CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36558/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA].L.; -intimato- avverso la SENTENZA n. 514/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 11/06/2018 R.G.N.391/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive non versati da [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 20.10.2005-30.11.2008, nell’ambito di un appalto cui era poi succeduta altra impresa facente parte dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, e succ. mod. e integraz., per non avere la Corte di merito considerato che l’azione proposta nei confronti dell’odierna controricorrente aveva titolo nella sua responsabilità in quanto obbligata principale a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. (e dunque anche i relativi contributi previdenziali) giusta verbale di conciliazione del 3.7.2009; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che il primo motivo è inammissibile, atteso che la questione del verbale di conciliazione con cui l’odierna controricorrente avrebbe assunto l’obbligo di pagare le retribuzioni dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]. e i relativi contributi è vicenda di cui la sentenza impugnata nulla dice e, richiedendo accertamenti di fatto, non può essere dedotta in questa sede di legittimità senza precisare come e quando essa sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 32804 del 2019); che il secondo motivo è fondato, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà