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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 24358/2025

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 00V1331) avverso la sentenza resa il 10 aprile 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata e ha parzialmente riformato il trattamento sanzionatorio a carico del predetto.

Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenunati generiche .

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato.

Ed infatti l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato, come nel caso in esame.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL M5-2 LUG. 2025 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 00V1331) avverso la sentenza resa il 10 aprile 2025 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rapina aggravata e ha parzialmente riformato il trattamento sanzionatorio a carico del predetto. Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenunati generiche . Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato. Ed infatti l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato, come nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 17 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL M5-2 LUG. 2025 IL
Sentenza Cassazione n. 24358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris