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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08485/2023

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[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I.: 08993320152), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Po, n. 16/B; -ricorrente - contro VIBROCEMENTI L’AQUILA S.R.L. (P.I.: 00213810666), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce del controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex legepresso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma,piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 774/2017 (pubblicata in data 6 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.14164/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 97/2010, il Tribunale di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]Aquila s.r.l. per l’importo di euro 185.924,48, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di lay-out per i macchinari, pavimentazioni, fondazioni, sistemi di riscaldamento e quanto altro previsto nel contratto di appalto stipulato il 31 luglio 2000, le cui relative prestazioni non erano state direttamente effettuate dalla citata società Vibrocementi, ma asseritamente realizzate dalla Italfinish s.p.a. su incarico diretto della [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per le quali l’opponente aveva espressamente delegato la citata società Vibrocementi.

L’adito Tribunale riteneva documentalmente provate le circostanze dell’esistenza della delegazione di pagamento, del riconoscimento del debito con accettazione dei conteggi e del pagamento effettuato dalla società delegata (Vibrocementi) alla delegata (Italfinish), senza che fosse rimasta riscontrata la prova di fatti estintivi dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

2. Decidendo sull’appello formulato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ancor prima Progetto due s.p.a.), cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA]Aquila s.r.l. (già Vibrocementi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c.), la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 774/2017 (pubblicata il 6 maggio 2017), rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte abruzzese rilevava, in primo luogo, come il documento ritualmente prodotto dalla società appellata in primo grado, concernente il riconoscimento del debito – da parte dell’appellante – nell a sua esatta quantificazione non era stato mai contestato né disconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che, inoltre, dalla nota del 31 luglio 2000 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) alla Vibrocementi, era emerso che alla delegata (appellata) non era stata concessa la possibilità di opporre eventuali eccezioni relative al rapporto tra delegante e la delegataria Italfinish (dal momento che in tale nota era stata inserita la pattuizione secondo cui rimaneva inteso che tutto quanto fosse stato addebitato per il servizio dalla Italfinish sarebbe stato a carico – come costo e responsabilità - della Becker, da aggiungere agli importi concordati per la fornitura e pagato di conseguenza).

Peraltro, la Corte territoriale evidenziava che, nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione di tale nota, l’appellante aveva autorizzato la società Italfinish ad emettere fattura e, quasi contestualmente, aveva reso nota tale autorizzazione alla delegata, indicandole, ancorché indirettamente, l’importo esatto del pagamento delegato (lire 360.000.000), al quale aveva provveduto la società Vibrocementi a metà settembre del 2000.

Pertanto, ad avviso del giudice di appello (conformemente a quello di primo grado), doveva ritenersi che l’appellante non avesse fornito alcuna prova di fatti estintivi dell’obbligazione assunta nei confronti della società Vibrocementi, ma – al contrario – era emersa la prova della prova della volontà di non adempiere alla predetta obbligazione, contestando l’inadempimento da parte della società Italfinish al contratto di servizi stipulato (rendendosi inammissibile ogni istanza istruttoria diretta a riscontrare circostanze ininfluenti rispetto all’assetto degli obblighi documentalmente provati).

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito con controricorso l’intimata Vibrocementi l’Aquila s.r.l.

Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, sul presupposto che la Corte di appello aveva, con l’impugnata sentenza, illegittimamente ritenuto regolarmente prodotta dalla società Vibrocementi, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, la “nota 10/05/2002”, circostanza invece non verificatasi.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva considerato che il contenuto di detta nota non era stato mai contestato da essa ricorrente ai sensi delle citate disposizioni normative, malgrado essa non fosse stata mai ritualmente prodotta in giudizio.

3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2384 c.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che la menzionata nota del 10 maggio 2002 valesse quale riconoscimento di debito da parte della società Becker, nonostante non ne presentasse i requisiti né formali né sostanziali.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che la Corte di appello aveva ritenuto che la società Vibrocementi avesse provato il debito di [OSCURATO:PERSONA]/Becker con la nota del 10/05/2002, attribuendo alla stessa valore sostanziale e non meramente processuale, non esaminando tutti i fatti e le circostanze emergenti dal fascicolo di causa e comprovanti l’inesistenza del debito da parte della [OSCURATO:PERSONA]/Becker.

5. Con la quinta ed ultima censura, la ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c., poiché la Corte di appello aveva erroneamente definito il rapporto controverso come “delegazione di pagamento”, ritenendo, di conseguenza, illegittimamente inammissibile le richieste probatorie da essa formulate, quale appellante, nel giudizio di secondo grado.

6. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, dal momento che la Corte abruzzese ha – nel rispondere alla prima censura formulata con l’atto di appello – dato atto che, a seguito di avvenuto accertamento documentale, la nota del 10/05/2002 era stata regolarmente depositata con la produzione acclusa al ricorso monitorio, come documento allegato n. 11, non contestato dall’opponente.

7. La seconda doglianza è altrettanto priva di fondamento poiché – essendo stata la controversa nota depositata unitamente al ricorso monitorio e in esso richiamata – l’attuale ricorrente avrebbe dovuto procedere al suo tempestivo disconoscimento con l’atto di opposizione (costituente la prima difesa utile successiva) avanzato ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, in ogni caso, come ha rilevato la Corte di appello, il suo contenuto non era stato confutato dalla stessa opponente (non avendo essa preso specifica posizione al riguardo), ragion per cui doveva ritenersi non contestato e ciò anche sotto il vigore della precedente versione dell’art. 167 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nel giudizio in questione (cfr., ad es., Cass. n. 10031/2004 e Cass. n. 5356/2009).

8. Il terzo motivo si profila inammissibile e, comunque, infondato perché attinge una valutazione di merito sul contenuto e sulla conseguente qualificazione di un documento come ricognizione di debito (v.

Cass. n. 20689/2016 e, da ultimo, Cass. n. 2091/2022), siccome ponente riferimento ad una nota (quella controversa del 10/05/2002) riportante i conteggi a consuntivo dell’intero rapporto (da presumersi sussistente fino a prova contraria della parte debitrice, in questo caso non fornita) recante un saldo di euro 185.924,48, sottoscritti per accettazione dalla debitrice opponente e, inoltre, per la prima volta in questa sede (non risultando indicato quando, dove e come la relativa circostanza fosse stata ritualmente dedotta in sede di merito), viene fatto riferimento all’invalidità della sottoscrizione siccome apposta da un soggetto che non aveva la legale rappresentanza della società né alcuna delega di poteri, ma risultava essere un mero dipendente addetto all’amministrazione della società stessa.

In ogni caso, la Corte di appello – confermando anche sul punto la sentenza di primo grado – ha adeguatamente motivato sul contenuto della nota in questione desumendone, dai suoi passaggi e dalle obbligazioni in esso risultanti, la sua natura giuridica di ricognizione di debito sottoscritta da soggetto rappresentante della società opponente, con contestuale apposizione del timbro della stessa.

9. Il quarto motivo si appalesa infondato in tutte le sue articolazioni.

Occorre, in primo luogo, osservare, che la censura sub a.) riproduce, nella sua sostanza, la doglianza di cui al precedente terzo motivo, ragion per cui deve essere disatteso per le medesime ragioni.

Invece, la censura sub b.), sotto l’apparente deduzione di un omesso esame di fatti decisivi, implica, in effetti, la sollecitazione ad una rivalutazione di merito nella presente sede di legittimità dell’intero rapporto contrattuale (come tale inammissibile), che la Corte di appello ha idoneamente ricostruito in termini di delegazione di pagamento, avendo accertato che: - dalla nota del 31 luglio 2000, inviata dal [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta Becker) a Vibrocementi era emerso che a quest’ultima (quale delegata) non era stata concessa la possibilità di opporre eventuali eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (Italfinish), poiché da detta nota era emerso che tutto quanto fosse stato addebitato (alla Vibrocementi) per il servizio dalla Italfinish “sarebbe stato a costo e responsabilità” della [OSCURATO:PERSONA]; - che, subito dopo la comunicaz ione della citata nota, la [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato la Italfinish ad emettere fattura e portava a conoscenza di tale autorizzazione la delegata, indicando l’importo esatto del pagamento delegato (£ 360.000.000), che venne eseguito dalla Vibrocementi;di poi, la società delegante (sempre appartenuta alla famiglia Pozzoli, cui faceva capo anche il capitale della Italfinish) veniva ceduta il 30 gennaio alla società Becker, la quale aveva ritenuto di non provvedere a pagare l’importo della fattura di “riaddebito”.

Pertanto – come correttamente rilevato dal giudice di appello – la Becker non aveva fornito alcuna prova dei fatti estintivi dell’obbligazione che si era assunta, anzi aveva manifestato la volontà di non voler adempiere all’obbligazione di cui si era accollata la responsabilità, contestando l’inadempimento da parte di Italfinish rispetto al presupposto contratto di servizi stipulato.

Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, risultando provato il riconoscimento del debito – sulla scorta dell’in equivoco tenore della suddetta nota – da parte dell’appellante, che aveva accettato senza alcuna riserva i conteggi a consuntivo presentati dalla società Vibrocementi, che, a sua volta, aveva proceduto al relativo pagamento, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che ci si trovasse in presenza di una “delegazione di pagamento” (alla cui conclusione, del resto, era giunto anche il giudice di primo grado sulla scorta della ricostruzione dei vari passaggi della vicenda fattuale, confortati dalla documentazione ritualmente acquisita in giudizio).

10. Il quinto ed ultimo motivo è anch’esso da rigettare perché, nell’esercizio della sua discrezionalità, adeguatamente motivata, la Corte di appello – una volta ricostruito il rapporto complessivo intercorso tra le parti sulla base della documentazione specificamente valutata come determinante in funzione della decisione – ha ritenuto ininfluenti i mezzi istruttori richiesti dall’appellante alla stregua dell’acclarata ed inequivoca assunzione diretta da parte della stessa di “ogni costo e responsabilità” in relazione ai rapporti con la società Italfinish.

11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I.: 08993320152), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Po, n. 16/B; -ricorrente - contro VIBROCEMENTI L’AQUILA S.R.L. (P.I.: 00213810666), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce del controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex legepresso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma,piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 774/2017 (pubblicata in data 6 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N.14164/’18 C.C. 15/02/2023 Appalto privato lette le memorie depositate dalle difese delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 97/2010, il Tribunale di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]Aquila s.r.l. per l’importo di euro 185.924,48, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di lay-out per i macchinari, pavimentazioni, fondazioni, sistemi di riscaldamento e quanto altro previsto nel contratto di appalto stipulato il 31 luglio 2000, le cui relative prestazioni non erano state direttamente effettuate dalla citata società Vibrocementi, ma asseritamente realizzate dalla Italfinish s.p.a. su incarico diretto della [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e per le quali l’opponente aveva espressamente delegato la citata società Vibrocementi. L’adito Tribunale riteneva documentalmente provate le circostanze dell’esistenza della delegazione di pagamento, del riconoscimento del debito con accettazione dei conteggi e del pagamento effettuato dalla società delegata (Vibrocementi) alla delegata (Italfinish), senza che fosse rimasta riscontrata la prova di fatti estintivi dell’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 2. Decidendo sull’appello formulato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ancor prima Progetto due s.p.a.), cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA]Aquila s.r.l. (già Vibrocementi s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c.), la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 774/2017 (pubblicata il 6 maggio 2017), rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte abruzzese rilevava, in primo luogo, come il documento ritualmente prodotto dalla società appellata in primo grado, concernente il riconoscimento del debito – da parte dell’appellante – nell a sua esatta quantificazione non era stato mai contestato né disconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che, inoltre, dalla nota del 31 luglio 2000 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA]) alla Vibrocementi, era emerso che alla delegata (appellata) non era stata concessa la possibilità di opporre eventuali eccezioni relative al rapporto tra delegante e la delegataria Italfinish (dal momento che in tale nota era stata inserita la pattuizione secondo cui rimaneva inteso che tutto quanto fosse stato addebitato per il servizio dalla Italfinish sarebbe stato a carico – come costo e responsabilità - della Becker, da aggiungere agli importi concordati per la fornitura e pagato di conseguenza). Peraltro, la Corte territoriale evidenziava che, nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione di tale nota, l’appellante aveva autorizzato la società Italfinish ad emettere fattura e, quasi contestualmente, aveva reso nota tale autorizzazione alla delegata, indicandole, ancorché indirettamente, l’importo esatto del pagamento delegato (lire 360.000.000), al quale aveva provveduto la società Vibrocementi a metà settembre del 2000. Pertanto, ad avviso del giudice di appello (conformemente a quello di primo grado), doveva ritenersi che l’appellante non avesse fornito alcuna prova di fatti estintivi dell’obbligazione assunta nei confronti della società Vibrocementi, ma – al contrario – era emersa la prova della prova della volontà di non adempiere alla predetta obbligazione, contestando l’inadempimento da parte della società Italfinish al contratto di servizi stipulato (rendendosi inammissibile ogni istanza istruttoria diretta a riscontrare circostanze ininfluenti rispetto all’assetto degli obblighi documentalmente provati). 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito con controricorso l’intimata Vibrocementi l’Aquila s.r.l. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, sul presupposto che la Corte di appello aveva, con l’impugnata sentenza, illegittimamente ritenuto regolarmente prodotta dalla società Vibrocementi, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, la “nota 10/05/2002”, circostanza invece non verificatasi. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva considerato che il contenuto di detta nota non era stato mai contestato da essa ricorrente ai sensi delle citate disposizioni normative, malgrado essa non fosse stata mai ritualmente prodotta in giudizio. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2384 c.c., deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che la menzionata nota del 10 maggio 2002 valesse quale riconoscimento di debito da parte della società Becker, nonostante non ne presentasse i requisiti né formali né sostanziali. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che la Corte di appello aveva ritenuto che la società Vibrocementi avesse provato il debito di [OSCURATO:PERSONA]/Becker con la nota del 10/05/2002, attribuendo alla stessa valore sostanziale e non meramente processuale, non esaminando tutti i fatti e le circostanze emergenti dal fascicolo di causa e comprovanti l’inesistenza del debito da parte della [OSCURATO:PERSONA]/Becker. 5. Con la quinta ed ultima censura, la ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c., poiché la Corte di appello aveva erroneamente definito il rapporto controverso come “delegazione di pagamento”, ritenendo, di conseguenza, illegittimamente inammissibile le richieste probatorie da essa formulate, quale appellante, nel giudizio di secondo grado. 6. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato, dal momento che la Corte abruzzese ha – nel rispondere alla prima censura formulata con l’atto di appello – dato atto che, a seguito di avvenuto accertamento documentale, la nota del 10/05/2002 era stata regolarmente depositata con la produzione acclusa al ricorso monitorio, come documento allegato n. 11, non contestato dall’opponente. 7. La seconda doglianza è altrettanto priva di fondamento poiché – essendo stata la controversa nota depositata unitamente al ricorso monitorio e in esso richiamata – l’attuale ricorrente avrebbe dovuto procedere al suo tempestivo disconoscimento con l’atto di opposizione (costituente la prima difesa utile successiva) avanzato ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, in ogni caso, come ha rilevato la Corte di appello, il suo contenuto non era stato confutato dalla stessa opponente (non avendo essa preso specifica posizione al riguardo), ragion per cui doveva ritenersi non contestato e ciò anche sotto il vigore della precedente versione dell’art. 167 c.p.c., “ratione temporis” applicabile nel giudizio in questione (cfr., ad es., Cass. n. 10031/2004 e Cass. n. 5356/2009). 8. Il terzo motivo si profila inammissibile e, comunque, infondato perché attinge una valutazione di merito sul contenuto e sulla conseguente qualificazione di un documento come ricognizione di debito (v. Cass. n. 20689/2016 e, da ultimo, Cass. n. 2091/2022), siccome ponente riferimento ad una nota (quella controversa del 10/05/2002) riportante i conteggi a consuntivo dell’intero rapporto (da presumersi sussistente fino a prova contraria della parte debitrice, in questo caso non fornita) recante un saldo di euro 185.924,48, sottoscritti per accettazione dalla debitrice opponente e, inoltre, per la prima volta in questa sede (non risultando indicato quando, dove e come la relativa circostanza fosse stata ritualmente dedotta in sede di merito), viene fatto riferimento all’invalidità della sottoscrizione siccome apposta da un soggetto che non aveva la legale rappresentanza della società né alcuna delega di poteri, ma risultava essere un mero dipendente addetto all’amministrazione della società stessa. In ogni caso, la Corte di appello – confermando anche sul punto la sentenza di primo grado – ha adeguatamente motivato sul contenuto della nota in questione desumendone, dai suoi passaggi e dalle obbligazioni in esso risultanti, la sua natura giuridica di ricognizione di debito sottoscritta da soggetto rappresentante della società opponente, con contestuale apposizione del timbro della stessa. 9. Il quarto motivo si appalesa infondato in tutte le sue articolazioni. Occorre, in primo luogo, osservare, che la censura sub a.) riproduce, nella sua sostanza, la doglianza di cui al precedente terzo motivo, ragion per cui deve essere disatteso per le medesime ragioni. Invece, la censura sub b.), sotto l’apparente deduzione di un omesso esame di fatti decisivi, implica, in effetti, la sollecitazione ad una rivalutazione di merito nella presente sede di legittimità dell’intero rapporto contrattuale (come tale inammissibile), che la Corte di appello ha idoneamente ricostruito in termini di delegazione di pagamento, avendo accertato che: - dalla nota del 31 luglio 2000, inviata dal [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta Becker) a Vibrocementi era emerso che a quest’ultima (quale delegata) non era stata concessa la possibilità di opporre eventuali eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (Italfinish), poiché da detta nota era emerso che tutto quanto fosse stato addebitato (alla Vibrocementi) per il servizio dalla Italfinish “sarebbe stato a costo e responsabilità” della [OSCURATO:PERSONA]; - che, subito dopo la comunicaz ione della citata nota, la [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzato la Italfinish ad emettere fattura e portava a conoscenza di tale autorizzazione la delegata, indicando l’importo esatto del pagamento delegato (£ 360.000.000), che venne eseguito dalla Vibrocementi;di poi, la società delegante (sempre appartenuta alla famiglia Pozzoli, cui faceva capo anche il capitale della Italfinish) veniva ceduta il 30 gennaio alla società Becker, la quale aveva ritenuto di non provvedere a pagare l’importo della fattura di “riaddebito”. Pertanto – come correttamente rilevato dal giudice di appello – la Becker non aveva fornito alcuna prova dei fatti estintivi dell’obbligazione che si era assunta, anzi aveva manifestato la volontà di non voler adempiere all’obbligazione di cui si era accollata la responsabilità, contestando l’inadempimento da parte di Italfinish rispetto al presupposto contratto di servizi stipulato. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, risultando provato il riconoscimento del debito – sulla scorta dell’in equivoco tenore della suddetta nota – da parte dell’appellante, che aveva accettato senza alcuna riserva i conteggi a consuntivo presentati dalla società Vibrocementi, che, a sua volta, aveva proceduto al relativo pagamento, la Corte di appello ha ritenuto correttamente che ci si trovasse in presenza di una “delegazione di pagamento” (alla cui conclusione, del resto, era giunto anche il giudice di primo grado sulla scorta della ricostruzione dei vari passaggi della vicenda fattuale, confortati dalla documentazione ritualmente acquisita in giudizio). 10. Il quinto ed ultimo motivo è anch’esso da rigettare perché, nell’esercizio della sua discrezionalità, adeguatamente motivata, la Corte di appello – una volta ricostruito il rapporto complessivo intercorso tra le parti sulla base della documentazione specificamente valutata come determinante in funzione della decisione – ha ritenuto ininfluenti i mezzi istruttori richiesti dall’appellante alla stregua dell’acclarata ed inequivoca assunzione diretta da parte della stessa di “ogni costo e responsabilità” in relazione ai rapporti con la società Italfinish. 11. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
Decreto Cassazione n. 08485/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris