimità.

In seguito, Cass. n.12045 del 2020 e Cass. n. 20616 del 2021 – rese in fattispecie riguardantil’ente collettivo cancellato dal [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato chiesto ilfallimento prima del decorso dell’anno, a fronte di un’eccezione diincostituzionalità dell’art. 2495 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 l.fall. – hanno ribadito che la possibilità di proporre il concordato preventivoè preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno,è manifestamente infondata, «atteso che la cancellazione della società dalR.I., che ne determina l’estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che,essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possonopoi pretendere che in capo all’ente estinto residui la legittimazione adaccedere alla procedura di concordato (che presuppone, in primo luogo,l’esistenza di un’impresa, ancorché in stato di crisi), nel caso in cui siapresentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cuiall’art. 10 l.fall.» (conf., da ultimo, Cass. n. 21286 del 2025).

Il medesimoprincipio è stato applicato da Cass. n. 4329 del 2020 in fattispecieriguardante l’imprenditore individuale, sul rilievo che «l'imprenditore, ilquale volontariamente cessi l'attività di impresa, tiene un comportamentoa lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati allacomposizione della crisi dell'attività imprenditoriale», quale, appunto, ilconcordato preventivo (ed oggi anche il concordato minore)”.Oltre al dato letterale si deve perciò osservare come anche l’elaborazionestorica che si colloca a monte della disposizione costituisca unconvergente addentellato inteso ad impedire che l’imprenditore il qualeabbia perso tale qualità – sia esso collettivo o individuale – non puòNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026ricorrere a strumenti di soluzione della crisi alternativi alla (pura esemplice) liquidazione.Depone, poi, nel senso negativo espresso dall’interpretazione letteraledell’ultimo comma dell’art. 33 anche una considerazione di ordineteleologico.La disposizione più volte invocata, nella sua formulazione inizialecontenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 affermava, in modo piùriduttivo, che “la domanda di accesso alla procedura di concordatopreventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debitipresentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese èinammissibile”.

Non vi era quindi alcun accenno al concordato minore e,con esso, alla figura dell’imprenditore “sotto-soglia” sovraindebitato.Con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (cd. primo Correttivo), il Legislatoreè intervenuto sull’art. 33, comma 4, CCII inserendo espressamente ancheil “concordato minore” fra gli strumenti di ristrutturazione del debitovietati all’imprenditore cancellato, volendo con ciò espressamenteequiparare, in questa opzione negativa, anche gli imprenditori “sotto-soglia”, senza alcuna distinzione.La relazione tecnica di accompagnamento al Correttivo è molto esplicita,laddove afferma che l’art. 6 interviene sugli artt. 33 e 35 “prevedendo, nelprimo articolo, che qualora sia cessata l’attività di impresa (e sia, quindi,avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese) anche la domanda diaccesso alla procedura di concordato minore è inammissibile”.Da ultimo, poi, anche il più recente Correttivo costituito dal d.lgs. n.136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 ma applicabile alleprocedure in corso, è intervenuto sull’art. 33, inserendo un nuovo comma1 bis, secondo cui “il debitore persona fisica, dopo la cancellazionedell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazionecontrollata anche oltre il termine di cui al comma 1 (cioè l’anno successivoa tale adempimento, n.d.R.)”.

Il legislatore è quindi intervenutoNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026espressamente al fine di togliere ogni dubbio, suscitato dal tenore delprimo comma, così da consentire all’imprenditore persona fisica,sostanzialmente in ogni tempo, la possibilità di pervenire ad una soluzioneliquidatoria del proprio sovraindebitamento (appunto con la liquidazionecontrollata), il che è di nuovo logicamente e letteralmente contraddittoriocon la tesi per cui l’ultimo comma della stessa disposizione non vieterebbela proposizione del concordato minore liquidatorio, dovendosi ritenerepiuttosto, al contrario, che il legislatore, pur potendolo, non abbiaeliminato l’inammissibilità sancita dall’ultimo comma del più volte citatoart. 33.Proprio la nuova disposizione, peraltro, esclude anche possibili dubbi disistema, vero essendo che l’accesso alla liquidazione controllata, con lapossibilità di ottenere l’esdebitazione al momento della chiusura dellaprocedura liquidatoria o, se anteriore, allo scadere del triennio dalla suaapertura, consente al debitore persona fisica quella possibilità di “freshstart” che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal nuovo diritto dellacrisi e dell’insolvenza.Del resto, in questa stessa direzione può citarsi proprio il decreto dellaPrima Presidente di questa Corte, n. 22699 del 2023, che ha dichiaratoinammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudizialeex art. 363-bis c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 33, comma 4, CCII,ribadendo la continuità ermeneutica con i precedenti di legittimità editi inmateria fallimentare, in base ai quali l’imprenditore individualevolontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può«richiedere l’ammissione al concordato preventivo, trattandosi diprocedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità sololiquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicchél’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale,necessario presupposto della cancellazione, preclude “ipso facto” l’utilizzoNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026della procedura concordataria per insussistenza del bene al cuirisanamento essa dovrebbe mirare» (Cass. n. 4329/2020).In senso contrario non pare possibile evocare il disposto dell’art. 74,comma 2, nella parte in cui consente il concordato minore liquidatorio, apatto che esso contenga “l’apporto di risorse esterne che aumentino inmisura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.

In primo luogo, perchéla norma si limita a disciplinare il contenuto della proposta concordataria ela regola di ammissibilità dell’incremento di risorse rispetto all’alternativastrettamente liquidatoria, senza occuparsi in alcun modo dei soggettidotati di legittimazione attiva, la cui individuazione spetta – all’evidenza –alle norme precedenti.

Ma in secondo luogo neppure appare possibileforzare in nome di una generica “convenienza” per i creditori una norma disistema come l’art. 33, vero essendo – a tacer d’altro – che lacomparazione con l’alternativa liquidatoria deve avvenire rispetto all’attivodisponibile al momento della presentazione della domanda (così il testodopo la modifica operata dal d.lgs. n. 136/2024), laddove invece laliquidazione controllata costituisce un procedimento dinamico nel quale sicolloca la presenza di un liquidatore, con un positivo esperimento delleazioni recuperatorie, risarcitorie o di inefficacia che ben potrebbeincrementare l’attivo distribuibile ai creditori in misura sensibilmentemaggiore di quanto inizialmente ipotizzabile in modo ragionevole.

Il merodato del confronto “statico” dell’attivo, quindi, non pare di per sé solosufficiente a forzare il dato letterale dell’ultimo comma dell’art. 33, i cuicontenuti letterali, teleologici e sistematici conducono, in definitiva,all’accoglimento del primo motivo di ricorso.3.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha carattere decisivo ecomporta l’assorbimento del secondo mezzo.

La causa può inoltre esseredecisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del reclamo ex art. 51CCII proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la revoca della sentenza diNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026omologazione del concordato minore proposto da [OSCURATO:PERSONA] e DeSocio Mariantonietta.

Segue, altresì, l’integrale compensazione delle spesedi lite dell’intero giudizio – stante l’esistenza di orientamenti di meritodifformi sulla questione trattata e la novità rappresentata dalle primeapplicazioni in sede di legittimità del Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza – con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso, per ilseguito dei provvedimenti organizzativi di competenza.

P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocando per l’effetto lasentenza di omologazione del concordato minore proposto da [OSCURATO:PERSONA]Palazzo e [OSCURATO:PERSONA], e rinvia al Tribunale di Campobasso peri provvedimenti conseguenziali di competenza; dichiara interamentecompensate le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rved [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con l'avvocatoAndrea Fioretti-ricorrente-controDe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] controDe [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 306/2025depositata il 06/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla sentenza della Corte d’appello diCampobasso, n. 306/2025, depositata il 06/10/2025, con cui è statorespinto il reclamo ex art. 51 CCII, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. neiconfronti della sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 11 del19/07/2024, la quale in precedenza aveva omologato la proposta diconcordato minore formulata da [OSCURATO:PERSONA] e Mariantonietta DeSocio. Il Tribunale di Campobasso aveva, infatti, ritenuto che la propostadepositata dai debitori, con ricorso in data 02/10/2023, avesse contenutoliquidatorio, che non vi fossero preclusioni fondate ex art. 33, comma 4,CCII sulla qualità soggettiva dei debitori (il Palazzo era stato titolare diuna ditta individuale cancellata dal registro delle imprese) e che laproposta fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anchegrazie all’apporto di risorse esterne da parte di un terzo.2. L’opponente aveva quindi proposto reclamo avverso la decisione diprime cure, contestando l’ammissibilità del concordato minore propostoma, come detto, il gravame è stato respinto dalla Corte d’appello diCampobasso che, in sintesi, ha ritenuto che una interpretazione di sistemadell’art. 33, comma 4, CCII debba portare a ritenere che l’unica proceduravietata all’imprenditore cessato o cancellato sia quella del concordatominore in continuità, ma non quella di carattere liquidatorio; ha inoltreritenuto – conformemente alla prima pronuncia reclamata – che il cramdown determinato dall’opposizione della creditrice fosse superabile, nelsenso di ritenere la proposta, pur nella sua durata complessiva diNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026esecuzione prevista dal piano, conveniente rispetto all’alternativaliquidatoria, tenuto conto che, nell’esecuzione individuale in corso,l’immobile ipotecato sarebbe stato posto in vendita per la quarta volta,dopo tre tentativi andati deserti, ad un prezzo minimo di euro 73.089,84 –da cui andrebbero detratte le spese della procedura esecutiva per euro7.501,80 – da confrontare con la somma di euro 86.806,44 offerta daidebitori, ritenuta più conveniente anche in caso di attualizzazione rispettoai tempi di esecuzione del piano.3. Avverso la menzionata sentenza della Corte d’appello di Campobassoha proposto ricorso per Cassazione la creditrice, sulla scorta di due motividi impugnazione. I debitori intimati si sono costituiti con controricorso.4. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo19 maggio 2026. Il Procuratore generale, in persona del sostituto P.M.dott. G. Nardecchia ha concluso per la fondatezza del primo motivo diricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dalla medesima cosìriassunti:i) primo motivo formulato ex art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 - violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 65, 66, 67 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), erroneae/o falsa applicazione dei presupposti per l’accesso alla procedura diconcordato minore sui requisiti soggettivi di ammissibilità alla stessa daparte della persona fisica titolare di obbligazioni miste, caratterizzata dalpermanere di debiti maturati nell’ambito del pregresso eserciziodell’attività d’impresa, nella parte in cui si è ritenuto che la norma dell’art.33, comma 4, vieterebbe all’imprenditore cessato il solo concordatominore in continuità; diversamente, secondo parte ricorrente, il testodell’ultimo comma dell’art. 33 CCII sarebbe insuperabile, laddove vietaNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026tout court la domanda di accesso, fra l’altro, al concordato minore, daparte dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese;ii) secondo motivo formulato ex art 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, erroneità dellasentenza in relazione alla valutazione dell’ammissibilità e/o convenienza efattibilità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria in relazione alladurata dello stesso, laddove la Corte di Appello di Campobasso ha ritenutoammissibile un piano che prevede una dilazione di dieci anni con unaprevisione di recupero, in favore del creditore ipotecario, di importopenalizzante rispetto al credito vantato2. Il primo motivo di ricorso – al di là della impropria valorizzazione ditalune disposizioni del Codice eccentriche rispetto al profilo censurato - sifonda sul richiamo di decisioni adottate da questa S.C. in tema diinammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata da unimprenditore cancellato dal registro delle imprese. Si basa, inoltre, sulrichiamo del decreto della P.P. del 26 luglio 2023 n. 22699, con cui è statodichiarato in realtà inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bisc.p.c. della Corte d’Appello di Firenze per difetto di novità della questione.Si fonda, altresì, sul richiamo della lettera dell’art. 33, comma 4, CCII,laddove afferma che “la domanda di accesso alla procedura di concordatominore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi diristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dalregistro delle imprese è inammissibile”.2.1. A fronte di tale questione interpretativa, ritiene il Collegio di dareseguito a quanto statuito, all’esito dell’udienza pubblica con cui è statoassunto in decisione analogo ricorso sub R.G. n. 21466/2025 (rivolto neiconfronti di altra sentenza della stessa Corte d’appello di Campobasso edeciso con sentenza n. 20141/2026), che “la domanda di accesso alconcordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registrodelle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4,Numero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato ditipo liquidatorio”.Ed in effetti tale conclusione, espressa dalla conseguente camera diconsiglio di identica data, appare in primo luogo poggiare sul datoletterale, laddove il già citato art. 33, comma 4, afferma chiaramente che“la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, diconcordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazionedei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle impreseè inammissibile”, senza operare alcuna distinzione né fra tipologia diproposta concordataria (se in continuità o puramente liquidatoria), néquanto a tipologia soggettiva di imprenditore (se individuale o collettivo),laddove - come noto - il primo criterio per l’interpretazione delle normegiuridiche è, appunto, quello letterale di cui all’art. 12 prel. (cfr. sul puntoSez. U., n. 23051 del 25/07/2022, che con riferimento a fattispecienormativa tributaria ha appunto affermato il “primato” del criterioletterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturaleobiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile epalese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge;vds. altresì Sez. 3, n. 24165 del 04/10/2018, secondo cui ovel'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro edunivoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge oregolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneuticosussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostantel'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruoloparitetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre puòassumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effettogiuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibilecon il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interpretecorreggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che laNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadattorispetto alla finalità pratica della norma stessa).Come spiegato nella richiamata decisione n. 20141/2026, “varie pronuncedi questa Corte … avevano risolto la suddetta questione in sensonegativo. 2.2. — La pronuncia capostipite va individuata in Cass. n. 21286del 2015, ove si è affermato che: i) «alla società che ha cessato la propriasolo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentataistanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso allaprocedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissioneal concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto didifesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto,essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell’impresainsolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazionedell’attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, dauna scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per lacontinuazione dell’impresa e per la presentazione della domanda diconcordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione dellacrisi»; ii) la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellatadal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., inquanto «la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che hafinalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicchél'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale,necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto"l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbemirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezziistruttoria prefallimentare». L’arresto è stato espressamente evocato daCorte cost. n. 9 del 2017 per dichiarare inammissibile la questione diillegittimità costituzionale dell’art. 10 l. fall. – sollevata in ragioneNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’ipotizzato “aggravio” della procedura prefallimentare instaurata entrol’anno della cancellazione dal registro delle imprese, qualora fosseconsentito all’imprenditore cancellato di presentare domanda diconcordato preventivo – proprio in ragione del relativo difetto dilegittimazione così affermato dalla Corte di legittimità. In seguito, Cass. n.12045 del 2020 e Cass. n. 20616 del 2021 – rese in fattispecie riguardantil’ente collettivo cancellato dal [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato chiesto ilfallimento prima del decorso dell’anno, a fronte di un’eccezione diincostituzionalità dell’art. 2495 c.c. in combinato disposto con l’art. 10 l.fall. – hanno ribadito che la possibilità di proporre il concordato preventivoè preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno,è manifestamente infondata, «atteso che la cancellazione della società dalR.I., che ne determina l’estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che,essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possonopoi pretendere che in capo all’ente estinto residui la legittimazione adaccedere alla procedura di concordato (che presuppone, in primo luogo,l’esistenza di un’impresa, ancorché in stato di crisi), nel caso in cui siapresentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cuiall’art. 10 l.fall.» (conf., da ultimo, Cass. n. 21286 del 2025). Il medesimoprincipio è stato applicato da Cass. n. 4329 del 2020 in fattispecieriguardante l’imprenditore individuale, sul rilievo che «l'imprenditore, ilquale volontariamente cessi l'attività di impresa, tiene un comportamentoa lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati allacomposizione della crisi dell'attività imprenditoriale», quale, appunto, ilconcordato preventivo (ed oggi anche il concordato minore)”.Oltre al dato letterale si deve perciò osservare come anche l’elaborazionestorica che si colloca a monte della disposizione costituisca unconvergente addentellato inteso ad impedire che l’imprenditore il qualeabbia perso tale qualità – sia esso collettivo o individuale – non puòNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026ricorrere a strumenti di soluzione della crisi alternativi alla (pura esemplice) liquidazione.Depone, poi, nel senso negativo espresso dall’interpretazione letteraledell’ultimo comma dell’art. 33 anche una considerazione di ordineteleologico.La disposizione più volte invocata, nella sua formulazione inizialecontenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 affermava, in modo piùriduttivo, che “la domanda di accesso alla procedura di concordatopreventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debitipresentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese èinammissibile”. Non vi era quindi alcun accenno al concordato minore e,con esso, alla figura dell’imprenditore “sotto-soglia” sovraindebitato.Con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (cd. primo Correttivo), il Legislatoreè intervenuto sull’art. 33, comma 4, CCII inserendo espressamente ancheil “concordato minore” fra gli strumenti di ristrutturazione del debitovietati all’imprenditore cancellato, volendo con ciò espressamenteequiparare, in questa opzione negativa, anche gli imprenditori “sotto-soglia”, senza alcuna distinzione.La relazione tecnica di accompagnamento al Correttivo è molto esplicita,laddove afferma che l’art. 6 interviene sugli artt. 33 e 35 “prevedendo, nelprimo articolo, che qualora sia cessata l’attività di impresa (e sia, quindi,avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese) anche la domanda diaccesso alla procedura di concordato minore è inammissibile”.Da ultimo, poi, anche il più recente Correttivo costituito dal d.lgs. n.136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 ma applicabile alleprocedure in corso, è intervenuto sull’art. 33, inserendo un nuovo comma1 bis, secondo cui “il debitore persona fisica, dopo la cancellazionedell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazionecontrollata anche oltre il termine di cui al comma 1 (cioè l’anno successivoa tale adempimento, n.d.R.)”. Il legislatore è quindi intervenutoNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026espressamente al fine di togliere ogni dubbio, suscitato dal tenore delprimo comma, così da consentire all’imprenditore persona fisica,sostanzialmente in ogni tempo, la possibilità di pervenire ad una soluzioneliquidatoria del proprio sovraindebitamento (appunto con la liquidazionecontrollata), il che è di nuovo logicamente e letteralmente contraddittoriocon la tesi per cui l’ultimo comma della stessa disposizione non vieterebbela proposizione del concordato minore liquidatorio, dovendosi ritenerepiuttosto, al contrario, che il legislatore, pur potendolo, non abbiaeliminato l’inammissibilità sancita dall’ultimo comma del più volte citatoart. 33.Proprio la nuova disposizione, peraltro, esclude anche possibili dubbi disistema, vero essendo che l’accesso alla liquidazione controllata, con lapossibilità di ottenere l’esdebitazione al momento della chiusura dellaprocedura liquidatoria o, se anteriore, allo scadere del triennio dalla suaapertura, consente al debitore persona fisica quella possibilità di “freshstart” che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal nuovo diritto dellacrisi e dell’insolvenza.Del resto, in questa stessa direzione può citarsi proprio il decreto dellaPrima Presidente di questa Corte, n. 22699 del 2023, che ha dichiaratoinammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudizialeex art. 363-bis c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 33, comma 4, CCII,ribadendo la continuità ermeneutica con i precedenti di legittimità editi inmateria fallimentare, in base ai quali l’imprenditore individualevolontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può«richiedere l’ammissione al concordato preventivo, trattandosi diprocedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità sololiquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicchél’intervenuta e consapevole scelta di cessare l’attività imprenditoriale,necessario presupposto della cancellazione, preclude “ipso facto” l’utilizzoNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026della procedura concordataria per insussistenza del bene al cuirisanamento essa dovrebbe mirare» (Cass. n. 4329/2020).In senso contrario non pare possibile evocare il disposto dell’art. 74,comma 2, nella parte in cui consente il concordato minore liquidatorio, apatto che esso contenga “l’apporto di risorse esterne che aumentino inmisura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”. In primo luogo, perchéla norma si limita a disciplinare il contenuto della proposta concordataria ela regola di ammissibilità dell’incremento di risorse rispetto all’alternativastrettamente liquidatoria, senza occuparsi in alcun modo dei soggettidotati di legittimazione attiva, la cui individuazione spetta – all’evidenza –alle norme precedenti. Ma in secondo luogo neppure appare possibileforzare in nome di una generica “convenienza” per i creditori una norma disistema come l’art. 33, vero essendo – a tacer d’altro – che lacomparazione con l’alternativa liquidatoria deve avvenire rispetto all’attivodisponibile al momento della presentazione della domanda (così il testodopo la modifica operata dal d.lgs. n. 136/2024), laddove invece laliquidazione controllata costituisce un procedimento dinamico nel quale sicolloca la presenza di un liquidatore, con un positivo esperimento delleazioni recuperatorie, risarcitorie o di inefficacia che ben potrebbeincrementare l’attivo distribuibile ai creditori in misura sensibilmentemaggiore di quanto inizialmente ipotizzabile in modo ragionevole. Il merodato del confronto “statico” dell’attivo, quindi, non pare di per sé solosufficiente a forzare il dato letterale dell’ultimo comma dell’art. 33, i cuicontenuti letterali, teleologici e sistematici conducono, in definitiva,all’accoglimento del primo motivo di ricorso.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha carattere decisivo ecomporta l’assorbimento del secondo mezzo. La causa può inoltre esseredecisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del reclamo ex art. 51CCII proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la revoca della sentenza diNumero registro generale 23197/2025Numero sezionale 2193/2026Numero di raccolta generale 20961/2026Data pubblicazione 20/06/2026omologazione del concordato minore proposto da [OSCURATO:PERSONA] e DeSocio Mariantonietta. Segue, altresì, l’integrale compensazione delle spesedi lite dell’intero giudizio – stante l’esistenza di orientamenti di meritodifformi sulla questione trattata e la novità rappresentata dalle primeapplicazioni in sede di legittimità del Codice della crisi d’impresa edell’insolvenza – con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso, per ilseguito dei provvedimenti organizzativi di competenza. P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocando per l’effetto lasentenza di omologazione del concordato minore proposto da [OSCURATO:PERSONA]Palazzo e [OSCURATO:PERSONA], e rinvia al Tribunale di Campobasso peri provvedimenti conseguenziali di competenza; dichiara interamentecompensate le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO
Sentenza Cassazione n. 20961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris