CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo n. 216/2020 SIEP della Procura generale della Repubblica di Firenze. 2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto al Tiburzi è stata concessa in data 30.3.2022 la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, come risulta dall'acquista certificazione del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k-k 1_)<.1•5 [OSCURATO:PERSONA] I LERIA