CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 2137 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Grottammare, alla via A. Toscanini, n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE/ contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona del 16.6.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Ancona depositato il 19.2.2020 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e relativo ad un alloggio di edilizia economica e popolare. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 7.5.2020 il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso, siccome proposto decorso il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001. 3. In dipendenza della tardiva proposizione dell'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] depositava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] istanza di remissione in termini. 4. Con ordinanza del 16.6.2020 la Corte d'Appello di Ancona rigettava l'istanza di remissione in termini. Premetteva la corte che le ragioni della spiegata istanza dovevano ravvisarsi "nella asserita farraginosità e difficoltà interpretativa della disciplina emergenziale". Indi evidenziava che la difficoltà nella interpretazione di norme processuali si risolve in un errore di diritto non suscettibile di qualificazione in guisa di "causa non imputabile" e quindi inidoneo a giustificare la remissione in termini. 5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso e di A - 2 inammissibilità del terzo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. 8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della legge n. 89/2001. Deduce che il consigliere designato che ha atteso alla pronuncia del decreto monocratico in data 7.5.2020, ha irritualmente partecipato al collegio che ha rigettato l'istanza di remissione in termini. Deduce che siffatta circostanza ha menomato la terzeità e l'imparzialità del collegio che ha deciso sull'istanza di remissione in termini; che è da escludere che l'ordinanza impugnata ha mero contenuto ordinatorio. 9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della legge n. 89/2001, la motivazione inconferente su punto decisivo. Deduce che è inconferente il riferimento operato dalla corte d'appello al regime delle impugnazioni e parimenti è inconferente il riferimento alla giurisprudenza in tema di "prospective overruling". Deduce che nella specie si giustifica la configurazione di un'ipotesi di errore scusabile e di incolpevole affidamento rispetto ai termini differenziati di sospensione processuale previsti dalla normativa emergenziale, normativa in continua evoluzione e come tale di difficile interpretazione. 10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 C.E.D.U., dell'art. 111, 2° co., Cost. e dell'art. 2, 2° co. bis, della legge n. 89/2001. Deduce che il consigliere designato "non ha ricostruito gli esatti contorni del giudizio presupposto, disattendendo insegnamenti consolidati" (così ricorso, pag. 11). 11. I motivi di ricorso - da esaminare unitamente - sono inammissibili. 12. Questa Corte spiega che, quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito (cfr. Cass.(ord.) 27.2.2019, n. 5738; nella circostanza di cui alla menzionata ordinanza questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto. Cfr. nello stesso senso Cass. sez. un. 15.7.2003, n. 11026). 13. Nella specie è indubitabile che il provvedimento impugnato è privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale. Cosicché è sufficiente il riferimento al summenzionato insegnamento di questa Corte. 14. Ovviamente in questo quadro non hanno alcuna valenza le deduzioni veicolate dagli esperiti motivi di ricorso. Né in pari tempo hanno valenza le argornentazioni di cui alla memoria (ove si è addotto che nella specie "si tratta del rispetto di una regola oggettiva discendente direttamente dalla legge" (così memoria, pag. 2); che "la preclusione alla partecipazione a ogni successiva fase del Consigliere designato per la fase monocratica, è posta con assoluta nettezza dal legislatore" (così memoria, pag. 3); che si è al cospetto di un vizio di costituzione dell'organo giudicante (cfr. memoria, pag. 4); che ci si contrappone, altrimenti, "in maniera clamorosa con l'interpretazione che la Corte di Strasburgo fornisce proprio in riferimento ai processi penali italiani" (così memoria, pag. 5)). 15. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va pertanto assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 16. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. :30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazion